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Ordinanza sugli aiuti alla formazione (Stipendienverordnung) - Formazioni in Svizzera

41 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Appenzello Esterno
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Indice delle disposizioni (41)

Art. 1 Regolamento delle Borse di Studio Art. 2 Regolamento sulle Borse di Studio - Formazioni all'Estero Art. 3 Regolamento delle Borse di Studio - Prima e Seconda Formazione Art. 4 Regolamento delle Borse di Studio Art. 5 Regolamento delle Borse di Studio - Borse di Studio per la Seconda Formazione Art. 6 Regolamento sulle Borse di Studio - Interruzione della Formazione Art. 7 Regolamento sulle borse di studio - Prova di necessità Art. 8 Regolamento delle Borse di Studio Art. 9 Regolamento delle Borse di Studio - Definizione Art. 10 Normativa sulle Borse di Studio - Importi forfettari Art. 11 Regolamento delle Borse di Studio - Costi Effettivi Art. 12 Regolamento Borse di Studio - Spese di Trasporto Art. 13 Regolamento delle Borse di Studio - Semestri all'Estero e di Scambio Art. 14 Regolamento sulle Borse di Studio - Principio Art. 15 Regolamento delle borse di studio - Budget proprio Art. 16 Regolamento sulle Borse di Studio Art. 17 Regolamento sulle Borse di Studio - Nel Nucleo Familiare dei Genitori Art. 18 Decreto sulle Borse di Studio Art. 19 Regolamento sulle Borse di Studio - Risorse Finanziarie Art. 20 Regolamento sulle Borse di Studio - Spese Deductibili Art. 21 Regolamento sulle Borse di Studio - b) Importi Esenti Art. 22 Regolamento delle borse di studio Art. 23 Regolamento sulle Borse di Studio - Contributo Ragionevole dei Genitori Art. 24 Regolamento sulle borse di studio - Principio Art. 25 Regolamento sulle borse di studio - Reddito da lavoro Art. 26 Regolamento delle Borse di Studio - Altri Redditi Art. 27 Regolamento delle Borse di Studio - Detrattori Art. 28 Regolamento sulle Borse di Studio - Patrimonio Art. 29 Regolamento delle Borse di Studio - Fabbisogno Minimo Art. 30 Regolamento delle Borse di Studio - Ammontare del Contributo Art. 31 Regolamento sulle Borse di Studio Art. 32 Regolamento delle Borse di Studio - Casi di eccezionale gravità Art. 33 Regolamento sulle Borse di Studio Art. 34 Regolamento sulle Borse di Studio - Prestiti Art. 35 Regolamento sulle Borse di Studio Art. 36 Regolamento sulle borse di studio - Interessi Art. 37 Regolamento delle Borse di Studio - Presentazione della Domanda Art. 38 Ordinanza sulle Borse di Studio - Disposizione dei Contributi Art. 39 Regolamento sulle Borse di Studio Art. 40 Regolamento Borse di Studio Art. 41 Regolamento delle borse di studio

Testo normativo (41 Articoli)

1. Sezione: Diritto ai contributi

1. Le formazioni degli enti privati e di diritto pubblico sono ammissibili al contributo se conducono a un titolo di formazione riconosciuto dalla Confederazione, dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'educazione o dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità.

2. Sono inoltre ammissibili al contributo le formazioni per le quali il Cantone fornisce contributi per le tasse scolastiche. Il Dipartimento dell'istruzione e della cultura può riconoscere altre formazioni come ammissibili al contributo.

1. Sezione: Diritto ai contributi

1. Le formazioni all'estero sono soggette a contribuzione se la persona richiedente dimostra l'equivalenza con formazioni corrispondenti in Svizzera. L'equivalenza deve di regola essere confermata dall'autorità competente per il riconoscimento in Svizzera.

2. La concessione di contributi formativi presuppone che la persona richiedente soddisfi le condizioni di ammissione per una formazione corrispondente in Svizzera.

1. Sezione: Diritto ai contributi

1. La formazione iniziale comprende l'acquisizione di una prima formazione professionale abilitante fino al completamento del livello terziario.

2. Una secondaria formazione inizia per chi ha già ottenuto una formazione professionale abilitante e intraprende una nuova formazione che non si basa su quella precedente.

1. Sezione: Diritto ai contributi

1. Per la formazione iniziale a livello secondario II vengono concessi sussidi oltre il limite di età legale, a condizione che questa inizi prima del compimento del 50º anno di età.

1. Sezione: Diritto ai contributi

1. Borse di studio per la seconda formazione professionale sono concesse, qualora il mestiere appreso non possa più essere esercitato a causa di cambiamenti tecnologici.

1. Sezione: Diritto ai contributi

1. La formazione può essere interrotta per un massimo di due anni. Se non viene ripresa entro il termine, l'interruzione è considerata come abbandono della formazione.

2. Durante l'interruzione della formazione non vengono erogati contributi formativi.

2. Sezione: Fabbisogno Finanziario - I. Fondamenti

1. Per determinare il fabbisogno finanziario, vengono rilevate le condizioni finanziarie della persona richiedente e dei suoi genitori.

2. Se la persona richiedente è sposata o vive in un'unione registrata, vengono presi in considerazione anche i rapporti finanziari del partner.

3. Un fabbisogno finanziario è dimostrato quando le prestazioni proprie e di terzi riconoscibili non sono sufficienti a coprire i costi riconosciuti di formazione e di sostentamento.

2. Sezione: Fabbisogno Finanziario - I. Fondamenti

1. Nella misura in cui non esiste una regolamentazione specifica, sono determinanti le condizioni effettive all'inizio del periodo di formazione, per il quale vengono richiesti i contributi di formazione. La data di riferimento è considerata il primo giorno del mese di calendario.

2. In assenza di un accertamento fiscale definitivo in base alla legge svizzera o qualora le condizioni effettive siano cambiate in modo significativo, il reddito e il patrimonio saranno stimati in base alle circostanze concrete.

2. Sezione: Bisogno Finanziario - II. Costi di Formazione

1. Sono considerati costi di formazione le tasse scolastiche e universitarie, le tasse d'esame, le tasse per i diplomi, le spese per il materiale scolastico, i testi obbligatori e simili.

2. I costi di formazione comprendono inoltre le spese di trasporto per il collegamento più conveniente tra il luogo di residenza e quello di formazione.

2. Sezione: Fabbisogno Finanziario - II. Costi di Istruzione

1. Per ogni anno e livello di formazione, sono deducibili forfettariamente come costi di formazione

a) Offerte ponte: 800 Franchi

b) Secondaria II

1. Apprendistati professionali: 500 Franchi

2. Apprendistati professionali con maturità professionale accompagnata: 1'100 Franchi

3. Offerte scolastiche part-time: 1'000 Franchi

4. Offerte scolastiche a tempo pieno: 2'000 Franchi

c) Livello terziario A: 4'400 Franchi

2. Sezione: Fabbisogno Finanziario - II. Costi di Istruzione

1. A livello terziario B e per i passerelle, sono deducibili i costi effettivi di formazione, ma al massimo per anno

a) Livello terziario B: 18'000 franchi

b) Passerelle: 5'000 franchi

2. Sezione: Bisogno Finanziario - II. Costi di Formazione

1. Le spese di viaggio per la combinazione di trasporto più economica sono riconosciute al massimo fino al costo di un abbonamento generale di seconda classe delle Ferrovie Federali Svizzere.

2. Le spese di viaggio sono calcolate in aggiunta alle spese ai sensi dell'art. 10 o 11.

2. Sezione: Fabbisogno Finanziario - II. Costi di Istruzione

1. I semestri all'estero e di scambio sono considerati con una spesa forfettaria aggiuntiva di 150 franchi al mese.

2. Sezione: Necessità Finanziaria - III. Costi della Vita

1. Come costi di sostentamento della persona richiedente vengono alternativamente riconosciuti

a) i costi per il proprio nucleo familiare;

b) i costi per il nucleo familiare multiplo;

c) i costi nel nucleo familiare dei genitori.

2. Sezione: Necessità Finanziaria - III. Costi della Vita

1. Le spese per il proprio nucleo familiare sono riconosciute se

a) il richiedente ha compiuto il 25° anno di età;

b) il viaggio semplice con i mezzi pubblici tra la casa dei genitori e il luogo di formazione supera un’ora;

c) sussistono altri motivi degni di considerazione che rendono irragionevole per il richiedente vivere con i genitori.

2. Viene attribuita una somma forfettaria di 17'000 franchi all'anno per il proprio nucleo familiare.

3. Come costi di mantenimento si considerano inoltre i premi medi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (inclusa la copertura infortuni) stabiliti dal Dipartimento federale dell'interno per il Cantone Appenzello Esterno.

2. Sezione: Necessità finanziarie - III. Costi di vita

1. I costi per un nucleo familiare multiplo sono riconosciuti quando la persona richiedente vive in una stessa abitazione con il proprio coniuge o partner registrato o con i propri figli.

2. Per i costi nel nucleo familiare multiplo, le spese sono calcolate secondo l'art. 20.

3. Se entrambi i partner sono in formazione, le spese sono considerate proporzionalmente per ciascun partner.

2. Sezione: Necessità finanziarie - III. Costi di vita

1. Le spese di mantenimento nel nucleo familiare dei genitori sono riconosciute come spese non coperte ai sensi dell'Art. 22, ma per anno al massimo

a) se entrambi i genitori conducono un nucleo familiare comune: 6'000 franchi

b) nel nucleo familiare di un genitore single: 12'000 franchi

2. Come costi aggiuntivi necessari, possono essere conteggiati ulteriori 600 franchi per giorno settimanale per i pasti esterni.

2. Sezione: Fabbisogno Finanziario - IV. Situazione Finanziaria dei Genitori

1. Nell'ambito del nucleo familiare, vengono rilevati gli aspetti finanziari dei genitori, dei patrigni e dei loro figli conviventi nello stesso nucleo familiare. I figli economicamente autonomi non sono presi in considerazione.

2. Se i genitori non vivono nello stesso nucleo familiare, i loro aspetti finanziari vengono rilevati separatamente.

3. Se un genitore versa contributi di mantenimento stabiliti da un tribunale o da un'autorità per la parte richiedente, si rinuncia generalmente alla rilevazione della sua situazione economica e patrimoniale.

2. Sezione: Fabbisogno Finanziario - IV. Situazione Finanziaria dei Genitori

1. I mezzi finanziari del nucleo familiare dei genitori sono determinati in base alla tassazione per le imposte statali e comunali.

2. Al reddito netto si aggiungono

a) spese di mantenimento e gestione dei beni immobili, nella misura in cui superino il 20 percento del reddito immobiliare;

b) contributi di acquisto a favore di enti di previdenza professionale (secondo pilastro);

c) contributi per la previdenza vincolata (pilastro 3a); per le persone prive di previdenza professionale (secondo pilastro): nella misura in cui i contributi superino l'importo di 10'000 franchi all'anno;

d) prestazioni complementari;

e) 11 percento del patrimonio netto.

3. Dal reddito netto si sottraggono

a) rendite per orfani e figli derivanti da assicurazioni sociali;

b) contributi di mantenimento per figli minorenni;

c) i redditi del patrigno, ma non oltre 20'000 franchi.

2. Sezione: Fabbisogno Finanziario - IV. Situazione Finanziaria dei Genitori

1. Per il fabbisogno di base, inclusi i costi abitativi, viene conteggiata una tariffa forfettaria in base alla dimensione del nucleo familiare secondo l'allegato.

2. Inoltre, vengono considerati

a) i premi medi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (inclusa la copertura per infortuni) stabiliti dal Dipartimento federale dell'interno per il Cantone di Appenzello Esterno;

b) una quota fiscale secondo l'allegato.

2. Sezione: Fabbisogno Finanziario - IV. Situazione Finanziaria dei Genitori

1. Per ulteriori spese viene calcolata una detrazione forfettaria annuale di 12'800 franchi e una maggiorazione di 3'000 franchi per ogni figlio a carico.

2. Se le situazioni finanziarie dei genitori vengono considerate separatamente, la detrazione forfettaria e le maggiorazioni per i figli a carico devono essere applicate integralmente in entrambi i nuclei familiari. Fratelli e sorelle acquisiti e fratellastri sono considerati solo presso il genitore corrispondente.

2. Sezione: Necessità finanziaria - IV. Situazione finanziaria dei genitori

1. Se dal confronto tra i mezzi finanziari e le spese imputabili risulta un disavanzo, esso sarà suddiviso per il numero di persone che vivono nello stesso nucleo familiare. Il risultato sarà considerato, ai sensi dell'art. 17, come costo della vita per la persona richiedente.

2. Sezione: Fabbisogno Finanziario - IV. Situazione Finanziaria dei Genitori

1. Se dal confronto tra i mezzi finanziari e le spese computabili risulta un surplus, questo viene diviso per il numero dei figli in formazione post-obbligatoria e economicamente non autosufficienti. Il risultato corrisponde al contributo richiesto ai genitori.

2. Il contributo richiesto ai genitori viene computato solo per metà alle condizioni dell'art. 13 par. 2 della legge sulle borse di studio.

2. Sezione: Necessità finanziaria - V. Contributo personale ragionevole

1. La ragionevole prestazione propria della persona richiedente è determinata in base ai redditi presunti durante il periodo formativo rilevante e al patrimonio computabile.

2. Le condizioni finanziarie del coniuge o del partner registrato sono considerate in modo analogo secondo le stesse regole, a condizione che il partner non sia a sua volta in formazione.

2. Sezione: Necessità finanziaria - V. Contributo personale ragionevole

1. Il reddito da lavoro viene calcolato al 75 percento dell'importo lordo presunto.

2. In caso di formazione part-time, può essere calcolato un reddito da lavoro ipoteticamente conseguibile se la persona richiedente omette di svolgere un'attività lavorativa ragionevolmente esigibile secondo le circostanze.

3. Come contributo minimo personale da reddito da lavoro viene in ogni caso calcolato alla persona richiedente per anno

a) Scuola secondaria II e passerelle: 600 franchi

b) Università ed istruzione professionale superiore: 4'000 franchi

2. Sezione: Necessità finanziaria - V. Contributo personale ragionevole

1. Sono considerati come ulteriori redditi

a) al 100 percento: redditi sostitutivi, indennità giornaliere, pensioni a favore della persona richiedente e dei suoi figli, prestazioni complementari;

b) al 75 percento: contributi di mantenimento a favore della persona richiedente e dei suoi figli.

2. Sezione: Necessità finanziaria - V. Contributo personale ragionevole

1. Dai redditi imputati vengono sottratti i contributi per il mantenimento previsti, che la persona richiedente e il suo partner sono tenuti a versare nel corso del periodo di formazione rilevante.

2. Sezione: Necessità finanziaria - V. Contributo personale ragionevole

1. Come sforzo personale ragionevole, si conteggia il 15 percento del patrimonio che supera le seguenti franchigie

a) 5'000 franchi per persone sole;

b) 10'000 franchi per coniugati e partner registrati;

c) 5'000 franchi per ciascun figlio a carico della persona che presenta domanda o del suo partner.

2. Sezione: Bisogno Finanziario - 3. Sezione: Contributi per la Formazione

1. I contributi per la formazione sono concessi se la persona richiedente dimostra un fabbisogno finanziario di almeno 500 franchi.

2. Sezione: Bisogno Finanziario - 3. Sezione: Contributi per la Formazione

1. All'interno del quadro massimo previsto per legge, l'importo del contributo formativo corrisponde al fabbisogno dichiarato, arrotondato per eccesso o per difetto al centinaio di franchi più vicino.

2. Sezione: Fabbisogno Finanziario - 3. Sezione: Contributi per la Formazione

1. I contributi per la formazione sono generalmente concessi per un anno di formazione di dodici mesi.

2. Il periodo di contributo inizia con il mese di calendario in cui viene avviata la formazione. Termina alla fine del mese di calendario che precede l'inizio di un nuovo anno di formazione.

3. In caso di periodo di formazione differente, il periodo di contributo viene adattato di conseguenza.

2. Sezione: Fabbisogno Finanziario - 3. Sezione: Contributi per la Formazione

1. In casi di difficoltà, i prestiti possono essere concessi su richiesta motivata, in deroga al calcolo del fabbisogno finanziario.

2. Sezione: Fabbisogno Finanziario - 3. Sezione: Contributi per la Formazione

1. Le borse di studio vengono generalmente erogate semestralmente previa presentazione di una certificazione di iscrizione.

2. Le borse di studio non richieste scadono alla fine del periodo di contribuzione.

2. Sezione: Necessità Finanziarie - 3. Sezione: Contributi Formativi

1. I prestiti vengono erogati su richiesta. È possibile richiedere l'erogazione di importi parziali.

2. I prestiti non richiesti decadono alla fine del percorso formativo.

2. Sezione: Fabbisogno Finanziario - 3. Sezione: Contributi per la Formazione

1. Il Dipartimento dei contributi formativi e di studio può proporre in qualsiasi momento piani di rateizzazione per prestiti e interessi insoluti.

2. I piani di rateizzazione diventano vincolanti con la firma reciproca.

2. Sezione: Fabbisogno Finanziario - 3. Sezione: Contributi per la Formazione

1. L'obbligo di pagamento degli interessi per i prestiti in sospeso inizia alla scadenza del periodo esente da interessi, con il primo giorno del mese successivo.

2. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso d'interesse minimo attuale nella previdenza professionale. Tuttavia, non supera il 5 percento.

3. L'interesse è esigibile e fatturato annualmente.

2. Sezione: Fabbisogno Finanziario - 4. Sezione: Procedura

1. Le domande per i contributi formativi devono essere presentate tramite il modulo ufficiale e con la documentazione necessaria, al più tardi entro tre mesi dall'inizio del periodo formativo rilevante, alla sezione Contributi per la Formazione e Studi.

2. Di norma, la domanda deve essere rinnovata per ogni anno di formazione.

3. Le domande tardive o incomplete non verranno esaminate.

2. Sezione: Fabbisogno Finanziario - 4. Sezione: Procedura

1. Sulla concessione dei contributi per la formazione decide l'Ufficio per l'istruzione superiore e la formazione professionale. Il Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura può delegare, in tutto o in parte, la competenza alla Sezione contributi per la formazione e gli studi.

2. Avverso la decisione sui contributi è ammesso ricorso al Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura.

2. Sezione: Fabbisogno Finanziario - 4. Sezione: Procedura

1. L'erogazione dei contributi formativi avviene su un conto bancario o postale in Svizzera.

2. Sezione: Fabbisogno Finanziario - 4. Sezione: Procedura

1. Modifiche sostanziali delle circostanze rilevanti secondo la legge e il regolamento devono essere segnalate spontaneamente e con i documenti necessari alla sezione Contributi per la formazione e gli studi.

2. Sono soggetti all'obbligo di comunicazione in particolare

a) Cambiamenti di indirizzo;

b) Modifiche nelle condizioni di reddito e patrimonio;

c) Modifiche del percorso formativo;

d) Conclusione, interruzione o sospensione della formazione.

2. Sezione: Fabbisogno Finanziario - 4. Sezione: Procedura

1. Questo regolamento si applica a tutte le domande presentate dopo l'entrata in vigore della legge sugli assegni di studio.

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