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Art. 19 Legge sull'assistenza sociale pubblica (Legge sull'assistenza sociale, SHG) - 2. Compiti

**Organizzazione e competenze**
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Art. 19 Legge sull'assistenza sociale pubblica (Legge sull'assistenza sociale, SHG) - 2. Compiti · 2. Compiti

1. I servizi sociali eseguono l'assistenza sociale nel singolo caso. A ciò appartengono in particolare

a **\*** la consulenza preventiva nel settore dell'assistenza sociale individuale e della protezione minorile,

b la valutazione delle condizioni personali ed economiche,

c la definizione e la stipulazione di obiettivi individuali,

d la consulenza e assistenza,

e l'ordinanza di misure,

f la determinazione e l'erogazione di prestazioni.

2. Essi svolgono anche compiti secondo normative specifiche, in particolare nei settori dell'anticipazione e riscossione di contributi di mantenimento, nonché della protezione dei minori e degli adulti. Possono svolgere ulteriori compiti in base a un contratto di prestazione tra l'ente responsabile e la Direzione della salute, sociale e integrazione.

3. Gli enti responsabili dei servizi sociali rendono regolarmente conto alla Direzione della salute, sociale e integrazione e forniscono i dati necessari.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

200 2016 842 · be (Art. 19 Abs. 1 lit. d SHG)
Swiss Administrative Court on Legal Aid for Invalidity Insurance Claim Denial
Cited in the reasoning to support that the social service has a duty to advise and support.