Art. 2 Legge sulle strade (StrG) - Destinazione
Art. 2 StrG · Destinazione
1. Le strade create per l'uso generale e di proprietà del Cantone e dei Comuni sono considerate destinate all'uso pubblico.
2. Le strade private sono destinate all'uso pubblico con il consenso esplicito della proprietaria o del proprietario o tramite l'istituzione di una servitù ai sensi dell'art. 781 CC a favore del pubblico, da parte dell'autorità comunale competente.
3. Le strade delle associazioni fondiarie ai sensi degli artt. 167 e seguenti della legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero, nonché delle corporazioni ai sensi degli artt. 25 e seguenti dell'EG al CC, che servono al traffico generale, sono considerate destinate all'uso pubblico con l'approvazione degli statuti da parte dell'autorità competente.
4. L'autorità comunale competente annota le vie pubbliche ai sensi dei paragrafi 2 e 3 nel registro fondiario.
5. Per l'abolizione e lo spostamento delle strade pubbliche (revoca della destinazione), si deve eseguire, per analogia, la procedura di opposizione ai sensi degli artt. 37 e seguenti.