Art. 9 Legge sulla Giurisdizione Amministrativa (VRPG)
Art. 9 Legge sulla Giurisdizione Amministrativa (VRPG)
1. Una persona che deve prendere o preparare una disposizione o una decisione o che deve agire come membro di un'autorità, si astiene se
a. ha un interesse personale nella questione;
b. ha partecipato alla decisione preliminare;
c. è imparentata con una parte in linea retta o collaterale fino al terzo grado, oppure è legata mediante matrimonio, adozione, partenariato registrato o convivenza di fatto, fermo restando che la dissoluzione del matrimonio o partenariato registrato non elimina la causa di astensione;
d. perde uno dei requisiti legali per l'incarico;
e. rappresenta una parte o ha operato per una parte nella stessa questione;
f. potrebbe essere parziale nella questione per altri motivi.
2. Sulle richieste di ricusazione e sull'astensione contestata decide l'autorità di ricorso competente nella questione, oppure, se si astengono membri di un'autorità collegiale, l'autorità stessa escludendo i membri interessati. Se è coinvolto un dipendente di un'autorità amministrativa o di giustizia amministrativa, decide l'ente superiore. Se è coinvolto il prefetto, decide in ogni caso la Direzione degli Interni e della Giustizia.
3. Per il Consiglio di Stato valgono le disposizioni particolari sulla sua organizzazione; restano salve anche le disposizioni sull'incompatibilità e sull'astensione previste dalla legge comunale.
4. Sulla ricusazione del tribunale amministrativo nella maggioranza o totalità dei suoi membri decide il Tribunale superiore. In caso di astensione di tanti membri del tribunale amministrativo che, includendo i sostituti, l'autorità giudicante non possa più essere correttamente composta, decide un tribunale straordinario composto da cinque membri, scelti dal Gran Consiglio, che devono soddisfare i requisiti di eleggibilità.
5. Sulla ricusazione o astensione può essere deciso senza l'audizione della controparte. Per il resto, per la domanda e le conseguenze della violazione delle norme sull'astensione si applicano per analogia le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC).