Art. 105 Legge sulla giurisdizione amministrativa (VRPG)
Art. 105 Legge sulla giurisdizione amministrativa (VRPG)
1. Nel procedimento amministrativo e nel procedimento di ricorso amministrativo interno, fatte salve le disposizioni del comma 1a, non vi è alcun obbligo di anticipare le spese procedurali.
1a Se la parte non ha sede o domicilio in Svizzera o se la sua insolvenza è comprovata, l'autorità istruttoria può richiedere un anticipo delle spese ragionevole, se
a) il procedimento amministrativo è avviato su richiesta: in questo procedimento e nel successivo procedimento di ricorso amministrativo interno,
b) il procedimento amministrativo è avviato d'ufficio: nel successivo procedimento di ricorso amministrativo interno.
2. Nel procedimento di ricorso dinanzi alle autorità giudiziarie amministrative indipendenti e nel procedimento di causa, la parte ricorrente o attrice o appellante deve versare un anticipo delle spese ragionevole. In casi particolari, l'autorità istruttoria può dispensare da tale obbligo.
3. Se la parte richiedente, attrice, appellante o ricorrente non ha sede o domicilio in Svizzera o se la sua insolvenza è comprovata, essa può essere, su richiesta della controparte, obbligata a garantire le spese di parte.
4. Se la parte non paga l'importo richiesto entro il termine e trascura anche un breve termine supplementare, la sua richiesta non verrà accolta.
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