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411.5 IUVCUI CH-AR

Accordo intercantonale sulle prestazioni finanziarie per i costi di formazione delle università - Scopo (IUV)

27 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Appenzello Esterno
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Indice delle disposizioni (27)

Art. 1 Accordo Universitario Intercantonale, IUV Art. 2 Accordo Intercantoni Universitari, AIU Art. 3 Accordo Intercantontale sulle Università, IUV Art. 4 Accordo Intercantonale sulle Università, AIU - Offerte di studio ammissibili ai contributi Art. 5 Intesa Intercantonale sulle Università, IIU Art. 6 Convenzione Universitaria Intercantonale, IUV Art. 7 Accordo Intercantonale sull'Università, AIU Art. 8 Accordo Intercantonale Universitario, AIU Art. 9 Accordo Intercantonale Universitario, AIU Art. 10 Convenzione Universitaria Intercantonale, CUI Art. 11 Accordo Intercantonale sulle Università, IUV - Durata dell'obbligo di contribuzione Art. 12 Convenzione Universitaria Intercantoni, CUI Art. 13 Convenzione Intercantonale Universitaria, CIU - Tasse Universitarie Art. 14 Accordo Intercantonale sulle Università, AIU - Parità di trattamento per l'ammissione Art. 15 Convenzione Intercantonale delle Università, CIU Art. 16 Accordo Intercantonale sulle Università, AIU Art. 17 Accordo Intercantonale Universitario, AIU - Commissione AIU Art. 18 Accordo Intercantonale Universitario, AIU - Segreteria Generale Art. 19 Accordo intercantonale sulle università, AIU Art. 20 Accordo Universitario Intercantonale, IUV - Risoluzione delle Controversie Art. 21 Accordo Intercantone Universitario, AIU Art. 22 Convenzione Universitaria Intercantonale, CUI - Entrata in vigore Art. 23 Convenzione Universitaria Intercantonale, CUI - Recesso Art. 24 Accordo Intercantonale sulle Università, AIU Art. 25 Convenzione Intercantonale Universitaria, CIU Art. 26 Accordo Intercantonale sulle Università, AIU - Diritto transitorio Art. 27 Convenzione Intercantonale sulle Università, CIU

Testo normativo (27 Articoli)

I. Disposizioni Generali

1. L'accordo regola l’accesso inter-cantonale paritario alle università cantonali e alle istituzioni in ambito universitario, nonché il compenso dei cantoni ai cantoni ospitanti.

2. Promuove quindi l’equilibrio dei costi inter-cantonali e la libertà di circolazione per gli studenti ed è parte di una politica universitaria svizzera coordinata.

I. Disposizioni Generali

1. Gli accordi intercantonali che regolano la corresponsabilità di una o più scuole universitarie universitarie e delle istituzioni nell'ambito universitario prevalgono su questo accordo, purché non violino i principi secondo l'Articolo 3.

I. Disposizioni Generali

1. I cantoni debitori versano ai cantoni ospitanti le università (cantoni ospitanti delle università) contributi per gli studenti ai costi degli studi universitari.

2. I cantoni ospitanti delle università devono fornire ai loro studenti almeno le stesse prestazioni pecuniarie previste dal presente accordo.

3. Concedono agli studenti di tutti i cantoni aderenti allo stesso accordo la medesima posizione giuridica.

II. Diritto al contributo

1. Hanno diritto al contributo le offerte di studio delle università cantonali accreditate istituzionalmente di diritto pubblico, nonché delle istituzioni di diritto pubblico accreditate dei cantoni nel settore delle università.

2. La conferenza dei cantoni firmatari dell'accordo può dichiarare come aventi diritto al contributo le università e le istituzioni nel settore delle università che si trovano nel processo di accreditamento. Essa definisce i criteri rilevanti per tale riconoscimento nelle linee guida. L'articolo 26 rimane riservato.

3. Le offerte di studio il cui completamento consente l'accesso a una professione regolamentata sono considerate aventi diritto al contributo se sono soddisfatte le ulteriori condizioni di riconoscimento formulate nella normativa rilevante.

4. Le offerte di studio ai sensi dei precedenti paragrafi sono

a. studi di Bachelor o Master,

b. studi di dottorato tenendo conto dell'articolo 11,

c. ulteriori offerte di studio designate dalla conferenza dei cantoni firmatari dell'accordo.

5. Le offerte preparatorie per lo studio e le offerte di formazione continua non hanno diritto al contributo.

II. Diritto al contributo

1. Offerte di studio di università private istituzionalmente accreditate e di istituzioni private accreditate nell'ambito universitario possono essere riconosciute come idonee al contributo dalla conferenza dei cantoni contraenti. Condizione è che il cantone di ubicazione

a. partecipi finanziariamente all'università privata,

b. fornisca ai suoi studenti all'università privata almeno le stesse prestazioni monetarie previste dal presente accordo,

c. garantisca che l'università privata conceda agli studenti di tutti i cantoni contraenti la stessa posizione giuridica e

d. sia rappresentato nell'organo di gestione dell'università privata o in altro modo coinvolto nella gestione strategica dell'università.

2. Gli articoli 4 paragrafi 3 a 5 e articolo 6 si applicano anche alle istituzioni private.

II. Diritto al contributo

1. I corsi di studio soggetti a contributo sono registrati in un database per aree disciplinari.

2. Se l'assegnazione di singole offerte a un'area disciplinare non risulta dalle caratteristiche del sistema o è contestata, la Commissione IUV prende una decisione sull'assegnazione.

II. Diritto al contributo

1. Gli studenti che danno luogo a un contributo ai sensi di questo accordo sono considerati coloro che sono immatricolati a un'offerta di studi soggetta a contributo.

2. Per gli studenti che non fruiscono di prestazioni di studio, non vengono versati contributi.

3. Il numero degli studenti viene determinato sulla base delle statistiche degli studenti dell'Ufficio Federale di Statistica BFS.

III. Determinazione dei Contributi e Obbligo di Pagamento

1. I contributi intercantonali sono fissati come contributo forfettario annuale per studente o studentessa per ciascun gruppo di costo.

2. Essi sono fatturati ai cantoni debitori sulla base del numero di studenti rilevato nel semestre autunnale o primaverile. La Commissione IUV decide sulle modalità di fatturazione.

III. Determinazione dei Contributi e Obbligo di Pagamento

1. La base per il calcolo dei contributi intercantonali è costituita dai costi standardizzati per ciascun settore disciplinare. Questi si ricavano da

a. i costi operativi per l'insegnamento, dopo aver sottratto i fondi di terzi per l'insegnamento, coperti al 100 percento, e

b. i costi operativi per la ricerca, che rimangono all'ente dopo aver sottratto i fondi di terzi per la ricerca, coperti all'85 percento.

2. La definizione dei settori disciplinari e la loro assegnazione a un gruppo di costo avviene nell'allegato dell'accordo.

3. La Conferenza dei cantoni firmatari dell'accordo può, in caso di sostanziali cambiamenti delle basi di calcolo definite al paragrafo 1, modificare l'assegnazione di un settore disciplinare a un gruppo di costo, istituire gruppi di costo aggiuntivi e/o suddividere gruppi di costo esistenti. In casi giustificati, può inoltre plafonare i costi operativi imputabili alla ricerca.

III. Determinazione dei Contributi e Obbligo di Pagamento

1. Partendo dai costi standardizzati per area di studio, vengono calcolati i costi medi per ciascun gruppo di costo e viene effettuata una detrazione pari alla media delle tasse universitarie e ai contributi federali calcolati in modo effettivo o forfetario. I contributi corrispondono all'85 percento dei costi così calcolati.

2. I contributi intercantonali per il gruppo di costo III ammontano al massimo al doppio della media dei costi determinati per le aree di studio di questo gruppo di costo per l'insegnamento ai sensi dell'articolo 9, capoverso 1, lettera a. In casi giustificati, la conferenza dei cantoni firmatari può aumentare i contributi per il gruppo di costo III oltre il massimo definito. È fatto salvo l'articolo 26, capoverso 3.

3. La conferenza dei cantoni firmatari è responsabile per la determinazione dei contributi e la durata di validità.

III. Determinazione dei Contributi e Obbligo di Pagamento

1. I contributi intercantonali ai sensi dell'accordo devono essere versati per un primo e, se del caso, un secondo ciclo di studi. Un ciclo di studi (primo o secondo) può includere offerte di studio a livello di laurea triennale, magistrale e, eventualmente, di dottorato. Condizione per il finanziamento di un secondo ciclo di studi è il conseguimento di un primo titolo universitario a livello di laurea magistrale.

2. L'obbligo di contribuzione è limitato nel tempo a 12 semestri per un primo ciclo di studi e ulteriori 12 semestri per un secondo ciclo di studi. Per gli studenti dei corsi di studio in medicina, la durata dell'obbligo di contribuzione si estende a 16 semestri.

3. La Conferenza dei cantoni contraenti stabilisce la durata massima per la quale è possibile beneficiare dei contributi per le offerte di studio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera c.

III. Determinazione dei Contributi e Obbligo di Pagamento

1. Il Cantone contraente responsabile del pagamento è quello in cui una studentessa o uno studente aveva la residenza civile (Articoli 23 e seguenti del Codice civile svizzero) al momento dell'ottenimento del certificato di ammissione all'università.

2. In caso di inizio di un secondo corso di studi, è responsabile del pagamento il Cantone in cui una studentessa o uno studente ha la residenza civile al momento dell'inizio del secondo corso di studi (inizio del semestre).

III. Determinazione dei Contributi e Obbligo di Pagamento

1. I cantoni che sostengono gli istituti di istruzione superiore possono imporre rette universitarie individuali adeguate. Se la somma dei contributi secondo l'articolo 10 e delle tasse universitarie individuali supera i costi standardizzati per gruppo di costo alla base dei contributi secondo l'allegato, i contributi saranno ridotti di conseguenza.

IV. Accesso all'istruzione superiore e parità di trattamento

1. Le aspiranti, gli aspiranti e gli studenti provenienti dai cantoni stipulanti l'accordo hanno, riguardo all'ammissione agli studi, la stessa posizione giuridica di quelli del cantone ospitante l'università o dei cantoni ospitanti l'università. Ciò vale anche in presenza di restrizioni all'ammissione.

IV. Accesso all'istruzione superiore e parità di trattamento

1. Studenti provenienti da cantoni che non hanno sottoscritto l'accordo non hanno diritto alla parità di trattamento.

2. Sono ammessi a un'offerta di studi con diritto a contributi ai sensi del presente accordo solo dopo che gli studenti provenienti da cantoni che hanno sottoscritto l'accordo sono stati accettati.

3. Contribuiscono per le offerte di studi di cui usufruiscono con importi che corrispondono almeno ai contributi previsti dall'Articolo 10.

V. Esecuzione

1. La conferenza dei Cantoni contraenti è composta da un rappresentante del consiglio di governo di ciascun Cantone che ha aderito all'accordo.

2. Le competono i seguenti compiti

a. Determinazione dei contributi inter-cantonali per ciascun gruppo di costo e la durata della loro validità, inclusa la definizione dei contributi federali da sottrarre (Articolo 10),

b. Definizione dei settori specialistici e assegnazione a un gruppo di costo (Articolo 9 comma 2),

c. Modifica dell'assegnazione di un settore specialistico a un gruppo di costo, istituzione di gruppi di costo aggiuntivi e/o suddivisione di gruppi di costo esistenti e adeguamento corrispondente dell'allegato (Articolo 9 comma 3),

d. Limitazione dei costi operativi ammissibili per la ricerca in casi giustificati (Articolo 9 comma 3),

e. Aumento dei contributi per il gruppo di costo III oltre il massimo definito (Articolo 10 comma 2),

f. Definizione di ulteriori offerte formative (Articolo 4 comma 4 lettera c) nonché determinazione della relativa durata normale degli studi (Articolo 11 comma 3),

g. Riduzione dei contributi (Articolo 13),

h. Decisione sull'ammissibilità ai contributi per le offerte formative delle università in fase di accreditamento (Articolo 4 comma 2), per le offerte formative il cui completamento consente l'accesso a una professione regolamentata (Articolo 4 comma 3) nonché per le offerte formative delle università private (Articolo 5),

i. Approvazione del bilancio e del conto in merito ai costi di attuazione (Articolo 19),

k. Elezione dei membri e del presidente o della presidente della Commissione IUV (Articolo 17), e

l. Determinazione dell'anno contabile a partire dal quale i contributi per il gruppo di costo III sono calcolati sulla base dei costi convalidati.

3. Le decisioni ai sensi del comma 2 lettere da a a g nonché l richiedono la maggioranza di due terzi dei membri della conferenza, tra cui almeno la metà dei Cantoni universitari secondo il Concordato universitario. Per le restanti decisioni si applica la maggioranza semplice dei membri della conferenza presenti.

V. Esecuzione

1. Per l'esecuzione, la conferenza dei cantoni convenzionati elegge una Commissione IUV. La durata del mandato è di quattro anni.

2. La Commissione IUV è composta da otto rappresentanti del consiglio di governo dei cantoni convenzionati. Quattro membri della Commissione IUV rappresentano un cantone universitario, quattro un cantone non universitario.

3. Un rappresentante della Segreteria di Stato per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (SERI) e uno dell'Ufficio federale di statistica (UFS) partecipano alle riunioni con voto consultivo.

4. Alla Commissione IUV sono affidati in particolare i seguenti compiti

a. Sorveglianza dell'esecuzione, in particolare anche della segreteria,

b. Decisione sull'attribuzione di un'offerta a un settore disciplinare in casi contestati (articolo 6 capoverso 2),

c. Presentazione di proposte alla conferenza dei cantoni convenzionati per decisioni secondo l'articolo 16 capoverso 2 lettere da a a g e l, nonché

d. Regolamento della contabilità, del pagamento dei contributi, delle scadenze e delle date di riferimento, nonché della procedura in caso di eventuali interessi di mora.

V. Esecuzione

1. Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'educazione (EDK) è l'ufficio amministrativo dell'accordo.

2. Gestisce l'incasso centrale per i pagamenti dei contributi.

V. Esecuzione

1. Le spese per l'esecuzione di questo accordo sono a carico dei Cantoni che hanno stipulato l'accordo, in proporzione al numero dei loro studenti. Esse vengono addebitate annualmente.

V. Esecuzione

1. Alle controversie che derivano dal presente accordo si applica la procedura di risoluzione delle controversie secondo l'IRV.

2. Se la controversia non può essere risolta, il Tribunale Federale decide in base alla domanda secondo l'articolo 120, comma 1, lettera b, BGG.

VI. Disposizioni Finali

1. L'adesione a questo accordo viene dichiarata nei confronti del Consiglio di amministrazione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione.

2. Con l'adesione a questo accordo, i cantoni dichiarano contestualmente il recesso dall'accordo inter-cantonale universitario del 20 febbraio 1997.

VI. Disposizioni Finali

1 Il comitato direttivo della Conferenza Svizzera dei direttori cantonali dell'educazione mette in vigore l'accordo quando 18 cantoni vi hanno aderito.

2 L'entrata in vigore deve essere comunicata alla Confederazione.

VI. Disposizioni Finali

1. L'accordo può essere disdetto con un preavviso di due anni, con effetto al 31 dicembre, mediante dichiarazione scritta indirizzata alla conferenza dei cantoni membri dell'accordo.

VI. Disposizioni Finali

1. Se un cantone disdice l'accordo, i suoi obblighi derivanti da tale accordo rimangono in vigore per gli studenti che, al momento del recesso, sono in corso di formazione, fino al termine dei loro studi.

VI. Disposizioni Finali

1. Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo in conformità alla propria legislazione. Gli spettano tutti i diritti e gli obblighi di un cantone contraente.

VI. Disposizioni Finali

1. I diritti ai contributi secondo l'Accordo Intercantonale sulle Università del 20 febbraio 1997 rimangono in vigore fino alla decisione sull'accreditamento istituzionale (articolo 4 comma 2 e articolo 5 comma 1) secondo la Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (HFKG) o fino alla decisione sul soddisfacimento dei requisiti aggiuntivi di riconoscimento secondo l'articolo 4 comma 3 e articolo 5 comma 2, ma non oltre otto anni dall'entrata in vigore dell'HFKG.

2. I rimborsi delle prestazioni dei cantoni che non hanno aderito o non hanno ancora aderito all'IUV avvengono per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore dell'accordo, basandosi sull'Accordo Intercantonale sulle Università del 20 febbraio 1997. Dopo questo periodo, per tutti i cantoni non aderenti all'accordo, si applica l'articolo 15.

3. Finché non sono disponibili costi validati per la formazione in medicina umana, odontoiatria e veterinaria, i contributi intercantonali per il gruppo di costo III ammontano al doppio dei contributi per il gruppo di costo II. La conferenza dei cantoni aderenti all'accordo decide a partire da quale anno finanziario i contributi per il gruppo di costo III verranno calcolati sulla base dei costi validati.

VI. Disposizioni Finali

1. Per una fase transitoria di tre anni dall'entrata in vigore della IUV 2019, il calcolo dei contributi cantonali avviene come segue

a. Moltiplicazione della differenza tra i contributi IUV 2019 e IUV 1997 con il fattore 0.25 (primo anno di calcolo), con il fattore 0.5 (secondo anno di calcolo) rispettivamente con il fattore 0.75 (terzo anno di calcolo) e determinazione di un corrispondente importo di correzione per ciascun Cantone,

b. Calcolo dei contributi effettivi per Cantone sulla base dei contributi secondo IUV 1997 con l'aggiunta dell'importo di correzione secondo lettera a.

2. Al termine di questa fase transitoria di tre anni, il calcolo dei contributi cantonali avviene esclusivamente basandosi sulla IUV 2019.

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