Art. 3 Ordinanza d'applicazione della legge d'introduzione del 24 aprile 1983 alla legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (EG SVG) - Aliquote fiscali
Art. 3 Ordinanza sulla legge di introduzione del 24 aprile 1983 alla legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (EG SVG) - Aliquote fiscali · Aliquote fiscali
1. Vengono imposte le seguenti tasse annuali
1. Autovetture
a) fino a 500 kg di peso totale: Fr. 142
b) per i seguenti 1000 kg di peso totale ogni ulteriori 10 kg iniziati: Fr. 2.85
c) ogni ulteriori 10 kg iniziati: Fr. 3.35
2. Motocicli
a) fino a 300 kg di peso totale: Fr. 105
b) ogni ulteriori 10 kg iniziati: Fr. 9.45
3. Ciclomotori, tricicli per ciclomotori: Fr. 53
4. Biciclette a motore: Fr. 21
5. Carri da lavoro agricoli e traini a motore agricoli: Fr. 53
6. Carri da lavoro e traini: Fr. 84
7. Rimorchi da lavoro, motociclistici e agricoli: Fr. 42
8. Targhe intercambiabili
a) Motocicli e veicoli agricoli: Fr. 37
b) tutti gli altri: Fr. 132
9. Permessi giornalieri per tutte le tipologie di veicoli per 24 ore: Fr. 16
10. Targhe collettive
a) Autoveicoli: Fr. 840
b) tutti gli altri: Fr. 420
11. Tutti gli altri veicoli e rimorchi
a) fino a 500 kg di peso totale: Fr. 132
b) per i seguenti 3 000 kg di peso totale ogni ulteriori 10 kg iniziati: Fr. 2.1
c) ogni ulteriori 100 kg iniziati: 8.95
2. Tenendo conto di una tassa minima di Fr. 50.-, le aliquote secondo il comma 1 sono ridotte a
a) la metà per i carri motorizzati e motoslitte;
b) la metà per i rimorchi, con tassazione solo fino a un peso totale di 10 000 kg;
c) un quarto per i trattori agricoli e veicoli combinati;
d) un sesto per gli autocarri da lavoro.
3. ...