Art. 19 Legge sull'assistenza sociale pubblica (Legge sull'assistenza sociale, SHG) - 2. Compiti
Art. 19 Legge sull'assistenza sociale pubblica (Legge sull'assistenza sociale, SHG) - 2. Compiti · 2. Compiti
1. I servizi sociali eseguono l'assistenza sociale nel singolo caso. A ciò appartengono in particolare
a **\*** la consulenza preventiva nel settore dell'assistenza sociale individuale e della protezione minorile,
b la valutazione delle condizioni personali ed economiche,
c la definizione e la stipulazione di obiettivi individuali,
d la consulenza e assistenza,
e l'ordinanza di misure,
f la determinazione e l'erogazione di prestazioni.
2. Essi svolgono anche compiti secondo normative specifiche, in particolare nei settori dell'anticipazione e riscossione di contributi di mantenimento, nonché della protezione dei minori e degli adulti. Possono svolgere ulteriori compiti in base a un contratto di prestazione tra l'ente responsabile e la Direzione della salute, sociale e integrazione.
3. Gli enti responsabili dei servizi sociali rendono regolarmente conto alla Direzione della salute, sociale e integrazione e forniscono i dati necessari.