Art. 61 Legge sulla Procedura Amministrativa (LPAm) - Provvedimenti Interlocutori
Art. 61 Legge sulla Procedura Amministrativa (LPAm) · Provvedimenti Interlocutori
**1. Le disposizioni intermedie sono considerate tali quando non concludono il procedimento né integralmente né parzialmente, in particolare riguardo a**
a) la competenza,
b) la ricusazione e il rifiuto,
c) la sospensione del procedimento,
d) l'obbligo di informazione, testimonianza o edizione dei documenti e l'esclusione di una parte dall'escussione testimoniale,
e) il rifiuto dell'accesso ai documenti,
f) il mancato assunzione delle prove minacciate,
g) le misure cautelari e le disposizioni relative all'effetto sospensivo.
**2. Le disposizioni intermedie sulla competenza e sulla ricusazione e il rifiuto sono autonomamente impugnabili. Esse non possono più essere impugnate successivamente.**
**3. Altre disposizioni intermedie sono autonomamente impugnabili se**
a) possono causare un danno irreparabile o
b) l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, risparmiando così un notevole dispendio di tempo o costi per un procedimento probatorio complesso.
**4. Se il ricorso ai sensi del comma 3 non è ammissibile o non è stato utilizzato, la disposizione intermedia può essere impugnata tramite ricorso contro la decisione finale, nella misura in cui influisca sul suo contenuto.**
**5. Le disposizioni impugnabili devono essere corredate di un'istruzione sui mezzi di impugnazione.**