Art. 2 Legge sull'Assunzione degli Insegnanti (LAG) - Ambito di Applicazione Generale
Art. 2 Legge sull'Assunzione degli Insegnanti (LAG) - Ambito di Applicazione Generale · Ambito di Applicazione Generale
1. La presente legge si applica a tutto il personale docente nelle
a) **\*** ...
b) **\*** scuole elementari pubbliche, con eccezione delle scuole elementari speciali,
c) **\*** scuole speciali cantonali,
d) **\*** ...
e) **\*** scuole medie cantonali,
f) **\*** ...
g) **\*** scuole professionali cantonali o sovvenzionate dal Cantone,
h) **\*** scuole superiori professionali cantonali.
2. Essa si applica anche al personale docente e ad altre persone che svolgono una funzione nella gestione scolastica o in progetti correlati alla scuola. Il Consiglio di Stato stabilisce inoltre per quali funzioni e incarichi speciali, nell'interesse della scuola, si applica la presente legge. Essa non si applica al personale che svolge esclusivamente attività amministrative o tecniche.
3. Quando richiesto da particolari circostanze, la legislazione speciale può assoggettare interamente o parzialmente alla presente legge altre scuole, tipi di scuole, istituzioni educative o categorie di insegnanti.
4. Il Consiglio di Stato può, in casi particolari, emanare disposizioni divergenti per singole scuole. Può assoggettare queste scuole, interamente o parzialmente, alla legislazione sul personale del Cantone o al Codice delle Obbligazioni.
5. Il Cantone regola in modo definitivo le condizioni di impiego del personale docente, tenendo conto anche delle esigenze dei comuni.