161.1
GSOGLOJM
CH-BE
Art. 83 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG)
Autorità Giudiziarie Regionali - Tribunali Regionali delle Misure Coercitive
Art. 83 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG)
Articolo 1: Nomina dei Giudici per le Misure Coercitive Regionali
Il Tribunale superiore designa, tra il circolo delle Presidenti e dei Presidenti dei Tribunali regionali del Giura Bernese-Seeland, Emmental-Oberaargau e Oberland, i giudici per le misure coercitive regionali e i loro sostituti.
I giudici per le misure coercitive regionali trattano gli ordini di custodia e le misure sostitutive che emergono presso le rispettive procure regionali e prendono ulteriori decisioni che sono loro assegnate dalla legge.
Se né i membri titolari del tribunale per le misure coercitive regionali né i loro sostituti sono raggiungibili, agirà in loro vece un'altra Presidente o un altro Presidente del tribunale regionale in questione.
Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)
200 2024 701 · be (Art. 83 i.V.m. Art. 69 Abs. 1 GSOG)
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Cited in the reasoning regarding the rejection of a written exchange, implying procedural handling.