Art. 56 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (LOAG) - Organo giudicante
Art. 56 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (LOAG) · Organo giudicante
1. Le sezioni giudicano solitamente in composizione di tre giudici.
2. Esse giudicano in composizione di cinque giudici
a) sulle controversie di rilevanza fondamentale,
b) in caso di conflitti di competenza,
c) su richieste di revoca di membri di autorità a tempo pieno.
3. Esse valutano casi palesemente fondati o palesemente infondati in composizione di due giudici.
4. Il tribunale arbitrale nelle controversie di assicurazione sociale giudica in composizione di tre giudici. È composto da un membro di una sezione come presidente neutrale e da un rappresentante di ciascuno degli assicuratori e dei fornitori di prestazioni coinvolti. Questi ultimi sono designati dal presidente neutrale.
5. I collegi giudicanti decidono all'unanimità per circolazione degli atti. Nelle controversie che non sono di rilevanza fondamentale né di grande importanza, possono anche adottare decisioni a maggioranza per circolazione degli atti. Negli altri casi tra loro, conducono una consulenza sul giudizio.
6. Ogni membro del collegio giudicante può richiedere lo svolgimento di una consulenza sul giudizio.