Legislator Giurisprudenza & Legislazione
814.0 UGsGLPEELPA CH-AR

Art. 75 Legge d'introduzione delle leggi federali sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione delle acque - Zone di protezione delle acque sotterranee provvisorie

3. Sezione: Protezione delle Acque - III. Protezione Pianificatoria
Apri la fonte ufficiale Atto completo (88 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 75 Legge sulla tutela dell'ambiente e delle acque; LTA · Zone di protezione delle acque sotterranee provvisorie

1. Se un progetto, che secondo l'art. 79 e seguenti richiede un'autorizzazione, si trova in un'area per la quale le zone e gli areali di protezione delle falde acquifere sono stati individuati solo in modo provvisorio e non si può escludere che il progetto sia in contrasto con la protezione delle falde acquifere, il consiglio comunale emette una zona di pianificazione ai sensi della legge sull'edilizia.

2. Le autorità competenti, nell'interesse delle quali la zona di protezione provvisoria è stata individuata, verificano se l'area può essere esclusa dalla protezione. Se ciò non è possibile, deve essere avviata senza indugio la procedura necessaria per una protezione definitiva secondo l'art. 71.

← Art. 74 Legge sulla Protezione Ambientale e delle Acque; LPAA Legge d'introduzione delle leggi federali sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione delle acque - Scopo e Ambito di Applicazione Art. 76 Legge sulla protezione dell'ambiente e delle acque; LPEA - Registro dei serbatoi →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →