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Art. 7 Legge sull'industria della prostituzione (PGG) - Autorizzazione
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Art. 7 Legge sull'industria della prostituzione (PGG) · Autorizzazione
1. L'autorizzazione viene rilasciata per un'attività specifica, un luogo specifico e determinati locali. Può essere soggetta a condizioni e obblighi.
2. È personale e non trasferibile.
3. Le persone giuridiche che intendono esercitare un'attività subordinata all'autorizzazione ai sensi di questa legge, devono designare una persona fisica come responsabile.