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511.1 CH-AR

Legge sulla protezione della popolazione - Oggetto

33 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Appenzello Esterno
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Indice delle disposizioni (33)

Art. 1 Legge sulla Protezione della Popolazione Art. 2 Legge sulla protezione della popolazione Art. 3 Legge sulla protezione della popolazione - Definizioni Art. 4 Legge sulla protezione della popolazione Art. 5 Legge sulla protezione della popolazione Art. 6 Legge sulla protezione della popolazione - Comuni Art. 7 Legge sulla protezione della popolazione - Stati maggiori di comando Art. 8 Legge sulla protezione della popolazione - Compiti degli stati maggiori di comando Art. 9 Legge sulla protezione della popolazione - Infrastruttura Art. 10 Legge sulla Protezione della Popolazione - Coordinamento Art. 11 Legge sulla Protezione della Popolazione Art. 12 Legge sulla Protezione della Popolazione - Rete Art. 13 Legge sulla protezione della popolazione - Compiti Art. 14 Legge sulla protezione della popolazione - Opere tecniche Art. 15 Legge sulla protezione della popolazione - Formazione Art. 16 Legge sulla protezione della popolazione - Convocazione e impiego Art. 17 Legge sulla protezione della popolazione - Collaborazione Art. 18 Legge sulla protezione della popolazione - Comuni Art. 19 Legge sulla protezione della popolazione - Approvvigionamento economico nazionale Art. 20 Legge sulla protezione della popolazione Art. 21 Legge sulla protezione della popolazione Art. 22 Legge sulla Protezione della Popolazione - Sanità Art. 23 Legge sulla protezione della popolazione Art. 24 Legge sulla protezione della popolazione Art. 25 Legge sulla protezione della popolazione Art. 26 Legge sulla Protezione della Popolazione Art. 27 Legge sulla protezione della popolazione Art. 28 Legge sulla protezione della popolazione - Rivalsa Art. 29 Legge sulla protezione della popolazione Art. 30 Legge sulla protezione della popolazione Art. 31 Legge sulla protezione della popolazione Art. 32 Legge sulla protezione della popolazione Art. 33 Legge sulla protezione civile

Testo normativo (33 Articoli)

I. Disposizioni Generali

1. Questa legge disciplina la preparazione, l'esecuzione e il finanziamento delle misure necessarie in situazioni particolari e straordinarie, nonché in caso di catastrofi ed emergenze, e l'organizzazione degli uffici competenti.

I. Disposizioni Generali

1. La legge ha lo scopo in particolare di

a) garantire l'attività e il funzionamento delle istituzioni politiche e dei servizi pubblici, nonché assicurare l'assistenza reciproca transfrontaliera;

b) garantire l'attività di governo, la sicurezza e l'ordine, l'allerta e l'informazione delle autorità e della popolazione, nonché l'esecuzione dei compiti delegati dalla Confederazione[2].

I. Disposizioni Generali

1. Situazioni particolari sono contesti in cui, in determinati settori, non è più possibile gestire taluni compiti con i procedimenti ordinari e si rende necessaria una rapida concentrazione delle risorse e snellimento delle procedure.

2. Situazioni straordinarie sono contesti in cui, in numerosi ambiti e settori, i procedimenti ordinari non sono sufficienti per gestire i compiti in sospeso e si rende necessaria una rapida concentrazione delle risorse e snellimento delle procedure.

3. L'organizzazione d'emergenza comprende tutti gli organi di comando e i mezzi del Cantone, dei Comuni e di terzi, necessari per affrontare situazioni particolari e straordinarie.

4. Una catastrofe è un evento dannoso di origine naturale o civile, ovvero un grave incidente, che causa così tanti danni o disastri da sovraccaricare le risorse umane e materiali della comunità colpita.

5. Uno stato di necessità è una situazione derivante da uno sviluppo sociale o da un evento tecnico, che non può essere affrontata efficacemente con i procedimenti ordinari perché sovraccarica le risorse umane e materiali della comunità colpita.

II. Compiti e Responsabilità

1. Il Consiglio di Stato è responsabile della preparazione e dell'esecuzione dei compiti e delle misure citati nell'art. 2.

2. Collabora con i comuni, altri cantoni, la Confederazione e l'estero limitrofo. Può emanare disposizioni e concludere i contratti necessari a tal fine.

3. Il Consiglio di Stato è competente per la dichiarazione di catastrofe o stato di emergenza e designa l'area interessata. Informa immediatamente il pubblico e riferisce al Consiglio cantonale.

4. Inoltre, è particolarmente competente per

a) la decisione sull'impiego dell'organizzazione di emergenza a livello cantonale;

b) la designazione della capo o del capo dello stato maggiore del comando operativo cantonale (KOC) e del vice;

c) l'elezione dei membri del nucleo del comando operativo cantonale;

d) l'emanazione del catasto dei pericoli.

II. Compiti e Responsabilità

1. Il Dipartimento degli Affari Interni e della Sicurezza attua questa legge, a meno che la competenza non sia disciplinata diversamente in questo decreto o non sia assegnata dal Consiglio di Stato a un'altra autorità. Esso designa in particolare i membri dello staff ampliato del KFS.

II. Compiti e Responsabilità

1. I comuni sono competenti nel loro ambito per la gestione di situazioni particolari e straordinarie.

2. Pianificano misure per la protezione della popolazione, adottano misure per la gestione degli eventi dannosi e mantengono a disposizione i loro mezzi per l'aiuto a livello sovracomunale.

3. Eseguono questa legge, nella misura in cui la competenza è loro attribuita dal presente decreto. Decidono in particolare sull'impiego dell'organizzazione di emergenza a livello comunale.

II. Compiti e Responsabilità

1. Il Cantone istituisce lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (KFS), e i Comuni istituiscono gli Stati Maggiori Comunali di Condotta (GFS).

II. Compiti e Responsabilità

1. Nella fase di preparazione, gli stati maggiori pianificano le misure per situazioni particolari e straordinarie.

2. Nella fase operativa, agli stati maggiori è affidata la gestione delle situazioni particolari e straordinarie. Essi consigliano le autorità, attuano le misure ordinate e coordinano l'impiego di tutti i mezzi.

3. Il cantone sostiene i comuni con coordinatrici o coordinatori dell'intervento.

II. Compiti e Responsabilità

1. Il cantone e i comuni mettono a disposizione dei loro comandi le necessarie strutture e mezzi.

II. Compiti e Responsabilità

1. Laddove il Consiglio federale non disponga diversamente, spetta al Consiglio di Stato determinare i principi secondo i quali le aree e i compiti devono essere coordinati. Esso indica inoltre il territorio nonché l'inizio e la durata dell'applicazione dei principi corrispondenti.

III. Organizzazioni Partner

1. Polizia, vigili del fuoco, organizzazioni sanitarie, opere tecniche e protezione civile collaborano quando è richiesto dalla protezione della popolazione.

2. Organi direttivi comuni coordinano la collaborazione.

III. Organizzazioni Partner

1. Le organizzazioni partner collaborano in un sistema integrato quando situazioni particolari ed eccezionali, nonché conflitti armati per estensione e durata della minaccia alla popolazione e ai suoi mezzi di sussistenza, richiedono un intervento comune.

2. Sono preparate nell'organizzazione, formazione, equipaggiamento e pianificazione dell'intervento per collaborare in un sistema integrato.

III. Organizzazioni partner

1. Le organizzazioni partner adempiono ai loro compiti in conformità alla legislazione speciale e/o agli accordi di prestazione.

2. Esse garantiscono, in base alla loro competenza, la direzione nell'area di intervento.

III. Organizzazioni Partner

1. Le opere tecniche sono obbligate a collaborare in combinazione con le altre organizzazioni partner.

2. La corporazione locale, che svolge i compiti delle opere tecniche, assicura la collaborazione in combinazione con le altre organizzazioni partner.

3. I comuni esercitano la supervisione e possono emanare direttive. Se una corporazione locale si estende su più comuni, l'emissione delle direttive e la supervisione competono al comune che ha il maggior numero di residenti nel territorio della corporazione.

4. L'impresa di diritto privato, che svolge i compiti delle opere tecniche, garantisce la collaborazione con le altre organizzazioni partner in combinazione, secondo l'accordo di prestazione con i comuni o il cantone.

IV. Formazione e Impiego

1. Il Cantone è responsabile dell'esecuzione dei giorni di orientamento, della formazione di base e avanzata degli stati maggiori di comando e del personale di supporto gestionale. Può convocare il personale specializzato necessario per l'organizzazione d'emergenza a partecipare a corsi ed esercitazioni.

2. Il Cantone e i comuni conducono regolarmente esercitazioni per i loro stati maggiori di comando così come esercitazioni congiunte con le organizzazioni partner.

IV. Formazione e Impiego

1. Gli avvisi degli stati maggiori si orientano ai quattro livelli di comando: eventi quotidiani, grandi eventi, interventi di lunga durata e stato di guerra.

2. Al capo o alla capa di stato maggiore KFS in operazione sono subordinati

a) stati maggiori;

b) uffici amministrativi;

c) organizzazioni partner;

d) nonché altre entità designate dal consiglio di governo.

IV. Formazione e Impiego

1. Il Cantone e i comuni forniscono assistenza su richiesta ad altri cantoni, nell'ambito delle loro possibilità, in particolare attraverso mezzi di protezione civile. La coordinazione compete al Cantone.

2. Il Consiglio di Stato può richiedere l'aiuto della Confederazione, di altri cantoni e di terzi.

3. Il Consiglio di Stato può stipulare accordi con la Confederazione, altri cantoni e terzi relativi alla prestazione di assistenza.

IV. Formazione e Impiego

1. I Comuni possono adempiere congiuntamente ai compiti di protezione civile tramite un accordo.

2. Il Consiglio di Stato può obbligare i Comuni a svolgere congiuntamente i compiti di protezione civile, qualora lo richiedano un'effettiva realizzazione dei compiti e un impiego economico delle risorse. Esso può subordinare la sua partecipazione finanziaria al grado di collaborazione.

V. Aree Speciali

**1. Per adempiere ai compiti di approvvigionamento economico nazionale assegnati dalla Confederazione,**

a) il Cantone istituisce un ufficio centrale per l'approvvigionamento economico nazionale;

b) i comuni istituiscono un'ufficio per l'approvvigionamento economico nazionale e designano un responsabile e un sostituto.

**2. Contro le decisioni dell'ufficio centrale cantonale per l'approvvigionamento economico nazionale è possibile presentare ricorso al Dipartimento dell'Interno e Sicurezza. Questo decide in via definitiva.**

V. Materie Speciali

1. Il Cantone adotta le misure necessarie per l'alloggio e l'assistenza adeguata delle persone senza dimora e in cerca di protezione.

V. Materie Speciali

1. Se gli organi ordinari non sono più sufficienti, gli stati maggiori di direzione possono mobilitare tutte le persone, le imprese e le organizzazioni

a) idonee per l'assistenza;

b) requisire i mezzi necessari. La procedura si conforma, per analogia, alle disposizioni del diritto federale[10].

V. Aree Speciali

1. In situazioni particolari e straordinarie, il Consiglio di Governo adotta le misure necessarie per garantire il trattamento, l’assistenza e la cura richiesti per i pazienti.

2. Esso può

a) obbligare le istituzioni sanitarie ad accogliere, trattare e curare i pazienti;

b) limitare o revocare la libera scelta del medico e dell’ospedale.

3. In tutte le istituzioni sanitarie, nell'ambito del servizio sanitario coordinato per situazioni particolari e straordinarie, devono essere preparate e mantenute organizzazioni di emergenza. Il Consiglio di Governo definisce l'entità di tali organizzazioni secondo le indicazioni del Dipartimento della Salute e degli Affari Sociali.

V. Materie Speciali

1. Le istituzioni del sistema sanitario possono essere obbligate, secondo le direttive del Dipartimento di Salute e Affari Sociali, a tenere scorte di prodotti medici e farmaci per situazioni speciali e straordinarie.

V. Aree Speciali

1. L'avvio dell'ospedale protetto è ordinato dal Consiglio federale o dal Consiglio di Stato.

2. La gestione dell'ospedale protetto è affidata alla struttura ospedaliera acuta.

3. L'organizzazione cantonale della protezione civile supporta l'esercizio e la manutenzione dell'ospedale protetto.

VI. Finanziamento

1. Il Cantone sostiene i costi che non devono essere coperti dai comuni o dalle organizzazioni partner.

2. I comuni coprono in particolare i costi per lavori che rientrano nella loro competenza nonché per la prontezza operativa e l'impiego dei loro comandi, del personale di supporto ai comandi e per la manutenzione e gestione dei sistemi di allarme.

3. Per il finanziamento degli esercizi e degli interventi comunali, il Cantone può concedere contributi.

VI. Finanziamento

1. Gli enti delle organizzazioni partner finanziano i costi da esse causati secondo le disposizioni della legislazione speciale[11].

VI. Finanziamento

1. Il Cantone sostiene i costi della formazione di base e avanzata dei membri degli stati maggiori di comando e del personale del supporto al comando cantonale.

2. I costi non sono coperti se la partecipazione del comune in un organo di comando comune, richiesta ai sensi dell'art. 12, comma 2, non viene effettuata.

VI. Finanziamento

1. Il cantone e i comuni possono rivalersi sui responsabili per i costi che insorgono in relazione a situazioni particolari e straordinarie.

VI. Finanziamento

1. Il risarcimento dei terzi è disciplinato dal regolamento.

VII. Disposizioni Finali

1. Chiunque intenzionalmente o per negligenza viola le disposizioni o gli ordini delle autorità competenti ai sensi di questa legge o delle relative norme di attuazione, è punito con una multa fino a Fr. 40.000.-.

VII. Disposizioni Finali

1. Il Consiglio di governo emana le disposizioni esecutive necessarie.

VII. Disposizioni Finali

1. Il Regolamento del 5 aprile 1983 sull'organizzazione della protezione civile cantonale e dell'assistenza in caso di catastrofi e il Regolamento provvisorio del 16 dicembre 2003 relativo alla legge sulla protezione della popolazione e civile vengono abrogati.

VII. Disposizioni Finali

1. Questa legge è soggetta a referendum facoltativo.

2. Il consiglio di governo decide l'entrata in vigore.

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