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Art. 71 Legge d'introduzione delle leggi federali sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione delle acque - Zone e aree di protezione delle falde acquifere

3. Sezione: Protezione delle acque - III. Protezione pianificatoria
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Art. 71 Legge sulla protezione ambientale e delle acque; LPAA - Zone e aree di protezione delle falde acquifere · Zone e aree di protezione delle falde acquifere

1. Per le captazioni di acque sotterranee e acqua sorgiva di interesse pubblico devono essere delimitate le zone e gli areali di protezione necessari (Zone di protezione S).

2. Le proprietarie o i proprietari delle captazioni effettuano le indagini necessarie per la delimitazione delle zone di protezione, elaborano i regolamenti delle zone di protezione, acquisiscono i diritti reali necessari e coprono eventuali indennizzi per limitazioni della proprietà.

3. I piani e i regolamenti delle zone di protezione sono messi in pubblicazione per 30 giorni nei comuni interessati dalle zone di protezione stessa. L'affissione deve essere resa pubblica. Le proprietarie o i proprietari dei fondi interessati devono essere avvisati per iscritto. Entro il termine di pubblicazione, è possibile presentare obiezioni scritte al Dipartimento delle costruzioni e dell'economia con richieste specifiche e motivate.

4. Il Dipartimento delle costruzioni e dell'economia emette le Zone di protezione S.

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