Art. 57 Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e della Procura (GSOG) - Competenza del Giudice Unico
Art. 57 Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e della Procura (GSOG) · Competenza del Giudice Unico
1. I membri del tribunale amministrativo trattano come giudici singoli i ricorsi e le cause il cui valore litigioso non raggiunge i 20 000 franchi, o che vengono ritirati, divenuti privi di oggetto o sui quali è palesemente impossibile pronunciarsi; il calcolo del valore litigioso è regolato dalle disposizioni del Codice di procedura civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC).
2. Decidono sui ricorsi
a) relativi all'emissione o alla dilazione di tributi dovuti, nonché alla concessione di facilitazioni e agevolazioni tributarie e di garanzie,
b) contro ordinanze e decisioni interlocutorie, incluse quelle relative all'assistenza giudiziaria gratuita,
c) contro decreti o decisioni di non luogo a procedere,
d) contro decreti o decisioni di archiviazione,
e) secondo l'articolo 31 comma 2 della legge introduttiva del 9 dicembre 2019 alla legge sugli stranieri e l'integrazione nonché alla legge sull'asilo (LII e LAsi).
3. Approvano, se necessario, i concordati.
4. Trattano inoltre tutte quelle questioni in cui le parti richiedono concordemente l'approvazione, nonché le questioni che la legislazione attribuisce alla competenza del giudice singolo.
5. Quando la legislazione prevede la competenza del giudice singolo del presidente o della presidente del tribunale amministrativo, questa passa al presidente o alla presidente della sezione competente. Una competenza del giudice singolo di una presidente o di un presidente di sezione prevista dalla legislazione può essere trasferita a un membro della sezione.
6. Il giudice singolo può richiedere una composizione ai sensi dell'articolo 56, se le circostanze giuridiche o di fatto lo giustificano.
7. Nelle controversie davanti al tribunale arbitrale in materia di assicurazioni sociali, il o la presidente neutrale approva i concordati e tratta le richieste e le cause che sono state ritirate o divenute prive di oggetto, o sulle quali è palesemente impossibile pronunciarsi. Inoltre tratta le questioni in cui le parti richiedono concordemente l'approvazione.