Regolamento d'uso dell'Archivio di Stato - Accessibilità
Indice delle disposizioni (22)
Testo normativo (22 Articoli)
1. Durante l’orario di apertura, la sala di lettura, la biblioteca di archivio e la sala microfilm sono accessibili a tutte le persone interessate. Gli orari di apertura vengono comunicati all’ingresso dell’archivio e su Internet.
2. Gli archivi e gli uffici di servizio non sono liberamente accessibili.
1. Chi desidera consultare materiali d'archivio o di biblioteca nella sala di lettura, deve registrarsi presso l'addetto alle informazioni e compilare il modulo di utilizzo.
2. I materiali d'archivio per la sala di lettura possono essere richiesti in loco, per lettera, telefono, e-mail o Internet. Al momento dell'uscita o prima della chiusura della sala di lettura, i materiali d'archivio devono essere restituiti.
1. Cappotti, giacche, borse, articoli per la tavola e da bere ecc. devono essere depositati negli armadietti del guardaroba. Durante la notte non è permesso lasciare oggetti all'interno. Non si assume alcuna responsabilità per il guardaroba.
2. Nella sala di lettura è vietato mangiare, bere e l'uso dei telefoni cellulari.
1. Documenti per i quali non sussistono interessi di tutela sono generalmente accessibili nel quadro delle disposizioni legali sull'uso e di questo regolamento sull'utilizzo.
2. Gli interessi di tutela pubblica si considerano estinti al più tardi dopo 30 anni, mentre gli interessi di tutela privata si considerano estinti al più tardi dopo 120 anni dalla creazione di un documento.
1. Documenti, sui quali sussistono interessi di tutela pubblici o privati, non sono accessibili al pubblico in generale. Chi desidera esaminare tali beni archivistici deve presentare un'istanza scritta all'Archivio di Stato, descrivendo l'interesse e individuando i documenti di interesse con la maggiore precisione possibile.
2. L'accesso è concesso qualora venga dimostrato un interesse legittimo e nella misura in cui non vi siano prevalenti interessi pubblici o privati contrari. Rimangono riservati particolari obblighi e condizioni.
3. Se l'accesso è controverso, l'Archivio di Stato emette una decisione impugnabile.
1. Il materiale d'archivio deve essere trattato con la massima cura possibile.
2. Sono vietate le annotazioni sul materiale d'archivio e l'apposizione di materiali estranei (come graffette, foglietti adesivi ecc.). Il materiale d'archivio non può essere utilizzato come base per scrivere.
3. Per quanto riguarda fascicoli e schede, l'ordine esistente e la sequenza dei documenti devono essere mantenuti invariati.
4. Nell'utilizzo di fotografie e altri documenti delicati devono essere usati guanti di tessuto.
1. I documenti d'archivio devono essere consultati nella sala di lettura. È vietato rimuoverli dalla stessa.
2. Per motivi di conservazione, al posto degli originali a rischio possono essere forniti microfilm o digitalizzazioni. In tali casi, non sussiste il diritto di consultare gli originali.
3. I documenti d'archivio non possono essere prestati a privati. Per scopi espositivi o di ricerca, i documenti d'archivio possono essere prestati a musei, archivi o biblioteche.
1. La fotografia di materiale d'archivio accessibile al pubblico per uso privato è consentita. L'uso del flash o di lampade fotografiche non è permesso.
2. Copie o scansioni di materiale d'archivio devono essere ordinate al personale dell'archivio.
3. Le riproduzioni di materiale d'archivio sono consentite solo per uso privato. Restano riservate particolari disposizioni contrattuali.
1. Nella pubblicazione di documenti d'archivio provenienti dai fondi dell'Archivio di Stato, deve essere indicata la provenienza (Archivio di Stato di Appenzell Ausserrhoden).
2. Delle pubblicazioni, realizzate utilizzando documenti d'archivio di Ausserrhoden, devono essere consegnate gratuitamente due copie di deposito all'Archivio di Stato.
1. L'archivio di Stato aiuta a individuare il materiale d'archivio pertinente o importanti pubblicazioni.
1. Mediante pubblicazioni a stampa e su Internet, l'Archivio di Stato informa sui fondi archivistici di Appenzello Esterno.
2. L'Archivio di Stato mette a disposizione nel suo sala lettura gli strumenti di ricerca relativi ai fondi dell'archivio di Stato, degli archivi comunali e degli archivi ecclesiastici.
1. Come supporto per l'utilizzo dell'archivio, l'Archivio di Stato mette a disposizione una biblioteca consultabile in sede.
2. Il catalogo della biblioteca è consultabile online.
1. Per la consultazione di microfilm è disponibile un lettore di microfilm.
2. Per la ricerca nell'elenco elettronico degli archivi e per la consultazione di materiale d'archivio digitale è disponibile una postazione di lavoro.
1. L'archivio di Stato realizza, dietro compenso, ricerche archivistiche e trascrizioni basate su fonti, oppure indirizza a professionisti qualificati per tali servizi.
1. L'Archivio di Stato digitalizza i documenti d'archivio presso la sede dietro pagamento di una tassa o ne fa realizzare a spese dell'utente microfilmi, digitalizzazioni e fotografie.
1. La consultazione del materiale d'archivio è gratuita. Servizi speciali sono a pagamento.
1. Si applicano i seguenti tassi di commissione
a) Copia di stampe (autoservizio): Fr. -.20
b) Copia da microfilm (autoservizio): Fr. 1.00
c) Scansione da microfilm (autoservizio): Fr. 1.00
d) Copia di materiali d'archivio: Fr. 1.00
e) Scansione da originale (a seconda del formato): Fr. 10.00 fino a Fr. 100.00
f) Foto da negativo/diapositiva/scansione (a seconda del formato): Fr. 20.00 fino a Fr. 100.00
g) Uso dell'apparecchio per microfilm, per mezza giornata: Fr. 10.00
h) Tassa di consegna (porto, imballaggio): Fr. 5.00
1. Ricerche e trascrizioni su commissione (per ogni ora di lavoro) Fr. 80,00
1. Il compenso per la pubblicazione di documenti d'archivio, nonché per altri servizi speciali dell'archivio di Stato, viene stabilito previo accordo.
1. Chi viola in modo grave o ripetuto le disposizioni d'uso può essere escluso dall'ulteriore utilizzo dell'archivio.
1. Chi intenzionalmente danneggia, nasconde, trasferisce o sottrae in altro modo alla corretta archiviazione documenti giudicati di rilevanza archivistica, è punito con una multa.
2. Chi intenzionalmente o per grave negligenza viola il regolamento d'uso o le disposizioni adottate caso per caso riguardanti l'utilizzo del materiale d'archivio, è punito con una multa.
1. Questo regolamento d'uso entra in vigore il 1º gennaio 2011.