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Art. 14 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero (LI CC) - 2 Comunicazione speciale 2.1 Nel bollettino ufficiale cantonale

**Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Disposizioni Generali**
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Art. 14 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero (LI CC) · 2 Comunicazione speciale 2.1 Nel bollettino ufficiale cantonale

1. Nei casi degli articoli 36, 555, 558, 582, 662 del Codice Civile Svizzero (CCS), 43 Titolo Finale CCS, dell'articolo 359a CO e dell'articolo 68, la pubblicazione deve avvenire altresì sempre nel Bollettino Ufficiale Cantonale.

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