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Art. 16 Legge sull'Approvvigionamento Idrico (LAI) - Principio

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Art. 16 Legge sull'Approvvigionamento Idrico (LAI) - Principio · Principio

1. Ove tecnicamente sensato ed economicamente opportuno, devono essere realizzati e gestiti impianti comuni.

2. Per la realizzazione e la gestione di impianti comuni, deve essere costituita una persona giuridica di diritto pubblico o privato. I rapporti contrattuali devono essere limitati alle sole forniture d'acqua.

3. Le associazioni e le società di fornitura d'acqua sono obbligate ad accettare nuovi membri. Emettono le disposizioni regolamentari necessarie a tal fine. I nuovi membri devono partecipare finanziariamente agli impianti esistenti.

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