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Art. 3 Ordinanza sull'applicazione della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) - Le autorità comunali

I. Autorità
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Art. 3 Regolamento sull'esecuzione della legge federale sull'imposta federale diretta (DBG) · Le autorità comunali

1. Le autorità comunali hanno il compito di eseguire il DBG nella misura in cui sono competenti, secondo il diritto cantonale, per l'anagrafe delle mutazioni e per l'inventario nei casi di decesso.

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