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Legge sulla protezione civile

22 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Appenzello Esterno
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Indice delle disposizioni (22)

Testo normativo (22 Articoli)

I. Disposizioni Generali

1. Questa legge disciplina i principi fondamentali per l'attuazione della legislazione federale relativa alla protezione della popolazione, alla protezione civile e alla protezione dei beni culturali.

II. Compiti e Responsabilità

1. Il Consiglio di Stato è responsabile della supervisione sulla preparazione delle misure e sull’esecuzione.

2. Si occupa della collaborazione con la Confederazione, altri cantoni e l’estero confinante. Può emanare regolamenti e stipulare contratti a tal fine.

II. Compiti e Responsabilità

1. Il Dipartimento degli Interni e della Sicurezza garantisce la prontezza operativa dell’organizzazione cantonale della protezione civile e determina le assegnazioni del personale del comando della protezione civile.

2. Regola le competenze e la suddivisione dei compiti con i comuni e le organizzazioni partner nella protezione della popolazione.

3. Il Dipartimento degli Interni e della Sicurezza è l'autorità competente, salvo che la legge preveda una regolamentazione diversa. Può delegare compiti all'Ufficio per il Militare e la Protezione della Popolazione.

II. Compiti e Responsabilità

1. L'Ufficio per il Servizio Militare e la Protezione Civile assicura, in accordo con il Comando della Protezione Civile, la direzione amministrativa e organizzativa dell'organizzazione di protezione civile.

2. L'Ufficio per il Servizio Militare e la Protezione Civile è, nella misura in cui non sia competenza della Confederazione, in particolare responsabile per

a) il reclutamento, l'assegnazione e il congedo dei soggetti obbligati al servizio di protezione;

b) la pianificazione della formazione e dell'istruzione, dei corsi di ripetizione e degli impieghi dei soggetti obbligati al servizio di protezione;

c) la gestione dei controlli del personale;

d) gli aspetti finanziari della protezione civile;

e) l'acquisizione e la gestione dei materiali;

f) la determinazione del fabbisogno di rifugi e impianti in collaborazione con l'Ufficio per le Immobilizzazioni;

g) la sorveglianza della prontezza operativa dei rifugi (Controllo periodico dei rifugi CPR);

h) la protezione dei beni culturali;

i) l'avvio o la rinuncia a un procedimento penale, nella misura in cui non sia competente il comune;

j) il coordinamento della cooperazione con la Confederazione e altri cantoni.

II. Compiti e Responsabilità

1. L'Ufficio per il Patrimonio Immobiliare è competente per la protezione civile edilizia.

2. È in particolare competente per

a) la sorveglianza della costruzione di rifugi;

b) la pianificazione e la gestione della costruzione di rifugi in collaborazione con l'Ufficio per il Militare e la Protezione della Popolazione;

c) il rilascio dei permessi di costruzione concernenti l'obbligo di costruzione di rifugi; il governo cantonale può delegare queste funzioni ai comuni;

d) la realizzazione, l'equipaggiamento, la manutenzione e il rinnovo delle strutture di protezione civile;

e) la concessione di esenzioni totali o parziali dall'obbligo di costruzione di rifugi con o senza contributo sostitutivo;

f) la soppressione dei rifugi;

g) l'ordinanza sull'esecuzione sostitutiva.

II. Compiti e Responsabilità

1. Il Cantone istituisce un'organizzazione cantonale di protezione civile in conformità con il numero degli obbligati al servizio di protezione, i principali pericoli e rischi, nonché nell'interesse di un'efficace espletamento dei compiti e di un uso economico delle risorse a favore del Cantone e dei Comuni.

2. Essa supporta i Comuni nei loro compiti.

II. Compiti e Responsabilità

1. I consigli comunali si occupano dell'esecuzione dei compiti assegnati ai comuni. Possono richiedere al cantone supporto della protezione civile. Questo viene assegnato dal comando della protezione civile nei limiti dei mezzi disponibili.

2. I comuni sono in particolare responsabili di

a) la costruzione, l'attrezzatura, la manutenzione, l'operatività e il rinnovo dei rifugi pubblici di protezione;

b) l'allerta e l'informazione della popolazione in accordo con lo stato maggiore cantonale;

c) il cofinanziamento;

d) il controllo e la riscossione dei contributi sostitutivi disposti. Devono essere indicati attraverso finanziamenti speciali.

III. Classificazione (Assegnazione)

1. I soggetti obbligati al servizio di protezione possono, con il loro consenso, essere assegnati agli stati maggiori, alla polizia e, secondo le disposizioni del diritto federale, ad altre organizzazioni e servizi per il rafforzamento.

IV. Formazione e Pubblicazione delle Bandiere

1. Il cantone può creare e gestire le necessarie strutture di formazione. Può partecipare a strutture o offerte di formazione extracantonali.

2. Il cantone è responsabile della formazione e dell'istruzione continua.

3. Il personale degli organi di direzione può essere convocato per corsi di formazione.

4. Le disposizioni della legge federale sulla protezione civile e sul servizio civile si applicano analogamente. Il Consiglio di Stato può emanare regolamenti di esecuzione.

IV. Formazione e Pubblicazione delle Bandiere

1. L'Ufficio per la Protezione Militare e della Popolazione emette convocazioni per l'aiuto in caso di catastrofi e emergenze, nonché per lavori di riparazione e interventi a favore della comunità. Per interventi in situazioni particolari e straordinarie, le convocazioni possono avvenire a breve termine su richiesta dello stato maggiore di comando cantonale o dei comandi comunali.

2. Il Comando della Protezione Civile emette convocazioni per la formazione e l'istruzione continua, nonché per i corsi di ripetizione.

3. Gli interventi fuori dal cantone devono essere approvati dal Consiglio di Governo, mentre gli interventi di utilità pubblica devono essere autorizzati dall'Ufficio per la Protezione Militare e della Popolazione.

4. I manifesti di convocazione affissi pubblicamente sono equiparati alle convocazioni personali.

5. La Polizia Cantonale può convocare singole unità delle formazioni di protezione civile. Il Comando della Protezione Civile va informato tempestivamente.

V. Misure Edilizie

1. I comuni realizzano le strutture e gli impianti necessari per le loro organizzazioni di protezione civile, così come rifugi pubblici per i residenti che non dispongono di un rifugio.

2. I comuni adempiono al loro obbligo di costruzione prevalentemente insieme alla realizzazione di edifici pubblici. I rifugi pubblici possono essere realizzati anche insieme a edifici privati.

V. Misure Edilizie

1. I comuni possono creare e gestire impianti in comune.

V. Misure Edilizie

1. Le condizioni di proprietà delle strutture di protezione civile esistenti e degli edifici destinati ai comandi operativi e alle formazioni, nonché dei rifugi pubblici, restano invariate. Per le nuove costruzioni e strutture, le condizioni di proprietà devono essere regolate contrattualmente.

2. Se le strutture e gli impianti vengono destinati a usi diversi dal loro scopo di protezione civile, i contributi cantonali devono essere restituiti, qualora la Confederazione richieda la restituzione del suo contributo. Questa disposizione si applica analogamente anche ai contributi cantonali e comunali che, secondo il diritto precedente, furono erogati a privati e aziende.

3. Per l'uso permanente o temporaneo di rifugi pubblici o comuni e di impianti di protezione per scopi diversi dalla protezione civile, è necessaria un'autorizzazione dell'Ufficio per l'Esercito e la Protezione della Popolazione.

VI. Protezione dei Beni Culturali (Misure)

1. La protezione dei beni culturali tramite misure edilizie, documentarie e organizzative è responsabilità della proprietaria o del proprietario per quanto riguarda i propri beni.

2. L'attuazione della protezione dei beni culturali è di competenza dell'Ufficio per la Difesa Militare e la Protezione della Popolazione a livello cantonale. Questo ufficio supervisiona l'esecuzione della legislazione federale e propone alle istanze competenti le misure necessarie. Collabora con l'Archivio di Stato e con l'ufficio cantonale competente per la tutela dei monumenti.

3. L'Ufficio per la Difesa Militare e la Protezione della Popolazione deve, nell'ambito dell'organizzazione di protezione civile, assegnare e formare il personale richiesto, nonché mettere a disposizione i rifugi necessari per i beni culturali mobili di proprietà cantonale.

VII. Ulteriori Misure

1. Il cantone può istituire un rinforzo armato di polizia per assistere la polizia cantonale nella gestione di situazioni straordinarie e di grandi eventi.

2. Il rinforzo di polizia è costituito da persone obbligate al servizio di protezione civile. La polizia cantonale è responsabile della formazione professionale e dell'impiego.

3. La polizia cantonale può impiegare membri del rinforzo di polizia per

a) controlli d'accesso e protezione di obiettivi;

b) sorveglianze;

c) blocchi e deviazioni;

d) regolarizzazione del traffico;

e) ricerca di persone scomparse;

f) altri compiti sotto la supervisione e la direzione di membri del corpo di polizia.

4. Il comando di polizia convoca i membri del rinforzo di polizia per l’impiego.

VII. Ulteriori Misure

1. Il cantone può istituire un servizio di primo soccorso psicologico per sostenere le persone colpite e il loro ambiente, le organizzazioni partner e la protezione civile. Si fa carico dei costi relativi alla formazione, all'organizzazione e agli interventi, e ha la facoltà di stipulare accordi di collaborazione.

2. Il Consiglio di Stato emana disposizioni esecutive in particolare riguardanti la responsabilità, l'organizzazione, la formazione e i principi di accoglienza e d'intervento del team.

VII. Ulteriori misure

1. Il Cantone può istituire un servizio di ABC per fornire supporto in caso di eventi atomici, biologici e chimici o in caso di contaminazione.

2. Il servizio di ABC è costituito da persone obbligate al servizio di protezione civile. Il Cantone si assume la responsabilità e i costi per la formazione professionale e l'impiego.

3. Lo stato maggiore cantonale convoca i membri del servizio di ABC per l'impiego.

VIII. Finanziamento

1. Il cantone e i comuni sostengono ciascuno la metà dei costi della protezione civile. Il calcolo dei costi per i comuni avviene in base al numero di abitanti.

IX. Disposizioni Finali

1. Chiunque intenzionalmente o per negligenza agisca in contrasto con le disposizioni o gli ordini delle autorità competenti ai sensi di questa legge o delle norme di attuazione, è punito con una multa fino a Fr. 40.000.-.

IX. Disposizioni Finali

1. Il Consiglio di governo emana le disposizioni esecutive necessarie.

IX. Disposizioni Finali

1. La legge del 25 aprile 1965 sull'introduzione delle disposizioni federali in materia di protezione civile e sulle misure edilizie nella protezione civile, nonché il regolamento del 16 giugno 1908 sulla protezione civile e la protezione dei beni culturali, vengono abrogate.

2. Il regolamento provvisorio del 16 dicembre 2003 relativo alla legge sulla protezione della popolazione e protezione civile viene abrogato.

IX. Disposizioni Finali

1. Questa legge è soggetta a referendum facoltativo.

2. Il Consiglio di governo stabilisce l'entrata in vigore di questa legge.

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