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Art. 7 Legge sull'Approvvigionamento Idrico (LAI) - Posizione degli approvvigionamenti idrici

Organizzazione e finanziamento delle forniture idriche
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Art. 7 Legge sull'Approvvigionamento Idrico (LAI) - Posizione degli approvvigionamenti idrici · Posizione degli approvvigionamenti idrici

1. Nell'ambito della zona di approvvigionamento delle forniture idriche secondo l'articolo 6, non possono essere create o ampliate altre forniture idriche. Fatti salvi l'articolo 14 comma 2 e l'articolo 15 comma 2.

2. Se il collegamento alla fornitura idrica è ragionevolmente possibile, non possono essere effettuati nuovi collegamenti ad altre forniture idriche.

3. Le forniture idriche ai sensi dell'articolo 6 sono obbligate a collegare le proprietà esistenti, se i proprietari ne hanno diritto e lo rivendicano.

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