Art. 108 Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) - 2. nel procedimento di ricorso
Art. 108 Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) · 2. nel procedimento di ricorso
1. Le spese processuali sono a carico della parte soccombente, a meno che il comportamento processuale di una parte non imponga un diverso riparto o le circostanze eccezionali giustifichino la mancata imposizione delle spese processuali.
2. Alle autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a, non sono imposte spese processuali. Ad altre istanze precedenti o ad autorità ricorrenti e soccombenti le spese processuali sono imposte solo se queste sono coinvolte nei loro interessi patrimoniali.
2a. Quote di spese non recuperabili non possono essere imposte alle altre parti soccombenti.
3. La parte soccombente deve rimborsare alla controparte le spese della parte, salvo che il comportamento processuale di quest'ultima o le circostanze eccezionali non dispongano una diversa ripartizione o compensazione, o non risulti giustificata l'imposizione delle spese della parte alla collettività.