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Ordinanza sull'applicazione della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) - Organi (DBG)

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Appenzello Esterno
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Indice delle disposizioni (18)

Art. 1 Regolamento sull'esecuzione della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) - Organi Art. 2 Regolamento sull'attuazione della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 3 Regolamento sull'esecuzione della legge federale sull'imposta federale diretta (DBG) Art. 4 Regolamento sull'esecuzione della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 5 Regolamento per l'esecuzione della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) - Organizzazione, procedura e riscossione Art. 6 Ordinanza sull'esecuzione della legge federale sull'imposta federale diretta (IFD) Art. 7 Regolamento sull'esecuzione della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) - Dichiarazione fiscale (Art. 124 comma 1 LIFD) Art. 8 Regolamento sull'esecuzione della legge federale sull'imposta federale diretta (IFD) - Imposizione delle persone fisiche; periodo fiscale annuale (Art. 41 IFD) Art. 9 Ordinanza sull'esecuzione della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 10 Ordinanza sull'esecuzione della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 11 Ordinanza sull'esecuzione della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) - Spese (Art. 144 cpv. 5 LIFD) Art. 12 Ordinanza sull'esecuzione della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 13 Regolamento sull'esecuzione della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) - Momenti temporali (Art. 161 cpv. 1 LIFD) Art. 14 Regolamento sull'esecuzione della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 15 Ordinanza sull'esecuzione della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 16 Regolamento sull'esecuzione della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 18 Ordinanza sull'esecuzione della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 19 Regolamento concernente l'esecuzione della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)

Testo normativo (18 Articoli)

I. Autorità

1. L'esecuzione della legge federale sull'imposta federale diretta è affidata ai seguenti organi

1. all'Amministrazione fiscale cantonale;

2. alle autorità comunali;

3. al Tribunale superiore.

I. Autorità

1. L'Amministrazione fiscale cantonale funge da amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta ai sensi della LIFD, nella misura in cui il presente regolamento non disponga diversamente.

I. Autorità

1. Le autorità comunali hanno il compito di eseguire il DBG nella misura in cui sono competenti, secondo il diritto cantonale, per l'anagrafe delle mutazioni e per l'inventario nei casi di decesso.

I. Autorità

1. Il Tribunale Superiore funge da commissione di ricorso fiscale ai sensi dell'art. 104 comma 3 LIFD.

I. Autorità

1. Nella misura in cui l'organizzazione, la procedura e il rapporto non siano regolati dal diritto federale, sono applicabili in modo appropriato la legge fiscale cantonale e i suoi decreti di attuazione.

II. Procedura Ordinaria di Accertamento

1. Gli uffici del controllo abitanti elaborano le segnalazioni relative alle mutazioni per le persone fisiche soggette a tassazione per conto dell'Amministrazione Cantonale delle Imposte.

2. Gli uffici del registro fondiario comunicano all'Amministrazione Cantonale delle Imposte l'acquisizione di immobili da parte di persone fisiche e giuridiche domiciliate all'estero.

II. Procedura ordinaria di accertamento

1. In tutti i casi in cui devono essere effettuate valutazioni sia cantonali che federali in materia fiscale, i moduli predisposti per il procedimento cantonale sono validi anche per la valutazione dell'imposta federale diretta. Le deviazioni rispetto al diritto cantonale sono prese in considerazione d'ufficio.

II. Procedura Ordinaria di Accertamento

1. L'imposta federale diretta per le persone fisiche è accertata e riscossa in applicazione dell'art. 41 DBG.

II. Procedura Ordinaria di Valutazione

1. Le opposizioni devono essere presentate all'amministrazione fiscale cantonale.

2. Qualora un'opposizione debba, ai sensi dell'art. 132 cpv. 2 DBG, essere sottoposta direttamente al Tribunale superiore per decisione (cosiddetto ricorso per salto), l'autorità di accertamento ottiene il consenso eventualmente richiesto e trasferisce la questione al Tribunale superiore.

III. Ricorso

1. Le spese del procedimento davanti all'Alta Corte sono determinate secondo le disposizioni rilevanti per le imposte cantonali.

IV. Ritenute alla Fonte

1. La procedura di accertamento e di ricorso è disciplinata dalle disposizioni procedurali cantonali applicabili alle imposte alla fonte secondo il diritto cantonale.

V. Riscossione e Garanzia delle Imposte

1. Le tasse sono riscosse annualmente dall'Amministrazione Fiscale Cantonale.

V. Riscossione e Garanzia delle Imposte

1. Gli uffici del catasto possono procedere alla trascrizione del trasferimento della proprietà di un immobile a una persona fisica o giuridica avente sede all'estero nel registro fondiario solo previa autorizzazione scritta della Direzione cantonale delle imposte.

2. La Direzione cantonale delle imposte certifica al venditore, ai fini dell'ufficio del catasto, il consenso alla trascrizione o il rifiuto.

V. Riscossione e Garanzia delle Imposte

1. L'Ufficio del Registro di Commercio notifica all'Amministrazione fiscale cantonale ogni comunicazione della cancellazione di una persona giuridica.

VI. Esenzione fiscale

1. La decisione sugli sgravi spetta all'autorità competente per la concessione degli sgravi fiscali secondo il diritto cantonale.

2. ...

VII. Inventario

1. L'autorità di inventariazione comunale è responsabile dell'inventario e della sicurezza secondo le disposizioni del Codice Civile Europeo (EG zum ZGB).

VIII. Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2001.

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