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213.318 ZAVOCIND CH-BE

Oggetto (ZAV)

19 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (19)

Art. 1 Ordinanza sulla collaborazione dei servizi comunali con le autorità di protezione dei minori e degli adulti e il rimborso delle spese a carico dei comuni (ZAV) Art. T1-1 Regolamento sulla cooperazione dei servizi comunali con le autorità di protezione dei minori e degli adulti e il rimborso delle spese sostenute dai comuni (ZAV) Art. 2 Regolamento sulla collaborazione dei servizi comunali con le autorità di protezione dei minori e degli adulti e il rimborso delle spese sostenute dai comuni (ZAV) - Principi Art. T2-1 Regolamento sulla collaborazione dei servizi comunali con le autorità di protezione dell'infanzia e degli adulti e il rimborso delle spese sostenute dai comuni (ZAV) Art. 3 Regolamento sulla collaborazione dei servizi comunali con le autorità di protezione dei minori e degli adulti e il rimborso delle spese sostenute dai comuni (ZAV) - Compiti su disposizione delle APMA Art. 4 Ordinanza sulla collaborazione dei servizi comunali con le autorità di protezione dei minori e degli adulti e il rimborso delle spese sostenute dai comuni (ZAV) - Reclutamento di tutori privati e curatori Art. 5 Ordinanza sulla collaborazione dei servizi comunali con le autorità di protezione dei minori e degli adulti e la compensazione delle spese sostenute dai comuni (ZAV) - Istituzione di una curatela Art. 6 Ordinanza sulla collaborazione dei servizi comunali con le autorità per la protezione dei minori e degli adulti e il rimborso delle spese sostenute dai comuni (ZAV) Art. 6 Ordinanza sulla collaborazione dei servizi comunali con le autorità per la protezione dei minori e degli adulti e il rimborso delle spese sostenute dai comuni (ZAV) - Formazione, consulenza e supporto dei curatori privati e delle curatrici private Art. 7 Ordinanza sulla collaborazione tra i servizi comunali e le autorità di protezione dei minori e degli adulti e il rimborso delle spese sostenute dai comuni (ZAV) - Importi forfettari Art. 8 Regolamento sulla cooperazione dei servizi comunali con le autorità di protezione dei minori e degli adulti e il rimborso delle spese sostenute dai comuni (ZAV) - Definizione del rimborso Art. 9 Regolamento sulla collaborazione dei servizi comunali con le autorità di protezione dei minori e degli adulti e il rimborso delle spese sostenute dai comuni (ZAV) Art. 10 Ordinanza sulla collaborazione dei servizi comunali con le autorità di protezione dei minori e degli adulti e il rimborso delle spese sostenute dai comuni (ZAV) Art. 13 Regolamento sulla cooperazione dei servizi comunali con le autorità di protezione dei minori e degli adulti e sul rimborso delle spese sostenute dai comuni (ZAV) - Personale dei servizi comunali Art. 15 Regolamento sulla collaborazione dei servizi comunali con le autorità di protezione dei minori e degli adulti e il rimborso delle spese sostenute dai comuni (ZAV) - Compensazione nell'ambito della tutela professionale Art. 16 Regolamento sulla collaborazione dei servizi comunali con le autorità di protezione dei minori e degli adulti e sul rimborso delle spese sostenute dai comuni (ZAV) - Responsabilità di Bilancio Art. 17 Regolamento sulla cooperazione dei servizi comunali con le autorità di protezione dei minori e degli adulti e sul rimborso delle spese sostenute dai comuni (ZAV) Art. 18 Regolamento sulla collaborazione dei servizi comunali con le autorità di protezione dei minori e degli adulti e il risarcimento delle spese sostenute dai comuni (ZAV) Art. 19 Ordinanza sulla collaborazione dei servizi comunali con le autorità di protezione dell'infanzia e degli adulti e il rimborso delle spese a carico dei comuni (ZAV) Art. 20 Regolamento sulla cooperazione dei servizi comunali con le autorità di protezione dei minori e degli adulti e il rimborso delle spese sostenute dai comuni (ZAV)

Testo normativo (19 Articoli)

Oggetto

1. Questo regolamento disciplina la collaborazione dei servizi comunali con le autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) e il rimborso dei costi che i comuni sostengono a causa dei loro compiti esecutivi nell'ambito del diritto di protezione dei minori e degli adulti.

Disposizioni transitorie delle modifiche del 19.10.2016

1. Per il calcolo dell'importo da erogare nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 8, comma 2, il KJA tiene conto delle quote dei costi salariali della JGK calcolate per l'anno 2016 in conformità con il presente regolamento.

**Collaborazione delle Autorità per la Protezione dei Minori e degli Adulti con i Servizi Comunali**

1. La KESB non indirizza i suoi incarichi ai sensi dell'Articolo 22 comma 2 KESG a persone specifiche, ma al servizio comunale. Resta comunque salva un'accordo diverso tra la presidente o il presidente della KESB e la direzione del servizio comunale.

2. Il servizio comunale designa le persone di contatto per la collaborazione con la KESB.

3. La KESB può associare i suoi incarichi a condizioni e termini. Se il servizio comunale non è in grado di soddisfare una condizione o rispettare un termine, cercherà una soluzione consensuale con la KESB.

Disposizioni transitorie delle modifiche del 18.10.2017

1. Lo spostamento degli oneri tra il Cantone e i comuni di 5,9 milioni di franchi come conseguenza dell'aumento delle indennità forfettarie per caso secondo l'articolo 7 capoverso 1 sarà, a partire dalla data di modifica del presente regolamento, attribuito alla compensazione degli oneri secondo l'articolo 29b della legge del 27 novembre 2000 sulla perequazione finanziaria e degli oneri (FILAG)[[6]].

**Collaborazione delle autorità di protezione dei minori e degli adulti con i servizi comunali**

1. I servizi comunali adempiono su disposizione della KESB in particolare ai seguenti compiti

a Effettuare accertamenti di fatto nel contesto della protezione dei minori ai sensi degli articoli 307 e seguenti del Codice civile svizzero (CC), nell'ambito delle misure legali per persone incapaci di intendere e di volere ai sensi degli articoli 374 e seguenti CC e in previsione di misure amministrative per adulti conformemente agli articoli 388 e seguenti CC,

b Amministrare tutori e curatori per minorenni, nonché curatele per adulti,

c Effettuare accertamenti in vista della regolamentazione del diritto di visita, del diritto all'informazione e alla comunicazione dei genitori, della regolamentazione della paternità e dell’obbligo alimentare, nonché della regolamentazione della responsabilità genitoriale comune,

d Effettuare accertamenti in vista della verifica di validità di un mandato per la protezione del mandante (art. 363 cpv. 2 CC),

e Adempiere ai compiti previsti dall'articolo 392 CC,

f Effettuare accertamenti per la tutela di persone alloggiate in strutture residenziali o di cura, per le quali nessuno al di fuori della struttura si prende cura (art. 386 cpv. 2 CC),

g Esecuzione di misure ambulatoriali nel settore dell’assistenza successiva ai sensi dell'articolo 33 KESG,

h Adempiere ai compiti previsti dall'articolo 307 capoverso 3 CC,

i-m * ...

n * Consigliare i genitori non sposati in vista della presentazione di una dichiarazione sulla responsabilità genitoriale comune (art. 298a cpv. 3 CC),

o * Calcolare il contributo dei genitori ai costi delle misure per i loro figli e chiarire la situazione patrimoniale e reddituale delle persone adulte, se non è stata istituita una curatela o una tutela o non è stato conferito un incarico ai sensi delle lettere a o c.

**Collaborazione delle autorità di protezione dei minori e degli adulti con i servizi comunali**

1. Ai servizi comunali compete il reclutamento di tutori e tutrici privati.

2. Essi effettuano un'analisi dell'idoneità delle persone considerate per il ruolo di tutori e tutrici, secondo i criteri dell'articolo 400 del Codice Civile Svizzero (ZGB).

3. Possono richiedere alle persone interessate di presentare estratti del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni.

Cooperazione tra le autorità di protezione dei minori e degli adulti e i servizi comunali

1. Qualora l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (KESB) preveda l'istituzione di una curatela, il servizio comunale competente le propone una persona come curatrice o curatore. Rimangono riservati i casi previsti dall’articolo 401 del Codice Civile Svizzero (ZGB), nei quali la persona interessata, i suoi familiari o persone a lei vicine possono proporre una persona personalmente e professionalmente idonea come curatrice o curatore.

2. Se la KESB non può accogliere la proposta del servizio comunale, essa cerca una soluzione di comune accordo con quest'ultimo.

**Collaborazione delle autorità di protezione dei minori e degli adulti con i servizi comunali**

1. I servizi comunali sono responsabili della formazione, consulenza e supporto dei curatori privati, a meno che

a) l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (KESB) non abbia impartito istruzioni differenti al curatore (Art. 400 cpv. 3 CC) oppure

b) tali compiti siano stati affidati a privati ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 della Legge sui servizi di cura e assistenza (KESG).

2. I curatori privati possono concordare con i servizi comunali che questi ultimi svolgano alcune mansioni, come ad esempio la contabilità, per conto loro.

Compensazione delle spese dei comuni da parte del cantone

1. Il Cantone compensa le spese dei comuni attraverso tariffe forfettarie per caso. Vengono erogate le seguenti tariffe forfettarie

a) 2940 franchi per persona e anno per ogni incarico conferito dall’Autorità di Protezione dei Minori e degli Adulti (KESB) nell’ambito della protezione dei minori (Art. 3 cpv. 1 lett. a, c, g e h),

b) 1170 franchi per persona e anno per ogni incarico conferito dalla KESB nell’ambito della protezione degli adulti (Art. 3 cpv. 1 lett. a, d, e, f e g),

c) 3450 franchi all’anno per la gestione di una tutela o curatela per minorenni (Art. 3 cpv. 1 lett. b),

d) 3180 franchi all’anno per la gestione di una curatela per adulti (Art. 3 cpv. 1 lett. b),

e-g) ...

h) 360 franchi per la consulenza unica a genitori non sposati secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera n,

i) 666 franchi una tantum per la nomina di una curatrice privata o di un curatore privato su proposta del servizio comunale (tariffa forfettaria di reclutamento),

k) 666 franchi all’anno per ogni curatrice privata o curatore privato, a condizione che il servizio sociale abbia operato in modo consulente o accompagnante per loro almeno due volte,

l) 333 franchi, qualora il servizio comunale abbia assunto la contabilità su incarico della curatrice privata o del curatore privato (Art. 6 cpv. 2),

m) 630 franchi per l’adempimento di compiti conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettera o.

2. Le tariffe forfettarie secondo il capoverso 1 lettere a e b non vengono erogate se, al momento dell’accertamento, per le persone interessate esiste una tutela o curatela che viene compensata secondo il capoverso 1 lettera c o d.

3. In presenza di condizioni particolari, possono essere eccezionalmente erogate due tariffe forfettarie per persona e anno secondo il capoverso 1 lettere a o b. La KESB informa il servizio comunale al momento del conferimento dell'incarico se questo viene compensato tramite una seconda tariffa forfettaria.

4. Il numero delle curatele e delle tutele gestite dai servizi comunali (cpv. 1 lett. c e d) viene determinato mediante conteggio dei mandati in corso a una data di riferimento. Se l’Ufficio cantonale della gioventù (KJA) non stabilisce una data di riferimento, il numero delle curatele e delle tutele viene rilevato al 31 dicembre di ogni anno.

5. La Direzione degli Interni e della Giustizia adegua le tariffe forfettarie secondo il capoverso 1 annualmente in base alla crescita della massa salariale decisa per il personale cantonale.

Compensazione delle spese dei comuni da parte del cantone

1. Il KJA calcola il totale delle tariffe forfettarie basandosi sul numero di casi dell'anno precedente.

2. Esso determina l'importo monetario da distribuire ai comuni stabilendo la media degli importi calcolati ai sensi del comma 1 negli ultimi due anni.

3. Esso informa i comuni sui calcoli effettuati e concede loro l'opportunità di presentare osservazioni. Successivamente, stabilisce l'importo monetario da distribuire tramite provvedimento.

4. Il pagamento avviene entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento ai sensi del comma 3.

Compensazione delle spese dei comuni da parte del cantone

1. L'AESB e i servizi comunali trasmettono all'AAI il numero di casi necessario per calcolare il compenso dei comuni. L'AAI informa sulle modalità di consegna dei dati e stabilisce in anticipo la data di riferimento determinante per il conteggio delle tutele e delle curatele (Art. 7 cpv. 4).

2. L'AAI esamina il numero di casi e risolve eventuali differenze in consultazione con l'AESB e i servizi comunali. Ove necessario, può richiedere ai servizi comunali elenchi di casi per confrontarli con i dati dell'AESB.

3. Se un servizio comunale non fornisce le informazioni necessarie nonostante i solleciti, l'AAI può ridurre il compenso in modo adeguato.

Compensazione delle spese dei comuni da parte del cantone

1. Il risarcimento per le spese salariali per stagiste e stagisti è disciplinato dall'articolo 35 del regolamento del 24 ottobre 2001 sull'assistenza sociale pubblica (Regolamento sull'assistenza sociale, RAS). I costi sostenuti dal Cantone sono ripartiti equamente tra le direzioni coinvolte.

2-3

...

Compensazione delle spese dei comuni da parte del cantone

1. I servizi comunali dispongono del personale specializzato necessario per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal presente regolamento.

2. L'appartenenza delle persone al personale specializzato del servizio comunale è disciplinata dagli articoli 3a e 3b SHV.

3. Il KJA può richiedere ai servizi comunali informazioni sulle spese per le retribuzioni, sul numero di persone attive nel settore della protezione dei minori e degli adulti, nonché sulla loro qualificazione professionale e sul loro grado di occupazione.

Compensazione delle spese dei comuni da parte del cantone

1. Nella misura in cui il compenso per una curatrice professionale o un curatore professionale viene pagato dal patrimonio della persona interessata, il Cantone subentra al corrispondente diritto del datore di lavoro (Art. 404 comma 1 frase 2 CC).

2. Il diritto alla rivalsa nei confronti di una persona interessata, le cui condizioni economiche siano migliorate, è trasferito al Cantone.

Compensazione delle spese dei comuni da parte del cantone

1. Gli importi versati ai comuni in base al presente regolamento gravano sul Conto Corrente della Direzione degli Affari Interni e di Giustizia.

Rimborso delle spese dei comuni da parte delle comunità dei cittadini

**Le Comunità Borghigiane indennizzano i Comuni per le loro spese sostenute nell'adempimento di compiti su incarico della KESB borghigiana.**

L'indennizzo avviene in base all'articolo 7.

Le spese devono essere addebitate alla KESB borghigiana.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. I posti necessari per l'anno 2013 saranno stabiliti nel primo trimestre del 2013 sulla base del piano dei posti per l'anno 2013.

2. I piani dei posti presentati per gli anni 2013 e 2014 si basano, per quanto riguarda l'esecuzione dei mandati, sulle statistiche dei casi degli anni 2011 e 2012. Per quanto riguarda le altre attività esecutive da svolgere dai servizi comunali, si basano su stime fondate su esperienze pregresse.

3. I piani dei posti che non soddisfano i requisiti possono essere respinti dal SOA per miglioramenti.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Il Regolamento del 24 ottobre 2001 sull'assistenza sociale pubblica (Regolamento sull'assistenza sociale, SHV), con modifica del 2 novembre 2011, è modificato come segue

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