Art. 111 Legge sulla giurisdizione amministrativa (LGAm) - Requisiti e Portata
Art. 111 Legge sulla giurisdizione amministrativa (LGAm) · Requisiti e Portata
1. Su istanza, l'autorità amministrativa o l'autorità di giustizia amministrativa esonera una parte dagli obblighi di pagamento delle spese, di eventuali anticipi e garanzie, qualora la parte
a) non disponga dei mezzi necessari e
b) la sua richiesta legale non appaia senza speranza.
2. Alle medesime condizioni, può essere altresì assegnato un avvocato o un'avvocatessa a una parte, se le circostanze fattuali e giuridiche lo giustificano.
3. Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso, in tutto o in parte, retroattivamente a partire dall'inizio del procedimento dinanzi all'autorità competente per la questione. Non esonera dal pagamento delle spese legali o di un'indennità alla parte avversa.
4. L'autorità istruttoria revoca il patrocinio a spese dello Stato, se il diritto ad esso non sussiste più o non è mai esistito.