Ordinanza sulle spese giudiziarie e sulle indennità nella giustizia civile e penale (Gebührenordnung)
Indice delle disposizioni (34)
Testo normativo (34 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina le spese legali e le indennità nel contenzioso civile e penale.
2. Fatte salve le disposizioni speciali del diritto federale.
1. I costi legali sono composti da onorari e spese.
2. Le operazioni per le quali non sono stabilite tariffe vengono fornite gratuitamente.
3. I costi legali devono essere imputati alle parti o allo Stato secondo le disposizioni del diritto processuale.
1. Le tasse sono un compenso per le prestazioni ufficiali.
2. Salvo diversa disposizione nei paragrafi seguenti, nella tassa per i provvedimenti e le decisioni delle autorità giudiziarie sono inclusi tutti i costi, in particolare per l'iscrizione, la corrispondenza inclusi i francobolli, le telefonate, le convocazioni, le fotocopie e le copie, le audizioni e le motivazioni. Le spese possono essere addebitate oltre alla tassa.
3. Nella tassa per i provvedimenti delle autorità di perseguimento penale sono inclusi i costi delle copie e della notificazione.
1. Se per una tassa decisionale esiste una soglia minima e massima, essa deve essere determinata sulla base dell'importanza della questione, dell'entità del tempo impiegato, delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti e del tipo di condotta processuale adottata. Rimane riservato l'art. 80 cpv. 3 CPC.
1. I presidenti di tribunale ausiliari e i giudici unici hanno diritto alle tasse da loro riscosse; lo stesso vale per i mediatori, a meno che il comune non stabilisca una disposizione diversa. Per il resto, le spese legali ricadono nel pubblico erario.
1. In materia civile e penale, ciascuna parte ha diritto alla consegna gratuita della sentenza motivata.
1. Nei procedimenti civili, all'atto dell'instaurazione di un'azione legale, di un ricorso o di un'altra domanda, le parti sono tenute a pagare le seguenti tasse d'iscrizione
a) * presso il giudice unico del tribunale cantonale: Fr. 100.-
b) presso il tribunale cantonale: Fr. 300.-
bbis) * nei procedimenti di divorzio: Fr. 300.-
c) * presso il giudice unico del tribunale superiore: Fr. 100.-
d) presso il tribunale superiore: Fr. 300.-
e) presso il tribunale delle assicurazioni: Fr. 200.-
f) presso la commissione di vigilanza sulla giustizia: Fr. 100.-
1. La tassa di iscrizione non è imposta quando
a) è previsto un procedimento gratuito,
b) è stata concessa assistenza legale gratuita alla parte attrice,
c) un comune, il cantone o la confederazione figurano come attori.
2. L'obbligo di anticipo delle parti è disciplinato, per il resto, dall’art. 79 CPC.
1. L'intermediario ha il diritto di richiedere un anticipo dei costi pari all'importo stimato delle tariffe e delle spese.
1. Le spese e gli oneri sono da fatturare separatamente. Su richiesta di una delle parti, devono essere dettagliati.
1. I costi nei procedimenti penali devono essere annotati per ciascun caso su una nota delle spese specifica e inseriti nella decisione. La nota delle spese deve essere allegata agli atti.
2. Per casi semplici che non portano a un rinvio al tribunale cantonale, il pubblico ministero può emettere istruzioni divergenti.
1. I giudici monocratici ausiliari in materia civile e i mediatori provvedono personalmente alla riscossione delle spese da loro accertate. Le altre spese vengono fatturate e riscosse dalla cassa del tribunale cantonale.
1. L'intermediario addebita una tariffa da Fr. 50.- a Fr. 200.- per lo svolgimento di una riunione di mediazione o per un provvedimento sui costi.
2. Se il tempo impiegato supera un'ora, l'intermediario può addebitare Fr. 100.- per ogni ulteriore ora utilizzata.
3. In caso di valore della controversia di Fr. 100 000.- o superiore, le tariffe possono essere raddoppiate.
4. Per il rinvio di una riunione di mediazione può essere richiesta una tariffa da Fr. 10.- a Fr. 100.-.
1. I giudici unici del Tribunale Cantonale riscuotono per una decisione o un'ordinanza una tassa da Fr. 30.- a Fr. 1 500.-.
2. Nelle cause di divorzio viene riscuota una tassa da Fr. 500.- a Fr. 6 000.-.
1. I giudici unici del Tribunale superiore impongono una tassa per una decisione o un provvedimento che va da Fr. 30.- a Fr. 2 000.-.
2. Nei procedimenti di divorzio viene imposta una tassa che va da Fr. 500.- a Fr. 6 000.-.
1. Il Tribunale Cantonale applica le seguenti tariffe
a) Decisione: Fr. 100.- fino a Fr. 3 000.-
b) Sentenza o Decisione preliminare: Fr. 100.- fino a Fr. 5 000.-
c) Sopralluogo, istruzione dell'esperto, audizione, udienza preliminare: Fr. 20.- fino a Fr. 150.- all'ora.
1. La Corte Suprema applica le seguenti tariffe
a) Deliberazione: da Fr. 100.- a Fr. 3 000.-
b) Sentenza o decisione preliminare: da Fr. 200.- a Fr. 5 000.-
c) Deliberazione, sentenza o decisione preliminare in materie arbitrali ai sensi degli art. 260-262 CPC: da Fr. 100.- a Fr. 5 000.-
d) Sopraluogo, istruzione di esperti, interrogatorio, udienza preparatoria: da Fr. 20.- a Fr. 150.- all'ora.
1. Le tasse secondo gli articoli da 14 a 19 possono essere aumentate in caso di valore litigioso di
a) oltre Fr. 50 000.- fino a Fr. 100 000.- al doppio
b) oltre Fr. 100 000.- fino a Fr. 250 000.- al triplo
c) per ogni ulteriori Fr. 250 000.- del 100% della tariffa base
2. Possono anche essere quadruplicate in altri casi particolarmente complessi.
1. La Commissione di sorveglianza della giustizia applica le seguenti tasse
a) Decisione o decreto: da Fr. 30.- a Fr. 1 000.-
1. La Commissione di Sorveglianza degli Avvocati applica le seguenti tasse
a) Decisione o Delibera: Fr. 30.- fino a Fr. 1 000.-
1. Le autorità responsabili dell'esecuzione delle sentenze riscuotono un importo compreso tra Fr. 20.- e Fr. 500.- per l'ordine di esecuzione.
2. Le spese sono fatturate separatamente e il Dipartimento degli Interni e della Sicurezza stabilisce le tariffe orarie per l'utilizzo della polizia.
3. Al richiedente può essere richiesto un anticipo sui costi presunti di esecuzione.
1. Il mediatore addebita per l'effettuazione di un consiglio di mediazione un onorario che varia da Fr. 50.- a Fr. 200.-.
2. Se il tempo impiegato supera un'ora, il mediatore può calcolare Fr. 100.- per ogni ulteriore ora impiegata.
3. Per il rinvio di un consiglio di mediazione può essere richiesta una tassa da Fr. 10.- a Fr. 100.-.
1. L'Ufficio Interrogatori impone le seguenti tasse
a)-b) * ...
c) * Disposizione di trasmissione e archiviazione: Fr. 20.- fino a Fr. 10 000.-
d) * Provvedimento giudiziario retroattivo: Fr. 20.- fino a Fr. 500.-
e) * Disposizione di sanzione: Fr. 20.- fino a Fr. 2 000.-
f) * Interrogatorio, Ispezione: Fr. 20.- fino a Fr. 1 000.-
2. In casi particolarmente complessi le tasse possono essere raddoppiate, mentre nei casi di minore importanza possono essere ridotte fino alla metà del tasso minimo.
1. La procura della Repubblica impone le seguenti tariffe
a) Disposizione di trasferimento: da Fr. 10.- a Fr. 2.500.-
b) Decisione di ricorso: da Fr. 20.- a Fr. 1.000.-
c) Rappresentanza dell'accusa in tribunale: da Fr. 100.- a Fr. 2.000.-
2. In casi particolarmente complessi, le tariffe possono essere raddoppiate.
1. Il difensore dei minori applica le seguenti tariffe
a) Decisione penale o di trasferimento: Fr. 20.- fino a Fr. 400.-
b) Ordinanza giudiziaria successiva o disposizione di esecuzione: Fr. 20.- fino a Fr. 100.-
1. Il giudice unico impone una tassa da Fr. 50.- a Fr. 2'000.-.
2. Nei casi particolarmente complessi, la tassa può essere triplicata.
1. Il Tribunale Cantonale e il Tribunale Superiore applicano le seguenti tasse
a) Decisione, ordinanza giudiziaria successiva: da Fr. 250.- a Fr. 1 000.-
b) Sentenza o decisione preliminare: da Fr. 200.- a Fr. 5 000.-
2. In casi particolarmente complessi o se devono essere valutati diritti civili, le tasse possono essere quadruplicate.
3. Se devono essere valutati diritti civili che, in base alle disposizioni sulle tasse nella procedura civile (Articoli 14 fino a 20), giustificano una tassa più alta, essa può essere applicata.
1. Il tribunale per i minorenni impone le seguenti tasse
a) Decreto o disposizione giudiziale successiva: da Fr. 20.- a Fr. 200.-
b) Sentenza o decisione preliminare: da Fr. 20.- a Fr. 500.-
1. Le autorità amministrative riscuotono le seguenti tasse
a) * Disposizioni del Dipartimento degli Interni e Sicurezza: Fr. 20.- fino a Fr. 500.-
b) Disposizioni e decisioni del Consiglio di Stato: Fr. 50.- fino a Fr. 1 000.-
c) Trattamento di una domanda di grazia da parte del Consiglio Cantonale: Fr. 100.- fino a Fr. 1 000.-
d) Certificazione o estratto da parte del funzionario del casellario giudiziale: Fr. 15.-
1. Per la notifica di documenti a persone non partecipanti al procedimento, la tassa ammonta a Fr. 10.- fino a Fr. 200.-.
2. La tassa può essere ragionevolmente aumentata se si tratta di un procedimento particolarmente complesso e se al terzo interessato vengono risparmiate spese proprie di maggiore entità.
1. Le spese sono tutte le uscite che derivano da un incarico ufficiale, come in particolare i costi di pubblicazione, le indennità per testimoni ed esperti, i costi per atti di polizia e detenuti sottoposti a custodia cautelare.
2. Le indennità di viaggio devono essere calcolate in base alle spese effettive o secondo il Regolamento relativo ai compensi giornalieri e alle spese.
1. I testimoni devono essere adeguatamente risarciti, tenendo conto della loro eventuale perdita di guadagno e delle loro spese vive.
2. Gli esperti devono essere risarciti in base al lavoro svolto e all'importanza della causa.
3. Se la richiesta di un testimone o di un esperto è definita eccessiva dal giudice, deve essere data al richiedente l'opportunità di esprimere la propria opinione. Successivamente, il giudice pronuncerà una decisione che deve essere motivata. La decisione può essere impugnata presso la commissione di sorveglianza della giustizia.
4. Nelle indagini penali, si applicano analogamente queste disposizioni. Le decisioni dell'ufficio dell'interrogatorio riguardanti richieste eccessive possono essere impugnate presso la procura, che decide in via definitiva.
1. Il Consiglio di Stato può periodicamente adeguare gli importi contenuti in questo regolamento al tasso d'inflazione.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1º luglio 1981.
2. Con la sua entrata in vigore, il regolamento del 17 giugno 1974 sui costi legali e risarcimenti nella giustizia civile e penale (Tariffario) è abrogato.