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Art. 103 Legge sulla Procedura Amministrativa (LPAG) - Costi del Procedimento

Costi - Tipologie
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Art. 103 Legge sulla Procedura Amministrativa (LPAG) · Costi del Procedimento

1. I costi del procedimento consistono in una quota forfettaria. Per indagini speciali, perizie e simili, possono essere richieste tariffe aggiuntive.

2. L'autorità stabilisce la tassa basandosi sul tariffario legale secondo un prudente apprezzamento.

3. I costi per le misure probatorie disposte d’ufficio sono temporaneamente a carico della collettività; l'autorità può richiedere un anticipo sui costi adeguato se la misura probatoria è stata richiesta da una parte.

4. I costi del procedimento diventano esigibili con l'autorità della decisione o del provvedimento.

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