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212.223.1 ASVVOSFI CH-BE

Oggetto (ASVV)

23 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (23)

Art. 1 Regolamento sulla vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza (ASVV) Art. 2 Regolamento sulla Vigilanza delle Fondazioni e degli Istituti di Previdenza (ASVV) Art. 3 Regolamento sulla vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza (ASVV) Art. 4 Regolamento sulla Vigilanza delle Fondazioni e degli Istituti di Previdenza (ASVV) Art. 5 Ordinanza sulla vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e le fondazioni (OVIF) Art. 6 Regolamento sulla vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza (ASVV) Art. 7 Ordinanza sulla sorveglianza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza (OSFI) Art. 8 Regolamento sulla vigilanza sulle fondazioni e gli istituti di previdenza (ASVV) Art. 9 Ordinanza sulla vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza (ASVV) - Piano di distribuzione Art. 10 Ordinanza sulla vigilanza sulle fondazioni e gli istituti di previdenza (ASVV) - Autorità di vigilanza Art. 11 Ordinanza sulla vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza (ASVV) Art. 12 Regolamento sulla vigilanza sui fondi e gli enti previdenziali (ASVV) Art. 13 Regolamento sulla vigilanza delle fondazioni e degli istituti di previdenza (ASVV) Art. 14 Ordinanza sulla vigilanza sugli istituti di previdenza e le fondazioni (OSPF) Art. 15 Regolamento sulla vigilanza delle fondazioni e degli istituti di previdenza (ASVV) Art. 16 Regolamento sulla vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza (ASVV) Art. 17 Regolamento concernente la vigilanza sulle fondazioni e le istituzioni di previdenza (ASVV) Art. 18 Regolamento sulla Vigilanza sulle Fondazioni e sugli Istituti di Previdenza (RVFIP) Art. 19 Regolamento sulla vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza (ASVV) Art. 20 Regolamento sulla sorveglianza delle fondazioni e degli istituti di previdenza (RSIFP) Art. 21 Ordinanza sulla vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e le fondazioni (ASVV) Art. 22 Ordinanza sulla vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza (ASVV) Art. 23 Ordinanza sulla sorveglianza delle fondazioni e degli istituti di previdenza (OSFIP) - Entrata in vigore

Testo normativo (23 Articoli)

Oggetto

1. Questo regolamento disciplina la vigilanza su

a) le fondazioni ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero (CC) che non siano fondazioni familiari o fondazioni ecclesiastiche,

b) gli istituti di previdenza che, in base all'articolo 89bis comma 6 numero 12 CC e all'articolo 61 comma 1 della Legge federale sulla previdenza professionale (LPP), sono soggetti alla vigilanza cantonale.

Fondazioni - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di questa sezione si applicano alle fondazioni ai sensi dell'articolo 1 lettera a, che non sono istituti di previdenza ai sensi dell'articolo 1 lettera b.

Fondazioni - Relazione e Investimenti patrimoniali

1. Le fondazioni devono presentare all'autorità di vigilanza, al più tardi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, i seguenti documenti

a) la relazione di attività o il rapporto annuale,

b) il bilancio annuale (inclusi i dati dell'anno precedente) composto dallo stato patrimoniale, il conto economico e l'appendice,

c) la relazione della società di revisione.

2. L'appendice deve contenere almeno le seguenti informazioni

a) l'organizzazione della fondazione, la composizione del consiglio di fondazione e coloro che hanno il diritto di firma,

b) il nome e l'indirizzo della società di revisione,

c) la natura e l'entità delle prestazioni fornite,

d) l'uso conforme allo scopo, la composizione, l'ammontare e le variazioni del patrimonio della fondazione,

e) l'ammontare e le variazioni del capitale della fondazione secondo il principio lordo,

f) l'ammontare e le variazioni del patrimonio secondo il principio lordo di fondi con propria destinazione, se esistono all'interno della fondazione,

g) spiegazioni sul bilancio annuale, come ad esempio la costituzione e lo scioglimento di rettifiche di valore, riserve di valutazione, accantonamenti.

Fondazioni - Relazione e Investimenti patrimoniali

1. Le fondazioni esentate dall'obbligo di nominare un organo di revisione devono presentare annualmente, al massimo sei mesi dopo la chiusura dei conti, i documenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) all'autorità di vigilanza.

2. Devono contestualmente confermare che

a) il bilancio annuale è completo e conforme alle disposizioni di legge,

b) il patrimonio è stato utilizzato conformemente allo scopo,

c) continuano a sussistere le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di nominare un organo di revisione.

Fondazioni - Relazione e Investimenti patrimoniali

Per le attività patrimoniali si applicano mutatis mutandis le disposizioni della legislazione federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità riguardanti gli investimenti patrimoniali degli istituti previdenziali, nella misura in cui ciò sia possibile in base allo scopo della fondazione.

FONDAZIONI - Atto Costitutivo, Regolamenti e Piano di Distribuzione

Il **richiesto motivato** di modifica dell'atto e il **richiesto motivato** di revoca di una fondazione devono essere presentati all'autorità di sorveglianza.

FONDAZIONI - Atto Costitutivo, Regolamenti e Piano di Distribuzione

Regolamenti e modifiche al regolamento devono essere presentati senza indugio all'autorità di vigilanza dopo l'adozione da parte dell'organo competente.

Fondazioni - Statuto, Regolamenti e Piano di Ripartizione

1. Il documento e i regolamenti, così come le loro modifiche, possono essere sottoposti all'autorità di vigilanza per un esame preliminare.

FONDAZIONI - Atto Costitutivo, Regolamenti e Piano di Distribuzione

1. Se una fondazione viene liquidata e viene redatto un piano di distribuzione, quest'ultimo deve essere presentato all'autorità di trasformazione per la previa verifica. Le disposizioni della legislazione federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità relative al piano di distribuzione si applicano mutatis mutandis.

Fondazioni - Autorità Competenti

1. Fondazioni che, in base alla loro destinazione, appartengono a un comune, sono sottoposte alla vigilanza del consiglio comunale o dell'autorità designata a tale scopo dal comune.

2. Fondazioni che, in base alla loro destinazione, appartengono a più comuni o al cantone, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità bernese di vigilanza sulle casse pensioni e sulle fondazioni.

Fondazioni - Autorità Competenti

1. All'autorità di vigilanza incombono in particolare

a) la tenuta di un registro delle fondazioni a essa sottoposte, che contenga il nome, la sede, l'indirizzo del domicilio e lo scopo di ciascuna fondazione,

b) l'assoggettamento della fondazione alla sua vigilanza e l'esame dell'atto,

c) l'esame del rapporto sulle attività o del rapporto annuale e del bilancio annuale,

d) l'esame delle domande di modifiche sostanziali dell'atto e la presentazione di una richiesta di approvazione all'autorità di conversione,

e) l'esame e l'approvazione delle domande di modifiche non sostanziali degli atti ai sensi dell'articolo 86b ZGB,

f) l'esame dei regolamenti e delle loro modifiche,

g) l'esame della domanda di scioglimento di una fondazione e la presentazione di una richiesta di approvazione all'autorità di conversione.

Fondazioni - Autorità Competenti

1. L'autorità cantonale competente per la trasformazione delle fondazioni è

a) la Sorveglianza bernese delle fondazioni e del BVG per le fondazioni che sono sotto la sorveglianza di un comune,

b) la Direzione dell'interno e della giustizia per le fondazioni che sono sotto la sorveglianza della Sorveglianza bernese delle fondazioni e del BVG.

Fondazioni - Autorità Competenti

1. Nel procedimento di scioglimento e liquidazione spettano all'autorità competente per la trasformazione

a l'approvazione della domanda di scioglimento di una fondazione ai fini della liquidazione,

b **\*** l'esame preliminare di un eventuale piano di distribuzione, la sua pubblicazione nel rispettivo bollettino ufficiale e nell'organo ufficiale di pubblicazione del comune, nonché la sua approvazione,

c l'accertamento del completamento della liquidazione di una fondazione.

Istituti di previdenza - Rendicontazione

1. Gli istituti di previdenza devono presentare annualmente all'autorità di vigilanza, entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, i seguenti documenti

a. il rapporto di attività o il rapporto annuale,

b. il bilancio annuale (inclusi i dati dell'esercizio precedente) composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa,

c. il rapporto dell'organo di controllo,

d. l'eventuale nuovo rapporto redatto ai sensi dell'articolo 53, comma 2, LPP, dall'esperto riconosciuto o dall'esperta riconosciuta per la previdenza professionale.

2. La verifica periodica ai sensi dell'articolo 53, comma 2, LPP deve avvenire almeno ogni tre anni.

Enti previdenziali - Documento, Regolamenti e Piano di Distribuzione

1. Regolamenti e modifiche ai regolamenti devono essere presentati senza indugio all'autorità di vigilanza dopo l'adozione da parte dell'organo competente.

Enti previdenziali - Documento, Regolamenti e Piano di Distribuzione

L'atto e i regolamenti, così come le loro modifiche, possono essere sottoposti all'autorità di vigilanza per la revisione preliminare.

Il piano di distribuzione, ad eccezione di quello nel procedimento di parziale liquidazione, deve essere sottoposto all'autorità di vigilanza per la revisione preliminare.

Autorità di Vigilanza sugli Enti Previdenziali

1. Le istituzioni previdenziali sono soggette alla vigilanza dell'Autorità di vigilanza sui fondi pensione e sulle fondazioni del Cantone di Berna.

2. All'Autorità di vigilanza sui fondi pensione e sulle fondazioni del Cantone di Berna competono in particolare

a) l'assoggettamento di un'istituzione previdenziale alla sua vigilanza e la verifica dell'atto costitutivo,

b) la verifica del rapporto di attività o del rapporto annuale e del bilancio annuale,

c) la verifica e l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo,

d) la verifica dei regolamenti e delle loro modifiche,

e) la verifica e l'approvazione dei regolamenti di parziale liquidazione e delle relative modifiche,

f) la verifica e l'approvazione della domanda di scioglimento di un'istituzione previdenziale,

g *) la pubblicazione dello scioglimento e della distribuzione proposta dei fondi nel rispettivo bollettino ufficiale e nel mezzo di pubblicazione ufficiale del comune,

h *) la pubblicazione della distribuzione proposta di una quota significativa di fondi nel rispettivo bollettino ufficiale e nel mezzo di pubblicazione ufficiale del comune, a meno che non si tratti di una procedura di parziale liquidazione,

i) la verifica e l'approvazione dei piani di distribuzione, ad eccezione di quelli nella procedura di parziale liquidazione,

k) la constatazione della conclusione della liquidazione di un'istituzione previdenziale.

Mezzi di sorveglianza

1. Le autorità di vigilanza di fondazioni e istituti di previdenza dispongono in particolare dei seguenti strumenti di vigilanza

a) la richiesta di informazioni, rapporti e documenti,

b) l'emissione di istruzioni agli organi, all’esperto riconosciuto o all’esperta riconosciuta per la previdenza professionale e alla società di revisione o organo di controllo,

c) l'ammonimento o la diffida degli organi,

d) l'annullamento e la modifica delle decisioni degli organi,

e) la revoca degli organi e la nomina di un amministratore giudiziario o di una curatrice o di un curatore,

f) l'ordinazione di perizie,

g) l'ordinazione di esecuzioni sostitutive,

h) la presentazione di denunce penali,

i) l'imposizione di sanzioni pecuniarie presso gli istituti di previdenza.

2. I costi delle misure di vigilanza ai sensi del comma 1 sono generalmente a carico della fondazione o dell'istituto di previdenza.

Comunicazioni all'Amministrazione fiscale cantonale

1. L'Autorità bernese di vigilanza su BVG e fondazioni comunica all'amministrazione fiscale cantonale

a) la soggezione alla vigilanza di una fondazione o di un ente previdenziale e il risultato del controllo dell'atto costitutivo,

b) l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo,

c) la prevista cancellazione di una fondazione o di un ente previdenziale con la contemporanea richiesta di consenso alla cancellazione dal punto di vista fiscale.

**Tariffe**

1. Le tariffe della Sorveglianza Bernese sulle Previdenze Professionali e Fondazioni sono regolate dal Regolamento delle Tariffe del 20 agosto 2014 della Sorveglianza Bernese sulle Previdenze Professionali e Fondazioni (Regolamento Tariffe SBPF).

2. Le tariffe della Direzione degli Interni e della Giustizia sono regolate dal Regolamento del 22 febbraio 1995 relativo alle Tariffe dell'Amministrazione Cantonale (Regolamento Tariffe, Reg. Tar.).

3. Le tariffe delle Autorità Comunali sono stabilite dai Comuni tramite regolamento. Ove i Comuni non stabiliscano le tariffe, sono applicabili le tariffe del Regolamento delle Tariffe della Sorveglianza Bernese sulle Previdenze Professionali e Fondazioni.

Disposizioni finali

1. I seguenti decreti vengono modificati

1. Ordinanza dell'11 agosto 1993 riguardante il Foglio Ufficiale (AnzV)[[5]](#enumeration_itemtext_content_fn_2493734_2_5_c)

2. Ordinanza del 18 ottobre 1995 sull'organizzazione e i compiti della Direzione della Giustizia, dei Comuni e della Chiesa (Ordinanza sull'Organizzazione JGK, OrV JGK[[6]](#enumeration_itemtext_content_fn_2493735_2_6_c))

3. Ordinanza del 22 febbraio 1995 sulle tasse dell'amministrazione cantonale (Ordinanza sulle Tasse[[7]](#enumeration_itemtext_content_fn_2493736_2_7_c))

4. Ordinanza del 18 ottobre 2000 sull'esenzione fiscale delle persone giuridiche (SBV[[8]](#enumeration_itemtext_content_fn_2493737_2_8_c))

Disposizioni finali

1. Il regolamento del 10 novembre 1993 riguardante la sorveglianza sulle fondazioni e gli istituti di previdenza (Regolamento sulle Fondazioni, StiV) (BSG 212.223.1) viene abrogato.

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