814.0
UGsGLPEELPA
CH-AR
Art. 75 Legge d'introduzione delle leggi federali sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione delle acque - Zone di protezione delle acque sotterranee provvisorie
3. Sezione: Protezione delle Acque - III. Protezione Pianificatoria
Art. 75 Legge sulla tutela dell'ambiente e delle acque; LTA · Zone di protezione delle acque sotterranee provvisorie
1. Se un progetto, che secondo l'art. 79 e seguenti richiede un'autorizzazione, si trova in un'area per la quale le zone e gli areali di protezione delle falde acquifere sono stati individuati solo in modo provvisorio e non si può escludere che il progetto sia in contrasto con la protezione delle falde acquifere, il consiglio comunale emette una zona di pianificazione ai sensi della legge sull'edilizia.
2. Le autorità competenti, nell'interesse delle quali la zona di protezione provvisoria è stata individuata, verificano se l'area può essere esclusa dalla protezione. Se ciò non è possibile, deve essere avviata senza indugio la procedura necessaria per una protezione definitiva secondo l'art. 71.