Art. 3 Legge sulle strade (StrG) - Principi Generali
Art. 3 StrG - Principi Generali · Principi Generali
1. Le strade devono essere pianificate, progettate, costruite e mantenute in conformità con il loro scopo e la loro funzione. La rete stradale serve per garantire un accesso adeguato al cantone e ai comuni.
2. In tale contesto, devono essere adeguatamente considerati i seguenti principi fondamentali
a) la sicurezza stradale;
b) la protezione degli utenti della strada più deboli;
c) le esigenze dei trasporti pubblici;
d) le preoccupazioni della pianificazione territoriale e dell'ambiente;
e) i requisiti degli insediamenti storici e delle caratteristiche locali, nonché della natura e del paesaggio.
3. Per la progettazione tecnica delle infrastrutture di trasporto devono essere osservate le regole riconosciute della tecnica di costruzione stradale, in particolare le norme dell'Associazione Svizzera degli Esperti di Strade.
4. Il cantone e i comuni coordinano i loro progetti con le altre attività spazialmente rilevanti della Confederazione, del cantone e dei comuni e li armonizzano tra loro.