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Art. 4 Legge sulla fornitura idrica (WVG) - Fondo per l'acqua

**Compiti del Cantone**
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Art. 4 Legge sulla fornitura idrica (WVG) - Fondo per l'acqua · Fondo per l'acqua

Il Cantone istituisce un fondo idrico come finanziamento speciale, che è gestito dall'ente competente della Direzione delle Costruzioni e dei Trasporti (DCT).

Il fondo idrico è alimentato dai canoni di concessione una tantum e annuali, riscossi per l'utilizzo di acqua pubblica come acqua potabile. Il suo ammontare non può superare i dieci milioni di franchi.

I fondi del fondo devono essere soggetti ad interesse e gli interessi devono essere accreditati al fondo idrico.

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