Art. 15 Legge sulla Giustizia Amministrativa (VRPG) - Rappresentanza
Art. 15 Legge sulla Giustizia Amministrativa (VRPG) - Rappresentanza · Rappresentanza
1. Le parti possono farsi assistere da un avvocato e, nella misura in cui non sia necessario agire o apparire personalmente, farsi rappresentare in virtù di una procura scritta.
2. Se a un procedimento partecipano più di dieci persone attraverso una presentazione collettiva o presentazioni duplicate, l'autorità istruttoria può fissare un termine per la designazione di un domicilio comune per la notifica. In caso di inadempienza, essa lo stabilisce.
3. Per avvocatesse e avvocati che, in base alla legislazione sugli avvocati, sono autorizzati a rappresentare le parti nel Cantone di Berna, si presume l'esistenza della procura; tuttavia, questa deve essere presentata entro un termine utile.
4. Salvo nel settore del diritto della sicurezza sociale e fatte salve le disposizioni legislative contrastanti, dinanzi alle autorità di giustizia amministrativa sono ammessi alla rappresentanza processuale solo avvocatesse e avvocati. Essi devono essere autorizzati a rappresentare le parti nel Cantone di Berna secondo la legislazione sugli avvocati.
5. Il cantone e i comuni possono esercitare i loro diritti di parte anche attraverso dipendenti autorizzati a tal fine.
6. In caso di decisioni o elezioni da parte degli aventi diritto di voto o del parlamento comunale, la rappresentanza del comune nel procedimento di ricorso spetta al consiglio comunale, a meno che il parlamento non decida diversamente per la rappresentanza contro i propri atti o le proprie elezioni.
7. Le parti che risiedono all'estero devono mostrare un domicilio per le notifiche in Svizzera. Le notifiche alle parti che non mostrano un domicilio per le notifiche possono essere omesse o effettuate tramite pubblicazione nel bollettino ufficiale.