752.32
WVGLAEELAI
CH-BE
Art. 16 Legge sull'Approvvigionamento Idrico (LAI) - Principio
**Cooperazione tra i servizi idrici**
Art. 16 Legge sull'Approvvigionamento Idrico (LAI) - Principio · Principio
1. Ove tecnicamente sensato ed economicamente opportuno, devono essere realizzati e gestiti impianti comuni.
2. Per la realizzazione e la gestione di impianti comuni, deve essere costituita una persona giuridica di diritto pubblico o privato. I rapporti contrattuali devono essere limitati alle sole forniture d'acqua.
3. Le associazioni e le società di fornitura d'acqua sono obbligate ad accettare nuovi membri. Emettono le disposizioni regolamentari necessarie a tal fine. I nuovi membri devono partecipare finanziariamente agli impianti esistenti.