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211.1 EGZUMZGBLDCC CH-AR

Legge d'introduzione del Codice civile svizzero - Ordinamento delle competenze (EGZUMZGB)

175 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Appenzello Esterno
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Indice delle disposizioni (175)

Art. 1 EG zum ZGB Art. 2 EG zum ZGB Art. 3 EG zum ZGB Art. 4 EG zum ZGB - III. Commissioni Comunali Art. 6 EG zum ZGB - V. Il Consiglio di Governo Art. 12 EG zum ZGB - 1. Pubblicazione ufficiale del Comune Art. 13 EG del ZGB Art. 14 EG zum ZGB - 3. Ripetizione Art. 15 EG zum ZGB - 4. Riserva di ulteriori forme Art. 17 EG zum ZGB - Diritto Applicabile Art. 18 EG zum ZGB - Organizzazione Art. 19 EG zum ZGB - I. Enti privati Art. 20 EG zum ZGB Art. 21 EG zum ZGB - 3. Formazione della volontà Art. 22 EG zum ZGB - 4. Annullamento delle delibere Art. 23 EG zum ZGB - 5. Disposizione sui diritti parziali Art. 24 EG zu ZGB - 6. Diritto sussidiario Art. 25 EG zum ZGB - II. Enti di diritto pubblico Art. 26 EG zum ZGB Art. 27 EG zum ZGB - 3. Ordinanza delle Autorità Art. 28 EG zum ZGB - 4. Votazioni Art. 29 EG zum ZGB - 5. Esecuzione amministrativa Art. 30 LD all'CC Art. 31 EG zum ZGB - 7. Vigilanza Art. 32 EG zum ZGB Art. 33 EG zum ZGB - 9. Riserva del diritto di miglioria del suolo Art. 34 EG zum ZGB Art. 35 EG zum ZGB Art. 35a EG zum ZGB - Supervisione su fondazioni e istituti di previdenza Art. 36 EG zum ZGB - Conduzione e Sorveglianza Art. 37 EG zum ZGB - Competenza Art. 38 EG zum ZGB - Informazioni sui dati personali dei genitori biologici Art. 39 EG zum ZGB Art. 40 EG zum ZGB - b) Composizione Art. 41 EG zum ZGB - c) Competenza territoriale, domicilio delle persone non autonome Art. 42 EG zum ZGB - d) Supervisione Art. 44 EG zum ZGB - f) Composizione e Deliberazione Art. 45 EG zum ZGB - g) Direzione del procedimento Art. 46 EG zum ZGB - h) Obblighi di cooperazione Art. 47 EG zum ZGB - i) Competenze individuali Art. 48 EG zum ZGB - Obbligo di notifica Art. 49 EG zum ZGB - Servizi di Supporto Art. 50 EG zum ZGB - Costi del procedimento Art. 51 EG zum ZGB - Collaborazione nella tutela dei minori Art. 52 LE del CC Art. 53 EG zum ZGB - b) Competenza Art. 54 EG zum ZGB - c) Compensazione e Spese Art. 55 EG zum ZGB - d) Supervisione Art. 56 EG zum ZGB - Ricovero a scopo assistenziale Art. 57a EG zum ZGB Art. 58 EG zum ZGB - c) Ricovero medico: Dimissione Art. 59 EG zum ZGB Art. 60 EG zum ZGB - Assistenza posteriore Art. 61 EG zum ZGB - Misure ambulatoriali Art. 62 EG zum ZGB Art. 63 EG zum ZGB Art. 64 EG zum ZGB - Legge applicabile Art. 65 EG zum ZGB - Accordi Internazionali Art. 66 EG zum ZGB - Mezzi di Ricorso Art. 71 EG zum ZGB - Comunità eredi Art. 72 EG al CC Svizzero Art. 73 EG zum ZGB Art. 74 EG zum ZGB Art. 75 EG zum ZGB Art. 76 EG zum ZGB - 2. Redazione dell'inventario Art. 77 EG zum ZGB – 3. Sigillatura Art. 78 EG zum ZGB - 4. Notifica ufficiale Art. 79 EG zum ZGB Art. 80 EG zum ZGB - 1. Amministrazione provvisoria ufficiale dell'eredità Art. 81 EG zum ZGB Art. 82 EG zum ZGB Art. 83 EG zum ZGB Art. 84 EG zum ZGB Art. 85 EG zum ZGB Art. 86 EG zum ZGB Art. 87 EG zum ZGB - b) Formazione delle sorti Art. 88 EG zum ZGB - c) Verbalizzazione Art. 89 EG zum ZGB - Procedura e Tariffe Art. 90 EG zum ZGB Art. 91 EG zum ZGB Art. 92 EG zum ZGB - 5. Reclamo, Ricorso e Ricorso Giurisdizionale Art. 93 EG zum ZGB Art. 94 EG zum ZGB Art. 95 EG zum ZGB - 2. Parti del suolo e dell'edificio Art. 96 EG zum ZGB Art. 97 EG zum ZGB Art. 98 EG zum ZGB - III. Effetto della Qualità di Componente e Appartenenza Art. 109 EG zum ZGB Art. 140 EG zum ZGB Art. 141 EG zum ZGB Art. 142 EG zum ZGB Art. 143 EG zum ZGB - 4. Il diritto di tagliare Art. 144 EG zum ZGB Art. 145 EG zum ZGB - 6. Casi di abbattimento di alberi Art. 146 EG zum ZGB - 1. Distanza dal confine Art. 147 EG zum ZGB - 2. Recinzione del pascolo Art. 148 EG zum ZGB Art. 149 EG zum ZGB - b) Modifica del tipo di coltura Art. 150 EG zum ZGB Art. 151 EG zum ZGB - d) Recinzione di luoghi pericolosi Art. 152 EG zum ZGB - e) Recinti Pericolosi Art. 153 EG zum ZGB - f) Siepi lungo i sentieri, le strade e le ferrovie Art. 154 EG del CC Art. 155 EG zum ZGB Art. 163 EG zum ZGB Art. 164 EG zum ZGB Art. 165 EG zum ZGB - 3. Strade Rurali Private Art. 166 EG zum ZGB Art. 167 EG zum ZGB Art. 168 EG zum ZGB - b) Decisione di costituzione Art. 169 EG zum ZGB Art. 170 EG zum ZGB Art. 171 EG zum ZGB - e) Scioglimento della Cooperativa Art. 172 EG zum ZGB - 2. Esecuzione Art. 173 EG zum ZGB Art. 174 EG zum ZGB - c) Pubblicazione e Procedura di Opposizione Art. 175 EG zum ZGB Art. 176 EG zum ZGB - e) Potere di Espropriazione Art. 177 EG zum ZGB Art. 178 EG zum ZGB Art. 179 EG zum ZGB - 4. Annotazione nel Registro Fondiario Art. 180 EG zum ZGB Art. 181 EG al CC Art. 182 EG zum ZGB - c) Principi della Riassegnazione Art. 183 EG zum ZGB - d) Procedura di Riassegnazione Art. 184 EG zum ZGB Art. 185 EG zum ZGB Art. 186 LG al CC Art. 187 EG zum ZGB Art. 188 EG al CC Art. 229 EG zum ZGB - Regalità mineraria Art. 230 EG zum ZGB - Diritto di accesso Art. 232 LD al CC Art. 234 EG zum ZGB - 4. Diritti di pegno legali Art. 235a EG zum ZGB Art. 240 EG zum ZGB Art. 242 EG zum ZGB Art. 244 EG al ZGB Art. 245 EG zum ZGB Art. 246 EG zum ZGB Art. 247 EG zum ZGB Art. 248 EG zum ZGB Art. 249 EG zum ZGB Art. 250 EG zum ZGB Art. 251 EG zum ZGB Art. 252 EG zum ZGB Art. 253 EG zum ZGB Art. 254 EG zum ZGB Art. 254a LD al CC Art. 255 EG zum ZGB Art. 256 EG zum ZGB Art. 257 EG zum ZGB Art. 258 Cost. al CC Art. 259 EG zum ZGB Art. 260 EG zum ZGB - 5. Diritto federale Art. 261 EG zum ZGB - Punto di deposito Art. 262 EG zum ZGB Art. 263 EG zum ZGB Art. 264 EG zum ZGB Art. 265 EG zum ZGB Art. 266 EG zum ZGB Art. 267 EG zum ZGB - 6. Diritto federale Art. 268 EG zum ZGB Art. 268a EG zum ZGB Art. 269 EG zum ZGB - Contratti matrimoniali di diritto anteriore Art. 270 EG zum ZGB Art. 272 Esecuzione generale del Codice civile Art. 273 EG zum ZGB - 3. Uffici di pegno di titoli Art. 274 EG zum ZGB - 1. Forme e registro secondo il diritto anteriore Art. 275 EG zum ZGB Art. 279 EG zum ZGB - e) Misure organizzative e poteri di vigilanza Art. 280 EG zum ZGB - 3. Beni immobili ad uso comune e patrimonio amministrativo Art. 281a CP per il CC Art. 282 Legge di Introduzione al Codice Civile Svizzero Art. 283 EG zum ZGB

Testo normativo (175 Articoli)

I. Titolo: Competenza delle autorità e procedura - A. Le autorità giudiziarie

1. La competenza delle autorità giudiziarie è disciplinata nel Codice di procedura civile del Cantone Appenzello A.Rh.

I. Titolo: Competenza delle Autorità e Procedura - B. Le Autorità Amministrative

1. Il Sindaco è l'autorità competente per i seguenti casi previsti dal Codice Civile

1. Art. 46 cpv. 2 (Ricezione della notifica di bambini abbandonati);

2.-3. ...

4. ...

5. Art. 721 cpv. 2 (Ordinanza di vendita all'asta di oggetti smarriti);

6. * ...

I. Titolo: Competenza delle Autorità e Procedura - B. Le Autorità Amministrative

1. Al consiglio comunale competono i seguenti obblighi previsti nel Codice Civile Svizzero (ZGB) e nella legge sulle unioni registrate

1. Art. 84 (Vigilanza sulle fondazioni che per la loro destinazione appartengono al comune);

2. ...;

3. Art. 121 (Promozione dell'azione di annullamento di un matrimonio);

3bis. * Art. 9 cpv. 2 PartG (Invalidità di un'unione registrata);

3ter. * Art. 261 cpv. 2 (Azione di paternità, autorità competente);

4. ...

5. Art. 262 (Impugnazione della dichiarazione di legittimità di un figlio nato fuori dal matrimonio);

6. Art. 306 (Impugnazione del riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio);

7. Art. 329 cpv. 3 (Determinazione dell'obbligo di assistenza dei parenti);

8. Art. 504 e 505 cpv. 2 (Custodia delle disposizioni testamentarie, Artt. 72-74 di questa legge);

9. Art. 550 (Richiesta ufficiale di dichiarazione di assenza);

10. Art. 551 (Misure per la sicurezza della successione);

11. Artt. 517, 556-559 (Apertura delle disposizioni testamentarie, emissione del certificato d'eredità per gli eredi legittimi e designati, certificato riguardante la designazione di un esecutore testamentario);

12. Artt. 570, 574-576 (Ricezione delle rinunce all'eredità e ordinanza di ulteriori misure);

13. Art. 580 cpv. 2 (Ricezione delle richieste di inventario pubblico);

14. Art. 585 cpv. 2 (Autorizzazione a continuare l'attività del defunto durante la durata dell'inventario pubblico e eventuale garanzia);

15. Art. 595 (Liquidazione ufficiale di un'eredità);

16. Art. 602 cpv. 3 (Nomina di un rappresentante degli eredi);

17. Art. 611 cpv. 2 (Formazione delle porzioni nell'assegnazione ereditaria);

18. Art. 612 cpv. 3 (Ordinanza di vendita all'asta nell'assegnazione ereditaria);

19. Art. 613 cpv. 3 (Vendita o assegnazione di beni particolari nell'assegnazione ereditaria);

20. Artt. 621 e 625 (Assegnazione, vendita o divisione di un'azienda agricola);

21. Art. 699 (Emanazione di divieti riguardanti bosco e pascolo);

22. * Art. 712b e Art. 68 dell'Ordinanza del registro fondiario (Conferma dell'esecuzione dei lavori secondo il piano di ripartizione);

23. * Art. 851 cpv. 2 (Ricezione dei pagamenti del debitore ipotecario in caso di deposito);

24. * ...

25. Art. 246 cpv. 2 CO (Richiesta di esecuzione di un obbligo accettato dal beneficiario, se è nell'interesse del comune);

26. Tutti i restanti obblighi per i quali non è competente un'altra autorità.

I. Titolo: Competenza delle Autorità e Procedura - B. Le Autorità Amministrative

1. Mediante i regolamenti comunali, alcuni dei compiti elencati nell'Art. 3 possono essere delegati a specifiche commissioni del consiglio comunale, tuttavia, per gli atti ufficiali di tali commissioni, è responsabile l'intero consiglio comunale (Art. 79 comma 2 della Costituzione cantonale).

I. Titolo: Competenza delle Autorità e Procedura - B. Le Autorità Amministrative

1. Al Consiglio di Stato competono le seguenti facoltà previste nel CC

1. ...

2. Art. 30 (Autorizzazione per il cambiamento del nome);

3. Art. 78 (Proposizione della domanda di scioglimento di un'associazione);

4.-6. * ...

7. Art. 885 (Autorizzazione degli istituti di credito e delle cooperative per l'accettazione del pegno di bestiame);

8. Art. 915 (Autorizzazione per l'esercizio del commercio di pegno su beni mobili);

9. Art. 246 comma 2 CO (Richiesta di esecuzione di un onere accettato dal beneficiario, se nell'interesse del cantone o di più comuni);

10. Art. 7e della LF sulle relazioni giuridiche civili dei domiciliati e dei dimoranti del 25 giugno 1891 (Autorizzazione al matrimonio degli stranieri);

11. Art. 20 e 36 lett. b della LF sulle relazioni giuridiche civili dei domiciliati e dei dimoranti del 25 giugno 1891 (Autorizzazione e ricezione della dichiarazione di entrambi i coniugi sulla sottoposizione dei loro rapporti patrimoniali interni al diritto del nuovo domicilio).

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Prima Parte: Disposizioni Generali - B. Pubblicazione

1. Le pubblicazioni, richieste e notificazioni pubbliche prescritte dal Codice civile e da questa legge sono effettuate attraverso pubblicazioni nei fogli informativi designati a tal fine dai comuni.

2. La notifica di un ritrovamento di meno di 50 franchi può avvenire anche per mezzo di affissione.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Prima Parte: Disposizioni Generali - B. Pubblicazione

1. Nei casi degli Art. 36, 555, 558, 582, 662 e Titolo Finale Art. 43 del Codice Civile Svizzero (ZGB), la pubblicazione deve inoltre avvenire nel Bollettino Ufficiale cantonale.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Prima Parte: Disposizioni Generali - B. Pubblicazione

1. Nei casi degli articoli 36, 555, 558, 582, 662 e titolo finale dell'art. 43 del Codice civile svizzero, la pubblicazione ufficiale deve avvenire almeno due volte.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Prima Parte: Disposizioni Generali - B. Pubblicazione

1. Restano salve le altre forme di pubblicazione previste dal diritto federale, così come i poteri delle competenti autorità cantonali e comunali per ulteriori pubblicazioni appropriate.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Seconda Parte: Diritto delle Persone - A. Capacità Civica di Onore

1. I requisiti per il mantenimento e le cause di perdita della capacità civica d'onore sono stabiliti nel diritto pubblico.

2. Il diritto federale determina le conseguenze penali e civili della privazione degli onori e dei diritti civici.

3. Per l’esercizio dei diritti civici attivi in questioni cantonali è determinante il diritto pubblico cantonale (Art. 19-21 della Costituzione cantonale).

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Seconda Parte: Diritto delle Persone - B. Stato Civile

1. Il cantone è suddiviso in tre distretti dello stato civile

a) Hinterland Appenzell Ausserrhoden (Urnäsch, Herisau, Schwellbrunn, Hundwil, Stein, Schönengrund, Waldstatt);

b) Mittelland Appenzell Ausserrhoden (Teufen, Bühler, Gais, Speicher, Trogen);

c) Vorderland Appenzell Ausserrhoden (Rehetobel, Wald, Grub, Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg, Walzenhausen, Reute).

2. I comuni di un distretto dello stato civile gestiscono congiuntamente un ufficio dello stato civile. A tale scopo stipulano un accordo, il quale, per essere vincolante, necessita dell'approvazione del Consiglio di Stato. In tale accordo determinano in particolare la sede dell'ufficio, e regolano la cooperazione e la ripartizione dei costi.

3. L'autorità di vigilanza nel settore dello stato civile è il Dipartimento dell'Interno e della Sicurezza.

4. Il Consiglio di Stato disciplina, mediante regolamento, i principi fondamentali dell'organizzazione degli uffici dello stato civile e la loro supervisione. Può emettere ulteriori disposizioni esecutive nel quadro del diritto federale.

5. I comuni devono creare, entro una data stabilita dal Consiglio di Stato, l'organizzazione dello stato civile secondo la presente disposizione.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Seconda Parte: Diritto delle Persone - C. Persone Giuridiche del Diritto Cantonale

1. Le associazioni di uso comune e altri enti simili, in particolare le cooperative che hanno lo scopo di utilizzare, amministrare e mantenere collettivamente alpeggi e pascoli, boschi, strade, sentieri e corsi d'acqua per la casa e la fattoria e per l'attività agricola, sono, secondo l'Art. 59 cpv. 3 CC, cooperative di diritto privato cantonale.

2. Esse sono, nella misura in cui esistevano al momento dell'entrata in vigore di questa legge, riconosciute come persone giuridiche e acquistano la personalità giuridica con l'adozione degli statuti se costituite ex novo.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Seconda Parte: Diritto delle Persone - C. Persone Giuridiche del Diritto Cantonale

1. L'acquisizione della qualità di membro avviene con l'approvazione della domanda di adesione da parte dell'assemblea della cooperativa, salvo che in base allo statuto non sia competente un altro organo.

2. Se la qualità di membro è legata alla proprietà di determinati terreni, essa passa automaticamente all'acquirente di tali terreni. Può essere annotata nel registro fondiario sul foglio di ciascun terreno appartenente.

3. Se l'uso del bene della cooperativa è suddiviso in diritti parziali autonomi (diritti alpini, diritti vaccai, stazioni), la qualità di membro si acquisisce con l'acquisto di un diritto parziale e si cessa con la sua alienazione.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Seconda Parte: Diritto delle Persone - C. Persone Giuridiche del Diritto Cantonale

1. Se esistono diritti parziali indipendenti, la forza del voto di ciascun membro si determina in base al numero dei suoi diritti parziali, purché gli statuti non prevedano il voto per persona per le questioni di amministrazione ordinaria.

2. Per il resto, fatte salve altre disposizioni negli statuti, è decisiva la maggioranza assoluta dei membri partecipanti alla votazione.

3. Se la partecipazione è legata alla proprietà di immobili, più proprietari comuni dello stesso immobile hanno un solo voto. Devono esercitare il loro diritto di voto tramite un rappresentante.

4. Per la vendita e la concessione di oneri su beni immobili della cooperativa, salvo diversa disposizione degli statuti, è necessario il consenso di due terzi di tutti i voti di tutti i membri.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Seconda Parte: Diritto delle Persone - C. Persone Giuridiche del Diritto Cantonale

1. Delibere che violano la legge o lo statuto o che revocano o compromettono un diritto acquisito possono essere impugnate da ciascun membro che non vi abbia acconsentito, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, dinanzi al giudice.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Seconda Parte: Diritto delle Persone - C. Persone Giuridiche del Diritto Cantonale

1. I diritti corporativi ai sensi dell'Art. 20 cpv. 3 sono trattati nel traffico giuridico come beni immobili (Art. 655 cpv. 2 cifra 2 CC).

2. Se tali diritti sono costituiti in pegno, il pignoramento di un immobile appartenente ai beni della cooperativa è consentito solo per il finanziamento di spese che aumentano il valore e richiede l'autorizzazione del Consiglio di Stato.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Seconda Parte: Diritto delle Persone - C. Persone Giuridiche del Diritto Cantonale

1. Ove non sia possibile derivare una disposizione dalla legislazione cantonale e dagli statuti, si applica per analogia in primo luogo il diritto associativo del Codice civile svizzero (ZGB) e in secondo luogo il diritto cooperativo del Codice delle obbligazioni svizzero (OR).

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Seconda Parte: Diritto delle Persone - C. Persone Giuridiche del Diritto Cantonale

1. Le corporazioni di diritto pubblico sono cooperative che svolgono un compito di pubblica utilità e sono riconosciute dal Consiglio cantonale come membri dell'organizzazione cantonale o comunale. Con il loro riconoscimento, acquisiscono la personalità giuridica.

2. Le modifiche degli statuti richiedono l'approvazione del Consiglio cantonale, se si tratta di modifiche sostanziali dello scopo.

3. Le altre modifiche degli statuti richiedono l'approvazione del Consiglio di Stato.

4. Rimane riservato al Consiglio cantonale il diritto di concedere a una corporazione il diritto di riscuotere tasse.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Seconda Parte: Diritto delle Persone - C. Persone Giuridiche del Diritto Cantonale

1. La cooperativa si costituisce mediante adesione volontaria.

2. Se l'adesione volontaria delle persone, che hanno un interesse immediato nella realizzazione dello scopo statutario, non può essere ottenuta, il consiglio di governo può autorizzare i fondatori, previa verifica del loro progetto statutario, alla costituzione coercitiva della cooperativa e determinare il numero degli associati. L'autorizzazione del consiglio di governo viene concessa solo se i contributi richiesti ai membri sono proporzionati ai vantaggi offerti.

3. In questo caso, tutte le persone di tale cerchia sono obbligate ad aderire, se hanno approvato la fondazione e il progetto di statuto a maggioranza.

4. Se l'adesione è associata alla proprietà fondiaria, il cui estensione o valore è determinante per i diritti e i doveri, la maggioranza approvante deve rappresentare anche la maggiore parte della superficie terriera coinvolta. I proprietari fondiari, che non sono comparsi all'assemblea di fondazione nonostante la convocazione regolare e non si sono fatti rappresentare, sono aggiunti ai partecipanti all'assemblea che hanno espresso consenso.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Seconda Parte: Diritto delle persone - C. Persone giuridiche del diritto cantonale

1. Eccezionalmente, in casi di particolare urgenza temporale o sostanziale, l'esecuzione cooperativa di un compito può, se necessario, essere disposta dal Consiglio di governo senza il consenso della maggioranza degli interessati.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Seconda Parte: Diritto delle Persone - C. Persone Giuridiche del Diritto Cantonale

1. Le delibere sono adottate, salvo che la legge o lo statuto richiedano una maggioranza qualificata, con la maggioranza dei votanti.

2. Se l'appartenenza e il diritto di voto sono determinati in base all'estensione della proprietà immobiliare detenuta o di un'altra partecipazione, nessun membro può esercitare il diritto di voto per più di un quarto di tutti i voti.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Seconda Parte: Diritto delle Persone - C. Persone Giuridiche del Diritto Cantonale

1. Con il riconoscimento come persone giuridiche di diritto pubblico, le corporazioni ottengono, nell'ambito delle loro competenze statutarie, il diritto di emanare disposizioni e di esercitare la coercizione amministrativa per la loro attuazione.

2. In particolare, esse sono autorizzate a riscuotere contributi di diritto pubblico anche da proprietari terrieri che non sono loro membri, nella misura del beneficio apportato alle loro proprietà dalle installazioni e strutture cooperative.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Seconda Parte: Diritto delle persone - C. Persone giuridiche del diritto cantonale

1. Se queste opere servono all'interesse generale, può sussistere un diritto ai contributi statali previsti dalla legge.

2. I comuni sono autorizzati a concedere anch'essi contributi a tali opere, purché ne traggano un alleggerimento.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Seconda Parte: Diritto delle Persone - C. Persone Giuridiche del Diritto Cantonale

1. Contro le decisioni e i provvedimenti delle corporazioni di diritto pubblico è possibile presentare ricorso al Consiglio di Stato entro 20 giorni.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Seconda Parte: Diritto delle Persone - C. Persone Giuridiche del Diritto Cantonale

1. La corporazione può essere sciolta solo con l'autorizzazione del consiglio di governo.

2. L'autorizzazione viene concessa solo se il compito svolto dalla corporazione è venuto meno o è assunto dal comune o da un'altra corporazione di diritto pubblico.

3. Il patrimonio della corporazione sciolta spetta al comune e deve essere utilizzato il più possibile secondo la destinazione precedente.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Seconda Parte: Diritto delle Persone - C. Persone Giuridiche del Diritto Cantonale

1. Restano riservate le disposizioni della presente legge, nonché quelle della restante legislazione cantonale e del diritto federale in materia di miglioramenti fondiari.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Seconda Parte: Diritto delle Persone - C. Persone Giuridiche del Diritto Cantonale

1. Enti che si sono formati tramite aggregazione volontaria e senza riconoscimento come persone giuridiche di diritto pubblico rimangono soggetti alle disposizioni relative agli enti di diritto privato, anche se il loro scopo rientra nel settore delle funzioni pubbliche.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Seconda Parte: Diritto delle Persone - C. Persone Giuridiche del Diritto Cantonale

1. Fondazioni e istituzioni di diritto pubblico con personalità giuridica propria possono essere costituite mediante delibera comunale. Esse sono soggette alla stessa supervisione delle comunità.

2. Per le loro obbligazioni, i comuni rispondono in via sussidiaria.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Seconda Parte: Diritto delle Persone - D. Fondazioni e Istituti di Previdenza

1. La vigilanza cantonale sulle fondazioni sorveglia tutte le casse pensioni con sede nel Cantone e le fondazioni che, in base alla loro destinazione, appartengono al Cantone o a diversi comuni (Art. 84 cpv. 1 e Art. 89bis cpv. 6 CC, Art. 61 cpv. 1 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità). I comuni possono inoltre trasferire alla vigilanza cantonale la sorveglianza sulle fondazioni comunali.

2. La vigilanza cantonale sulle fondazioni è l'autorità di trasformazione per tutte le fondazioni con sede nel Cantone (Art. 85, 86 e 89bis cpv. 6 CC, Art. 62 cpv. 2 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).

3. La vigilanza cantonale sulle fondazioni è sottoposta alla sorveglianza del Dipartimento degli Interni e della Sicurezza. Questo può coinvolgere terzi idonei per l'adempimento dei compiti o - con l'approvazione del Consiglio di Stato - assegnare il compito a terzi idonei.

4. Il Consiglio di Stato è autorizzato a emanare norme integrative sulla vigilanza delle fondazioni.

5. I compiti menzionati nei cpv. 1 e 2 possono, nell'ambito di un accordo intercantonale, essere trasferiti dal Consiglio del Cantone anche a un'autorità di vigilanza di un altro Cantone o a un'istituzione comune di diritto pubblico.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Terza Parte: Diritto di Famiglia - A. Registro dei Regimi Patrimoniali

1. Il registro dei regimi patrimoniali è tenuto per l'intero cantone dall'ufficio del registro di commercio.

2. Il registro è sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento delle costruzioni e dell'economia pubblica.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Terza Parte: Diritto di famiglia - B. Diritto di adozione

1. L'adozione è pronunciata dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti (art. 268 cpv. 1 CC).

2. Il procedimento e i rimedi giuridici sono disciplinati dalle disposizioni sul diritto di protezione dei minori e degli adulti.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Terza Parte: Diritto di famiglia - B. Diritto di adozione

1. Ufficio competente per assistere il bambino nella richiesta di informazioni sui dati personali dei genitori biologici, a titolo consultivo, viene designato l'ufficio responsabile della sorveglianza dello stato civile. Questo ufficio può delegare indagini a terzi idonei ed è autorizzato a stipulare accordi pertinenti con istituzioni pubbliche e private.

2. ...

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Terza Parte: Diritto di famiglia - C. Diritto di protezione dei minori e degli adulti

1. L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti è un'autorità specializzata interdisciplinare, indipendente nella presa di decisione, del Cantone ai sensi dell'art. 440 CC. Essa ha a disposizione servizi di supporto tecnico e amministrativo.

2. Il Consiglio di Stato è responsabile dell'assunzione e del licenziamento della presidente o del presidente e degli altri membri dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti. Può designare membri supplenti.

3. ...

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Terza Parte: Diritto di famiglia - C. Diritto di protezione dei minori e degli adulti

1. L'Autorità per la protezione dei minori e degli adulti è composta da almeno cinque membri, che posseggono qualifiche nei campi del diritto, del lavoro sociale, dell'economia aziendale, della pedagogia, della psicologia o della psichiatria.

2. Diritto e lavoro sociale devono essere rappresentati da almeno un membro ciascuno nell'autorità.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Terza Parte: Diritto di famiglia - C. Diritto di protezione dei minori e degli adulti

1. La competenza territoriale dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti comprende tutti i comuni del Cantone.

2. Nell'ambito della competenza territoriale, si considera domicilio del minore sotto tutela (Art. 25 cpv. 2 CC) e dell'adulto sotto curatela generale (Art. 26 CC) il comune,

a) nel quale la persona interessata aveva il suo domicilio al momento dell'istituzione della tutela o della curatela generale oppure

b) nel quale essa ha trasferito la sua dimora abituale con il consenso dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti oppure

c) nel quale, in caso di trasferimento della misura da un'altra autorità di protezione dei minori e degli adulti, essa ha la sua dimora abituale.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Terza Parte: Diritto di famiglia - C. Diritto di protezione dei minori e degli adulti

1. Il Consiglio di Stato è l'autorità di vigilanza sull'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (Art. 441 CC).

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Terza Parte: Diritto di famiglia - C. Diritto di protezione dei minori e degli adulti

1. L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti prende le sue decisioni, salvo disposizioni contrarie, come autorità collegiale composta da tre membri.

2. ...

3. L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti adotta le sue decisioni a maggioranza semplice dei votanti. L'astensione dal voto non è consentita.

4. L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti può prendere le sue delibere per via circolare nei casi semplici, purché siano unanimi. Le delibere circolari devono essere indicate come tali. Negli altri casi, la decisione è discussa oralmente.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Terza Parte: Diritto di famiglia - C. Diritto di protezione dei minori e degli adulti

1. La Presidente o il Presidente dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti designa il membro competente per la conduzione del procedimento.

2. Alla competenza della conduzione del procedimento rientrano in particolare

a) * L'emanazione di misure superprovvisorie (Art. 445 comma 2 CC);

b) * La disposizione di una rappresentanza per il procedimento dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti;

c) * La concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita;

d) * La disposizione di perizie;

e) * L'emanazione di decisioni di archiviazione e di inammissibilità.

3-6

...

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Terza Parte: Diritto di famiglia - C. Diritto di protezione dei minori e degli adulti

1. Se la collaborazione richiesta (Art. 448 ZGB) viene rifiutata, la direzione del procedimento può disporre l'esecuzione forzata. Sono soggetti a esecuzione forzata in particolare

a) * convocazioni personali;

b) * esami medici;

c) * la consegna e la custodia di documenti, oggetti e risorse patrimoniali.

2. Per l'esecuzione forzata degli obblighi di collaborazione si può richiedere l'assistenza della polizia.

3. Chi ingiustificatamente rifiuta di collaborare deve sostenere le spese dell'esecuzione forzata.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Terza Parte: Diritto di famiglia - C. Diritto di protezione dei minori e degli adulti

**1. Nella competenza esclusiva di ciascun membro rientrano i seguenti affari di protezione dei minori:**

1. Presentazione della richiesta di modifica dell'affidamento al tribunale del divorzio o della separazione (Art. 134 co. 1 CC);

2. * Approvazione di contratti di sostentamento nonché modifica dell'affidamento e della custodia in caso di accordo tra i genitori (Art. 134 co. 3 e Art. 287 co. 1 e 2 CC);

3. Presentazione della richiesta per la nomina di una rappresentanza per il minore nel processo di divorzio o separazione (Art. 299 co. 2 lett. b del Codice di Procedura Civile);

4. Ricezione della dichiarazione di consenso del padre e della madre per l'adozione (Art. 265a co. 2 CC);

5. * Ricezione della dichiarazione congiunta di genitori non sposati per ottenere l'affidamento congiunto (Art. 298a CC);

6. * Nomina di una curatrice o di un curatore per l'accertamento della paternità e per tutelare il diritto agli alimenti (Art. 308 co. 2 CC);

7. * Esecuzione delle disposizioni giudiziarie, inclusa la nomina di una curatrice o di un curatore (Art. 315a CC);

8. Ordinanza per l'inventario e la presentazione periodica del rendiconto e del rapporto sul patrimonio del minore (Art. 318 co. 3 e 322 co. 2 CC);

9. Ricezione dell'inventario del patrimonio del minore dopo la morte di un genitore (Art. 318 co. 2 CC);

10. Autorizzazione al consumo del patrimonio del minore (Art. 320 co. 2 CC);

11. Ordinanza di una rappresentanza per il nascituro per la tutela dei diritti ereditari (Art. 544 co. 1bis CC).

**2. Nella competenza esclusiva di ciascun membro rientrano i seguenti affari di protezione degli adulti:**

1. * ...

2. Consenso agli atti giuridici del coniuge nell'ambito dell'amministrazione straordinaria dei beni (Art. 374 co. 3 CC);

3. Determinazione della legittimazione a rappresentare nel caso di misure mediche (Art. 381 e 382 co. 3 CC);

4. * Accettazione o approvazione dell'inventario iniziale nonché ordinanza per la redazione di un inventario pubblico (Art. 405 co. 2 e 3 CC);

5.-7. * ...

8. Richiesta di ordinanza per un inventario dell'eredità (Art. 553 co. 1 CC);

9. * ...

10. Presentazione della denuncia penale ai sensi dell'Art. 30 co. 2 CP.

**2bis. Nella competenza esclusiva di ciascun membro rientrano inoltre:**

1. Cambio del curatore o della curatrice professionale con esonero dell'attuale curatore o curatrice dall'obbligo di presentare il rapporto finale e il rendiconto finale (Art. 425 co. 1 frase 2 CC);

2. Esame e approvazione del rapporto finale e dell'eventuale rendiconto finale (Art. 425 co. 2 CC);

3. Trasferimento di una misura esistente all'autorità del nuovo domicilio (Art. 442 co. 5 CC);

4. Concessione di accesso ai documenti (Art. 449b CC);

5. Fornitura di informazioni sulla presenza e sugli effetti di una misura (Art. 451 co. 2 CC);

6. Autorizzazioni secondo il Regolamento sulla gestione del patrimonio nell'ambito di una curatela o tutela (VBVV).

**3. Se la natura della decisione lo richiede, il membro competente può richiedere una decisione presa collegialmente da tre membri.**

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Terza Parte: Diritto di famiglia - C. Diritto di protezione dei minori e degli adulti

1. Chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni ufficiali, venga a conoscenza dello stato di bisogno di una persona, è obbligato a segnalare il caso all'autorità di protezione dei minori e degli adulti (Art. 443 comma 2 CC). Inoltre, l'obbligo di segnalazione si estende ai dirigenti scolastici e agli insegnanti delle istituzioni educative private, così come ai professionisti sanitari che, nell'esercizio delle loro attività professionali, vengono a conoscenza dello stato di bisogno di una persona.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Terza Parte: Diritto di famiglia - C. Diritto di protezione dei minori e degli adulti

1. I servizi di supporto tecnico e amministrativo sono sotto la direzione della Presidente o del Presidente dell'Autorità per la protezione dei bambini e degli adulti.

2. ...

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Terza Parte: Diritto di Famiglia - ...

1. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti può riscuotere tasse aggiuntive alle spese. Le tasse variano tra Fr. 20.- e Fr. 10'000.-.

2. Il consiglio di governo emette una tariffa.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Terza Parte: Diritto di Famiglia - ...

1. Il Consiglio di governo può istituire un servizio di consulenza per promuovere la collaborazione nella protezione dei minori oppure affidare questo compito a terzi idonei.

2. ...

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Terza Parte: Diritto di Famiglia - ...

**1. I comuni gestiscono le assistenze professionali in tre regioni:**

a) * Entroterra (Urnäsch, Herisau, Schwellbrunn, Hundwil, Stein, Schönengrund, Waldstatt);

b) * Regione centrale (Teufen, Bühler, Gais, Speicher, Trogen);

c) * Avanguardia (Rehetobel, Wald, Grub, Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg, Walzenhausen, Reute).

**2. La collaborazione dei comuni è disciplinata dalla legge sui comuni[32]. A tal fine, essi stipulano un accordo, il quale, per essere vincolante, necessita dell'approvazione del Consiglio di Stato. In tale accordo, essi determinano in particolare la sede e regolano la collaborazione e la ripartizione dei costi.**

**3. L'idoneità professionale dei dirigenti e dei collaboratori deve essere comprovata mediante formazione o pratica. Il carico di lavoro delle assistenti e degli assistenti professionali deve essere almeno del 40 per cento della posizione lavorativa.**

**4. Per il resto, l'organizzazione delle assistenze professionali è di competenza dei comuni.**

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Terza Parte: Diritto di Famiglia - ...

1. Le Curatele Professionali

a) si occupano, secondo le direttive dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti, del reclutamento e della supervisione dei curatori privati;

b) gestiscono i mandati che l'autorità di protezione dei minori e degli adulti non affida a curatori privati;

c) provvedono, in accordo con l'autorità di protezione dei minori e degli adulti, a una formazione periodica dei curatori.

2. La costituzione di un inventario pubblico ai sensi dell'art. 405 cpv. 3 CC avviene secondo le disposizioni relative all'inventario pubblico del diritto successorio (art. 80 e seguenti).

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Terza Parte: Diritto di Famiglia - ...

1. Le tutrici e i tutori hanno diritto a un compenso e al rimborso delle spese dal patrimonio della persona interessata ai sensi dell'art. 404 CC. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti determina il compenso.

2. Il compenso ammonta annualmente tra Fr. 600.- e Fr. 20 000.- più le spese.

3. In caso di amministrazione patrimoniale, il compenso ammonta al massimo al 5 per mille del patrimonio netto amministrato.

4. In situazioni particolarmente complesse, che richiedono sforzi straordinari, può essere stabilito un compenso fino al doppio dell'importo massimo.

5. Se non c'è patrimonio, il compenso stabilito dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti è a carico del servizio tutelare professionale competente.

6. Il Consiglio di Stato emette una tariffa.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Terza Parte: Diritto di Famiglia - ...

1. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti esercita la vigilanza sulle tutrici o sui tutori e può impartire loro istruzioni.

2. ...

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Terza Parte: Diritto di Famiglia - ...

1. Il collocamento a scopo di assistenza è disposto dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti (Art. 428 CC).

2. In caso di sospetti disturbi psichici, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti richiede una perizia da parte di una persona esperta. Tale perizia può essere omessa se un membro dell'autorità, che partecipa alla decisione, possiede le competenze professionali e tecniche necessarie.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Terza Parte: Diritto di Famiglia - ...

1. Ogni medico che possiede l'autorizzazione all'esercizio della professione nel cantone può disporre il ricovero (Art. 429 CC) e la ritenzione di una persona che sia volontariamente entrata in una struttura (Art. 427 comma 2 CC).

2. La validità del ricovero medico è limitata a sei settimane.

3. ...

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Terza Parte: Diritto di Famiglia - ...

1. La decisione sul rilascio è presa dall'istituto (Art. 429 cpv. 3 CC).

2. L'istituto comunica immediatamente il rilascio al medico che ha effettuato l'invio.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Terza Parte: Diritto di Famiglia - ...

1. Se l'istituzione o il medico che ha disposto il ricovero ritiene che la permanenza sia necessaria per un periodo superiore a sei settimane, presenta una domanda all'autorità di protezione dell'infanzia e degli adulti per la continuazione della misura.

2. La domanda deve essere presentata al più tardi otto giorni prima della scadenza del termine di sei settimane. I documenti necessari devono essere allegati alla domanda.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Terza Parte: Diritto di Famiglia - ...

1. Se esiste il pericolo di recidiva, all'uscita viene concordato un adeguato servizio di assistenza post-rilascio tra la struttura e la persona in uscita.

2. Se non viene raggiunto un tale accordo, e la struttura è responsabile per il rilascio, la persona responsabile del trattamento richiede prima del rilascio all'autorità per la protezione dei minori e degli adulti un adeguato servizio di assistenza post-rilascio (Art. 437 cpv. 1 CC).

3. Se l'autorità per la protezione dei minori e degli adulti è responsabile del rilascio, acquisisce il parere della persona responsabile del trattamento e decide.

4. L'autorità per la protezione dei minori e degli adulti può nominare una curatrice o un curatore per la persona interessata con il compito di accompagnarla e, attraverso controlli adeguati, di monitorare il rispetto delle istruzioni.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Terza Parte: Diritto di Famiglia - ...

1. **L'Autorità di Protezione dei Minori e degli Adulti può ordinare misure ambulatorie per evitare un collocamento a scopo di assistenza (Art. 437 cpv. 2 CC).**

2. Sono ammissibili quelle misure che appaiono idonee a evitare un ricovero in una struttura o una ricaduta dopo una dimissione.

3. Le misure ambulatorie possono far parte dell'assistenza successiva.

4. L'Autorità di Protezione dei Minori e degli Adulti può autorizzare la curatrice o il curatore o terzi a entrare nell'abitazione della persona interessata in sua presenza e verificare l'osservanza delle misure ambulatorie.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Terza Parte: Diritto di Famiglia - ...

1. Persone con domicilio nel cantone possono depositare il loro mandato precauzionale (art. 360 CC) contro una tassa presso l'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

2. ...

2bis. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti tiene un registro dei mandati precauzionali depositati e li conserva in un luogo sicuro.

3. ...

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Terza Parte: Diritto di Famiglia - ...

1. Il Regresso in Caso di Responsabilità (Art. 454 CC) nei confronti della persona che ha causato il danno si basa sulle disposizioni cantonali relative alla responsabilità per i danni causati dai funzionari e dai dipendenti dell'ente pubblico. Secondo tali disposizioni, è inoltre possibile esercitare il regresso nei confronti delle curatrici e dei curatori privati.

2-3

...

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Terza Parte: Diritto di Famiglia - ...

1. Il procedimento dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti e dinanzi al Tribunale superiore è, salvo disposizioni contrarie di questa legge, soggetto alla legge sulla giustizia amministrativa.

2-3

...

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Terza Parte: Diritto di Famiglia - ...

1. Per l'esecuzione della legge federale sul rapimento internazionale di minori e delle Convenzioni dell'Aja sulla protezione dei minori e degli adulti si applicano le seguenti competenze

a) L'Autorità centrale per le Convenzioni dell'Aja sulla protezione dei minori e degli adulti (Art. 2 par. 1 BG-KKE) è l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti;

b) Il tribunale cantonale competente per la valutazione delle richieste di rimpatrio, inclusi i provvedimenti a tutela dei minori (Art. 7 par. 1 BG-KKE), è il Tribunale superiore;

c) L'autorità esecutiva per i rimpatri dei minori (Art. 12 par. 1 BG-KKE) è il Dipartimento dell'interno e della sicurezza.

2. Per l'esecuzione della legge federale sulla Convenzione dell'Aja sull'adozione e sulle misure di protezione del minore nelle adozioni internazionali si applica la seguente competenza

3. L'autorità centrale ai sensi della Convenzione dell'Aja sull'adozione è l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti. Questa può delegare accertamenti a terzi idonei ed è autorizzata a stipulare, al riguardo, accordi con istituzioni pubbliche o private.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Terza Parte: Diritto di Famiglia - ...

1. Il Tribunale Superiore è competente per i ricorsi contro le decisioni dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (Art. 450 CC Svizzero).

2. Il giudice unico o la giudice unica del Tribunale Superiore è competente per i ricorsi contro l'ordine di collocamento coatto, contro il trattenimento in una struttura e il rigetto delle domande di rilascio, contro il trattamento di un disturbo psichico senza consenso nonché contro le misure di restrizione della libertà di movimento (Art. 439 CC Svizzero).

3. Nell'ambito di applicazione della protezione dei minori e degli adulti, le regole sulla sospensione dei termini non si applicano. Nelle istruzioni sui rimedi legali si deve fare riferimento a questa disposizione.

4. ...

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quarta Parte: Diritto Successorio - A. Diritto Successorio dell'Ente Pubblico

1. Se il defunto non lascia persone aventi diritto all'eredità, l'eredità, con riserva del diritto di usufrutto degli avi di quarto grado e dei fratelli dei nonni, è devoluta per metà al Cantone; l'altra metà è devoluta al suo ultimo comune di residenza.

2. I beni acquisiti dall'ente pubblico devono essere utilizzati per scopi pubblici.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quarta Parte: Diritto Successorio - B. Conservazione delle Disposizioni Testamentarie

1. La disposizione testamentaria orale (Art. 506 e 507 CC) deve essere presentata dai testimoni al presidente del tribunale distrettuale del distretto di residenza del testatore. Quest'ultimo deve consegnare al consiglio comunale del comune di residenza del testatore il documento redatto dai testimoni o, in caso di comunicazione orale, il verbale redatto riguardante ciò per la conservazione.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quarta Parte: Diritto Successorio - B. Conservazione delle Disposizioni Testamentarie

1. Le disposizioni testamentarie pubbliche, che il segretario comunale ha autenticato, devono essere da lui ricevute in originale o in copia contro ricevuta, registrate e conservate in un luogo sicuro e ignifugo (Art. 504 CC).

2. Anche le disposizioni testamentarie olografe possono essere consegnate al consiglio comunale nel luogo di residenza del testatore, aperte o sigillate, per la conservazione.

3. Anche le disposizioni testamentarie pubbliche e i contratti di eredità autenticati altrove possono essere consegnati al consiglio comunale per la conservazione.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quarta Parte: Diritto Successorio - B. Conservazione delle Disposizioni Testamentarie

1. Tutte le disposizioni testamentarie e i contratti di successione consegnati al consiglio comunale per la custodia devono essere ricevuti dal segretario comunale con rilascio di ricevuta, iscritti in un apposito registro e conservati in un luogo sicuro e a prova di fuoco.

2. Il consiglio comunale è tenuto a far verificare l'esattezza di questo registro ogni anno.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quarta Parte: Diritto Successorio - C. Salvaguardia dell'Eredità

1. L'ufficiale di stato civile è obbligato a notificare senza indugio ogni decesso al sindaco del comune dell'ultimo domicilio.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quarta Parte: Diritto Successorio - C. Salvaguardia dell'Eredità

1. Il sindaco della comunità e il segretario comunale in tutti i casi devono redigere tempestivamente un inventario ufficiale dell'eredità e prendere eventuali ulteriori provvedimenti per la tutela della successione.

2. L'inventario deve contenere un elenco dei beni ereditari nonché dei debiti del de cuius.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Quarta Parte: Diritto ereditario - C. Salvaguardia dell'eredità

1. Una sigillatura dell’eredità deve avvenire quando i funzionari incaricati di redigere l'inventario lo ritengono necessario o se uno degli eredi lo richiede espressamente.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Quarta Parte: Diritto ereditario - C. Salvaguardia dell'eredità

1. Le disposizioni testamentarie che non sono state consegnate al consiglio comunale per la custodia (Art. 73) devono essere consegnate a quest'ultimo dopo la morte del testatore.

2. Devono essere aperte ufficialmente, al pari di tutte le altre, entro un mese dalla consegna (Art. 557 CC).

3. L'apertura è effettuata dal capo del comune con la collaborazione del segretario comunale, che redige il verbale.

4. Anche i contratti successori sono aperti ufficialmente, se previsto dalle parti contrattuali o se richiesto da un erede.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quarta Parte: Diritto Successorio - C. Salvaguardia dell'eredità

1. Le disposizioni relative al richiamo del conto (Art. 81 e 82) si applicano per analogia alla convocazione degli eredi secondo l'Art. 555 comma 1 CC.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quarta Parte: Diritto delle Successioni - D. Inventario Pubblico

1. La richiesta per un inventario pubblico (art. 580 e seguenti del Codice Civile Svizzero) deve essere presentata al consiglio comunale. La commissione di divisione ereditaria deve quindi amministrare l'eredità fino alla decisione degli eredi sull'accettazione dell'eredità.

2. Denaro, titoli e altri oggetti che possono essere facilmente sottratti devono essere custoditi in modo sicuro dopo la loro registrazione.

3. Gli oggetti dell'inventario la cui conservazione comporta costi sproporzionati o li espone a danneggiamenti possono essere venduti all'asta pubblica.

4. Qualora la continuazione di un'impresa si riveli auspicabile, saranno adottate le misure necessarie a tal fine.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quarta Parte: Diritto Successorio - D. Inventario Pubblico

1. Se sussistono i presupposti legali per l'inventario pubblico, il consiglio comunale dispone una convocazione dei creditori, con la quale, attraverso un annuncio pubblico, i creditori e i debitori del defunto, inclusi i creditori di garanzia, sono invitati a presentare le loro richieste e debiti presso la cancelleria comunale.

II. Titolo: Norme Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quarta Parte: Diritto Successorio - D. Inventario Pubblico

1. L'appello ai creditori deve essere pubblicato almeno due volte nel bollettino ufficiale cantonale, presso il domicilio del defunto e, ove risulti necessario, in ulteriori organi di pubblicazione attraverso i quali i creditori presunti possano venire a conoscenza della pubblicazione nel modo più efficace possibile.

2. Il termine per la presentazione delle domande deve essere fissato ad almeno un mese, calcolato dal giorno della prima pubblicazione.

3. I creditori devono essere informati nell'annuncio delle conseguenze della mancata presentazione della domanda.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quarta Parte: Diritto Successorio - D. Inventario Pubblico

1. Dopo la conclusione dell'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetta l'eredità.

2. Qualora le circostanze lo giustifichino, il consiglio comunale può concedere un ulteriore termine per ottenere stime, risolvere rivendicazioni controverse e simili (Art. 587 ZGB).

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quarta Parte: Diritto Successorio - D. Inventario Pubblico

1. I costi per l'esecuzione dell'inventario pubblico sono a carico dell'eredità e, qualora quest'ultima non sia sufficiente, a carico degli eredi che lo hanno richiesto.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quarta Parte: Diritto Successorio - D. Inventario Pubblico

1. Le disposizioni relative all'inventario pubblico si applicano per analogia al caso in cui l'eredità spetti alla comunità e sia necessario effettuare una chiamata in rivendicazione d'ufficio (Art. 592 CC).

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quarta Parte: Diritto Successorio - E. Divisione dell'eredità

1. Ogni divisione ereditaria avviene sotto la supervisione e con la partecipazione della commissione di divisione ereditaria, che è composta dal capo del comune, da almeno un altro membro del consiglio comunale e dal segretario comunale.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quarta Parte: Diritto delle Successioni - E. Divisione dell'Eredità

1. Se gli eredi non riescono a mettersi d'accordo, su richiesta di uno degli eredi, la commissione di divisione ereditaria deve formare le parti (lotti) tenendo conto degli usi locali, delle circostanze personali e dei desideri della maggioranza degli eredi (Art. 611 Codice Civile).

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quarta Parte: Diritto Successorio - E. Divisione dell'eredità

1. La Commissione di divisione ereditaria deve registrare un protocollo completo sulla divisione ereditaria effettuata in tutti i casi.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto civile cantonale - Quarta Parte: Diritto successorio - E. Divisione dell'eredità

1. Le tasse dei comuni e dei funzionari comunali per la redazione dell'inventario dell'eredità e la partecipazione alla divisione dell'eredità sono stabilite mediante un regolamento del Consiglio cantonale.

2. Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni dettagliate sulla procedura per la redazione dell'inventario ufficiale e la divisione ufficiale.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quarta Parte: Diritto delle Successioni - E. Divisione dell'Eredità

1. Nell'ambito della divisione ereditaria, è vietato suddividere terreni boschivi in parcelle più piccole di 100 are.

2. I contratti di divisione relativi ai terreni sono invalidi nella misura in cui contravvengono a questa disposizione.

3. I beni immobili consolidati con il supporto delle autorità possono essere divisi solo se ciò non compromette sostanzialmente lo scopo raggiunto con la consolidazione, e solo con l'autorizzazione del Consiglio di Stato.

4. Le disposizioni dettagliate a riguardo, e in particolare riguardo al risarcimento dei contributi statali ricevuti, sono contenute nel diritto sul miglioramento del suolo della Confederazione e del Cantone.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quarta Parte: Diritto Successorio - E. Divisione dell'eredità

1. Il valore stimato al quale i beni immobili sono da attribuire all'acquirente nella divisione ereditaria (Art. 618 Codice Civile Svizzero), in caso di controversia, è determinato da una commissione di stima di tre membri, nominata di volta in volta dal Consiglio di Stato.

2. ...

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quarta Parte: Diritto Successorio - E. Divisione dell'Eredità

1. Contro l'attività della commissione di divisione ereditaria, chiunque abbia un interesse può presentare un ricorso scritto al consiglio comunale entro il termine di 20 giorni. Contro le decisioni del consiglio comunale può essere presentato ricorso al consiglio di governo entro lo stesso termine.

2. Se un diritto ereditario è oggetto di controversia, decide su di esso il giudice ordinario.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quarta Parte: Diritto Successorio - F. Delega di Competenza

1. Con regolamento comunale, tutti o alcuni doveri ereditari (art. 71-92) possono essere trasferiti a un ufficio speciale.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritti Reali - A. Componenti e Appartenenza

1. Un elemento costitutivo è tutto ciò che è connesso a un bene mobile o immobile in modo tale che, se venisse separato, verrebbe distrutto, danneggiato o modificato al punto da non poter più adempiere al suo scopo particolare.

2. Gli elementi costitutivi dei terreni sono, fatti salvi i casi previsti dalla legge, in particolare tutti gli edifici e le piante, nonché le sorgenti (Art. 667 comma 2 CC).

3. Secondo l'uso locale, è elemento costitutivo del terreno tutto ciò che è scavato, edificato o comunque permanentemente connesso con esso sopra o sotto la superficie del suolo, nonché tutto ciò che in un edificio è fissato in modo permanente.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritti Reali - A. Componenti e Appartenenza

1. In particolare, si considerano come componenti ai sensi della disposizione precedente

a) gli impianti solidamente connessi al suolo e destinati all’utilizzo del fondo, nonché le installazioni per la produzione, l’apporto e lo smaltimento di sostanze e forze, come acqua, gas, calore ed energia elettrica, ad esempio condutture, turbine, caldaie, impianti di depurazione, recinzioni;

b) ciò che è fisso e stabile in un edificio, come condutture per la luce e l’energia, ascensori, impianti di riscaldamento e balneazione, ventilatori, armadi a muro, mensole e specchi, pitture murali e a soffitto.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritti Reali - A. Componenti e Appartenenza

1. Le cose mobili e non consumabili, che sono messe in relazione spaziale con un bene principale mobile o immobile con l'intento di servire permanentemente alla sua gestione, utilizzo o custodia, sono considerate pertinenze, se ciò corrisponde alla chiara volontà del proprietario del bene principale o alla consuetudine locale.

2. Secondo la consuetudine locale, sono considerate pertinenze: antefinestra, chiavi, stufe e fornelli mobili, in particolare quelli trasportabili, vasche da bagno non incassate, lavatoi, botti per la fermentazione, attrezzature antincendio.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritti Reali - A. Componenti e Appartenenza

1. Se è volontà del proprietario del terreno, le installazioni destinate all'uso permanente dell'edificio e ad esso adattate, in particolare le macchine insieme agli strumenti per il loro funzionamento e manutenzione, nonché il mobilio e la biancheria di un hotel, costituiscono pertinenze dell'edificio.

2. Il proprietario esprime la sua volontà in tal senso principalmente vendendo le cose menzionate insieme alla proprietà immobiliare come pertinenze di essa o gravandole attraverso l'istituzione di un'ipoteca.

3. Esprime in maniera autonoma la sua volontà facendole registrare come pertinenze nel registro fondiario (Art. 805 comma 2, Art. 946 comma 2 del Codice Civile Svizzero, ZGB).

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritti Reali - A. Componenti e Appartenenza

1. La disposizione sulla cosa principale si estende necessariamente ed invariabilmente a tutte le sue parti costitutive; agli accessori, nella misura in cui non ne sono esclusi.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Quinto Parte: Diritto delle cose - B. Diritto di vicinato - Primo Sezione: Costruzioni - I. Norme edilizie di diritto privato

1. Il vicino deve consentire l’accesso e l’uso del suo terreno previa comunicazione tempestiva e con pieno risarcimento del danno, se ciò è necessario per l'esecuzione di lavori su edifici e altre strutture edili al confine, nonché per la potatura e altre cure delle piantagioni. Resta salvo l'Art. 150.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritto Reale - B. Diritto di Vicinato - Seconda Sezione: Piantagioni

1. Alberi e arbusti che il proprietario del terreno pianta o lascia crescere devono mantenere le seguenti distanze dal confine, misurate dal centro della sezione del tronco orizzontalmente rispetto al confine

a) alberi ad alto fusto che non appartengono alla categoria degli alberi da frutta e alberi di noce: 6 m;

b) alberi da frutta ad alto fusto (esclusi gli alberi di noce): 4 m;

c) alberi da frutta nani, alberi di prugna e susino: 2,50 m;

d) altri alberi da giardino di minore altezza e arbusti più piccoli, se non superano l'altezza di 3 m o vengono potati fino a tale altezza: 50 cm; altrimenti devono mantenere una distanza di 2,50 m. Salvo diversa disposizione per le siepi verdi (Art. 146 comma 2).

2. Se il terreno confinante è un vigneto, tali distanze sono aumentate della metà della loro misura.

3. Se il terreno confinante è un bosco, la distanza dal confine è di 1 m.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritto Reale - B. Diritto di Vicinato - Seconda Sezione: Piantagioni

1. Il vicino ha il diritto di richiedere la rimozione di alberi e arbusti che non rispettano la distanza minima prescritta dal confine.

2. Questo diritto si estingue per prescrizione dopo cinque anni, a partire dal momento della piantagione.

3. Se alberi e arbusti crescono spontaneamente, il termine inizia dal momento in cui la violazione della norma sulla distanza è chiaramente riconoscibile dal vicino.

4. Il diritto al rispetto dell'altezza di 3 m secondo l'art. 140 lett. d non è soggetto a prescrizione.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritto Reale - B. Diritto di Vicinato - Seconda Sezione: Piantagioni

1. Le distanze di confine da rispettare nei confronti delle strade statali sono determinate dalle disposizioni della legge sulle strade, che si applicano anche nei confronti di altre strade pubbliche e linee ferroviarie. Restano riservate disposizioni divergenti dei comuni e la legislazione ferroviaria.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritto Reale - B. Diritto di Vicinato - Seconda Sezione: Piantagioni

1. Se dal fondo del vicino entrano rami oltre il confine o penetrano radici, il proprietario del fondo ha il diritto di tagliare.

2. Può tagliare le radici solo per l'utilizzo o lavorazione del proprio terreno mediante aratura, vangatura o scavo senza ulteriori formalità; i rami può tagliarli solo dopo aver invitato inutilmente il vicino a rimuoverli entro un termine ragionevole.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritto Reale - B. Diritto di Vicinato - Seconda Sezione: Piantagioni

1. Se il proprietario del terreno tollera che i rami si estendano oltre il confine, egli ha, nel caso in cui il suo terreno sia coltivato o costruito, il diritto ai frutti che crescono sui rami sovrastanti al di qua della linea di confine.

2. Se, a causa della pendenza del terreno, più frutti cadono sul suo terreno, egli deve permettere al vicino di raccoglierli.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritto Reale - B. Diritto di Vicinato - Seconda Sezione: Piantagioni

1. Gli alberi possono essere abbattuti in modo tale che cadano interamente o parzialmente su un fondo confinante, quando ciò non sia evitabile o lo sia solo con un dispendio di lavoro sproporzionato e il danno arrecato al vicino non sia sproporzionatamente grande.

2. Ciò però non deve avvenire inopportunamente e solo dopo aver informato tempestivamente il vicino.

3. Il fondo confinante deve essere sgomberato senza indugio e riportato alla condizione precedente. Per qualsiasi danno che non venga riparato in tal modo, al vicino deve essere fornito un risarcimento.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritto delle Cose - B. Diritto di Vicinato - Terzo Capitolo: Recinzioni

1. Dispositivi per la delimitazione e recinzione di un terreno, come siepi, pareti di legno (staccionate), muri, possono, se non superano l'altezza di 1,20 m, essere posti al confine. Se superano tale altezza, deve essere mantenuta una distanza dal confine che corrisponde alla misura dell'eccesso di altezza oltre 1,20 m, ma non superiore alla misura della distanza prescritta per le costruzioni in elevazione.

2. Per le siepi verdi, la distanza dal confine è di 50 cm; se superano l'altezza di 1,20 m, la distanza aumenta in proporzione all'eccesso di altezza. Il vicino può richiedere che siano mantenute tagliate in modo tale che non crescano oltre l'altezza consentita in base alla loro distanza e che non invadano lateralmente più di 20 cm nella distanza dal confine.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritto delle Cose - B. Diritto di Vicinato - Terzo Capitolo: Recinzioni

1. Chi lascia pascolare il bestiame sul proprio terreno è tenuto a proteggere il fondo confinante con una recinzione o a sorvegliare il bestiame. È obbligato a risarcire tutti i danni che ne derivano al vicino a causa del pascolo del bestiame.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritto delle Cose - B. Diritto di Vicinato - Terzo Capitolo: Recinzioni

1. Dove prato confina con prato o pascolo con pascolo, i confinanti devono costruire la siepe in comunione. I proprietari di pascoli che confinano con prati, terreni arabili o boschi devono provvedere da soli alla recinzione necessaria.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritto delle Cose - B. Diritto di Vicinato - Terzo Capitolo: Recinzioni

1. Quando un pascolo viene trasformato in campo arabile, prato o bosco, o viceversa, questi ultimi vengono trasformati in un pascolo, colui al quale finora spettava la cura delle recinzioni è obbligato ad adempiere a tale dovere per altri tre anni. Alla scadenza di questo periodo si applica l'art. 148. Tuttavia, la recinzione deve essere consegnata in stato incontestabile.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Quinta Parte: Diritto delle cose - B. Rapporti di vicinato - Terza Sezione: Recinzioni

1. È consentito accedere alla proprietà del vicino per l'installazione o la manutenzione della recinzione, nella misura in cui ciò sia necessario.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Quinta Parte: Diritto delle cose - B. Rapporti di vicinato - Terza Sezione: Recinzioni

1. Ponti, passerelle, stagni, cisterne, cave, fossati, e in generale luoghi pericolosi devono essere recintati con barriere solide e adeguate allo scopo.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Quinta Parte: Diritto delle cose - B. Rapporti di vicinato - Terza Sezione: Recinzioni

1. Lungo i sentieri e le strade, sono vietate le siepi che costituiscono un pericolo per le persone e gli animali.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Quinta Parte: Diritto delle cose - B. Rapporti di vicinato - Terza Sezione: Recinzioni

1. Per le recinzioni confinanti con vie e strade pubbliche, nonché con le ferrovie, l'art. 142 si applica mutatis mutandis.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritto delle Cose - B. Diritto di Vicinato - Terzo Capitolo: Recinzioni

1. Si presume che le strutture destinate alla recinzione di un fondo nei confronti di un fondo adiacente aperto facciano parte o appartengano al primo.

2. Lo stesso vale per le recinzioni che delimitano un fondo da strade, piazze pubbliche, pascoli e bosco.

3. Se le strutture di delimitazione e di reciproca protezione dei fondi confinanti si trovano sul confine, si presume la comproprietà dei due vicini (Art. 670 CC).

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Quinta Parte: Diritto delle cose - B. Rapporti di vicinato - Terza Sezione: Recinzioni

1. I muri di sostegno appartengono al proprietario del terreno sul quale sono stati costruiti e devono essere mantenuti da lui (Art. 103 comma 2).

2. Se un muro di sostegno è stato costruito sul confine, esso è considerato parte integrante della proprietà del proprietario che lo ha eretto, salvo che non sia stata stipulata una disposizione diversa.

3. Qualora non si possa dimostrare né dedurre dallo scopo del muro a quale proprietario del terreno sia attribuibile la sua costruzione, si presume che esso sia in comproprietà dei vicini.

4. Se il vicino, che non ha comproprietà sul muro di sostegno situato al o sul confine, apporta sul suo terreno modifiche strutturali che comporterebbero per lui l'obbligo legale di costruzione del muro di sostegno, può essere richiesto da lui di acquisire la comproprietà del muro di sostegno esistente mediante acquisto.

5. I costi dell'acquisto e della manutenzione devono essere valutati in base all'interesse reciproco (Art. 698 Codice Civile Svizzero).

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritto delle Cose - B. Diritto di Vicinato - Quarta Sezione: Servitù di Passaggio

1. Dove esiste un percorso invernale (Diritto ad una via o pista durante l'inverno), è consentito, nel periodo dal 1° novembre al 1° marzo, transitare su terreni altrui con slitte o carri per necessità con legno, fieno, concime, lettiera e materiali da costruzione per la casa e il cortile, nonché per la gestione di proprietà agricole e forestali, purché il terreno sia gelato o coperto da un adeguato strato di neve per una pista per slitte.

2. In via eccezionale, in casi di particolare urgenza, il percorso invernale può essere utilizzato anche quando non esiste una pista per slitte e il terreno non è gelato, ma solo a fronte di un indennizzo per i danni causati.

3. L'uso di veicoli a motore agricoli è consentito, ma solo a condizione di indennizzare i danni aggiuntivi causati.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Quinto Parte: Diritti reali - B. Rapporti di vicinato - Quarta Sezione: Diritti di passaggio

1. Il diritto degli abitanti del comune o di un insediamento all'interno del comune all’utilizzo di strade, ponti e passerelle, che non sono delimitati come particolari proprietà, è iscritto nel registro fondiario come servitù personale ai sensi dell'Art. 781 CC.

2. L’obbligo di manutenzione dei nuovi percorsi di servitù è disciplinato dalle disposizioni del CC (Art. 741 CC).

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritto delle Cose - B. Diritto di Vicinato - Quarta Sezione: Servitù di Passaggio

1. Quando i proprietari dei fondi coinvolti decidono a maggioranza, in base al numero di persone e alla superficie del terreno, la costruzione di una strada campestre o forestale, ciascuno di essi è obbligato a mettere a disposizione il terreno necessario dietro indennità, sia tramite cessione del terreno in proprietà per la creazione di una particella stradale, sia attraverso la costituzione di una servitù di passaggio.

2. Il diritto sul nuovo percorso spetta ai proprietari dei fondi secondo le disposizioni relative alla comunione e si collega alla proprietà dei terreni con i quali i proprietari partecipano al percorso.

3. Ulteriori proprietari fondiari possono acquisire successivamente il diritto di comproprietà attraverso l'acquisto.

4. Se tali percorsi vengono creati da proprietari fondiari che costituiscono una corporazione di diritto pubblico, sono applicabili gli articoli 167 e seguenti.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritto delle Cose - B. Diritto di Vicinato - Quarta Sezione: Servitù di Passaggio

1. I percorsi pedonali non devono essere utilizzati per la guida.

2. Se recintati, devono essere mantenuti aperti per una larghezza di almeno un metro.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinto Parte: Diritto delle Cose - C. Miglioramenti Fondiari

1. Per l'attuazione di miglioramenti fondiari, come correzioni di corsi d'acqua, drenaggi, rimboschimenti, costruzioni di strade, miglioramenti alpini, per l'accorpamento di terreni agricoli e forestali e per lo sviluppo di terreni edificabili, nonché per la manutenzione di vie esistenti, i proprietari terrieri coinvolti possono unirsi in una cooperativa fondiaria.

2. Gli iniziatori possono formare il comitato dei fondatori da soli, oppure possono richiedere la partecipazione del consiglio comunale, indicando una personalità esperta che guidi la costituzione della cooperativa.

3. In questo caso, gli iniziatori devono motivare la loro richiesta al consiglio comunale con una domanda scritta, specificando in particolare lo scopo, le modalità di attuazione, l'area di intervento con i nomi dei suoi proprietari terrieri e le possibilità di finanziamento della loro iniziativa.

4. Sulla base di queste informazioni, il responsabile della fondazione invia a tutti gli interessati l'invito a una riunione di orientamento.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritto delle Cose - C. Miglioramenti Fondiari

1. Dopo che il bacino idrografico è stato provvisoriamente determinato al meglio e una bozza di statuto è stata redatta, l'assemblea costitutiva viene convocata, rispettando un termine di almeno 14 giorni.

2. Se la maggioranza dei proprietari terrieri, ai quali appartiene contemporaneamente più della metà del terreno nel bacino idrografico, acconsente all'impresa, gli altri proprietari terrieri sono obbligati ad aderire. I proprietari terrieri che non partecipano alla deliberazione, ma che sono stati regolarmente invitati, si considerano consenzienti.

3. In caso di urgenza, il Consiglio di Stato adotta all'occorrenza le disposizioni necessarie ai sensi dell'art. 27.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinto Parte: Diritto delle Cose - C. Miglioramenti Fondiari

1. All'assemblea costitutiva deve essere presentato un progetto di statuto, elaborato dagli iniziatori, eventualmente con la partecipazione del presidente designato dal consiglio comunale, per la discussione e la votazione.

2. Il progetto deve contenere specificamente le disposizioni necessarie riguardanti

a) lo scopo della cooperativa e il tipo e la realizzazione dell'impresa volta alla sua attuazione;

b) l'area di competenza, che determina l'appartenenza dei membri;

c) la ripartizione dei costi;

d) gli organi della cooperativa quali il consiglio di amministrazione, l'organo di controllo, la commissione tecnica (commissione per l'esecuzione dei lavori o il calcolo delle stime);

e) la manutenzione delle strutture che devono essere create.

3. Per l'approvazione degli statuti è necessaria l'approvazione della maggioranza dei proprietari terrieri presenti alla riunione con diritto di voto.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinto Parte: Diritto delle Cose - C. Miglioramenti Fondiari

1. Gli statuti e il verbale con i dati presentati all'assemblea costitutiva sul progetto e sul suo finanziamento devono essere presentati al Consiglio di Governo.

2. Con l'approvazione degli statuti da parte del Consiglio di Governo, il consorzio fondiario acquisisce la personalità giuridica.

3. Se il progetto o la distribuzione dei costi fanno parte degli statuti, questi devono essere sottoposti alla procedura di opposizione ai sensi dell'art. 174.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritto delle Cose - C. Miglioramenti Fondiari

1. Lo scioglimento della cooperativa necessita dell'approvazione del consiglio di governo e può avvenire solo quando la manutenzione dell'opera è regolata e garantita.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritto delle Cose - C. Miglioramenti Fondiari

1. Se ciò non è già avvenuto durante l'assemblea costitutiva, dopo l'approvazione degli statuti si procederà alle elezioni.

2. Oltre al consiglio della cooperativa e all'organo di controllo, se viene nominata una commissione tecnica, essa dovrebbe essere composta da tre membri.

3. Se l'azienda si occupa della fusione di terreni agricoli o forestali, la nomina della commissione tecnica (commissione di stima) è obbligatoria.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinto Parte: Diritto delle Cose - C. Miglioramenti Fondiari

1. La cooperativa incarica un esperto di elaborare il progetto completo di preventivo dei costi.

2. Nella progettazione, soprattutto se riguarda una concentrazione di beni, deve essere effettuata la valutazione di tutti i terreni dell'area interessata (bonifica). Allo stesso tempo, deve essere accertato il vecchio stato di possesso, inclusi i diritti reali limitati.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinto Parte: Diritto delle Cose - C. Miglioramenti Fondiari

1. Il progetto con la precisa delimitazione del bacino, il preventivo e il piano di ripartizione dei costi sono depositati pubblicamente presso la cancelleria comunale per 30 giorni dopo la loro approvazione nell'assemblea della cooperativa.

2. Contestualmente, se necessario, sono depositati anche la stima e la descrizione della situazione patrimoniale ancora inalterata.

3. Ai soggetti interessati viene concesso un termine di 30 giorni per sollevare obiezioni. Il termine decorre dal giorno della pubblicazione nel bollettino ufficiale; per i soggetti interessati con residenza al di fuori del comune, dal giorno della comunicazione speciale che è stata loro inviata.

4. Le obiezioni devono essere presentate per iscritto, con richieste specifiche e motivazioni, alla cancelleria comunale indirizzate al consiglio direttivo della cooperativa, il quale conduce negoziati di conciliazione per chiarirle e, quando possibile, risolverle mediante accordo, redigendo un verbale sui risultati.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinto Parte: Diritto delle Cose - C. Miglioramenti Fondiari

1. I fascicoli sottoposti, insieme alle opposizioni che non hanno potuto essere risolte, e al verbale della procedura di conciliazione, devono essere presentati al Consiglio di Stato.

2. Il Consiglio di Stato tratta la domanda nel modo seguente

a) Esamina il progetto valutandone la fattibilità e l'opportunità, in particolare in relazione all'adeguatezza dei costi rispetto ai benefici e all'equità nella distribuzione dei costi.

b) Respinge le opposizioni di diritto privato, eventualmente fissando un termine per l'avvio del procedimento civile.

c) Decide sulle opposizioni di diritto pubblico.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritto delle Cose - C. Miglioramenti Fondiari

1. Con l'approvazione del progetto da parte del Consiglio di Stato, la cooperativa ottiene l'autorizzazione all'espropriazione della proprietà e dei diritti reali limitati, nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del progetto e non sia stato possibile raggiungere un accordo contrattuale. Al procedimento si applica la legge relativa alla cessione forzata.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinto Parte: Diritto delle Cose - C. Miglioramenti Fondiari

1. Dopo l'approvazione del progetto e del preventivo e la risoluzione delle obiezioni di diritto pubblico da parte del consiglio di governo, è possibile iniziare con l'esecuzione dei lavori progettati.

2. Se nel corso dell'esecuzione risulta necessario apportare modifiche o integrazioni al progetto, è necessario ottenere l'approvazione del consiglio di governo, che decide al riguardo dopo aver ascoltato le parti coinvolte.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinto Parte: Diritto delle Cose - C. Miglioramenti Fondiari

1. Dal momento dell'approvazione della delibera di costituzione fino al completamento dell'esecuzione del progetto, sono necessarie le modifiche al patrimonio con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione della cooperativa. Essa può essere negata se altrimenti l'esecuzione del progetto o lo svolgimento del procedimento risulterebbero sostanzialmente ostacolati.

2. Sono soggetti ad approvazione in particolare

a) Atti che modificano la destinazione d'uso o il valore di un terreno incluso, come la costruzione di edifici, l'apertura di cave di ghiaia e altre misure per lo sfruttamento di componenti del suolo, abbattimento di alberi ecc.;

b) trasferimenti di proprietà giuridicamente rilevanti e oneri con servitù.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinto Parte: Diritto delle Cose - C. Miglioramenti Fondiari

1. L'inclusione del terreno nella procedura di miglioramento del suolo deve essere annotata nel registro fondiario su istanza del consiglio della cooperativa.

2. Qualora un atto giuridico riguardante tale terreno sia ufficialmente autenticato prima che avvenga l'annotazione, si deve indicare nell'atto la limitazione della disponibilità.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritto delle Cose - C. Miglioramenti Fondiari

1. Nella fusione vengono inclusi tutti i terreni all'interno di un'area delimitata naturalmente o economicamente, che devono essere rilevati affinché l'operazione possa essere condotta in modo appropriato.

2. Se lo scopo della fusione non richiede l'inclusione di giardini e terreni viticoli, di proprietà su cui si trovano case residenziali o edifici commerciali, o di terreni dove pietre, ghiaia o argilla vengono sfruttati commercialmente, si deve evitarne l'inclusione.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritto delle Cose - C. Miglioramenti Fondiari

1. Con il riordino fondiario, senza trasferimento della proprietà, al precedente stato patrimoniale subentra un nuovo stato in cui le parcelle incluse di ciascun partecipante vengono sostituite da una o pochissime altre parcelle di corrispondente maggiore estensione, che hanno la forma, la posizione e l'accessibilità più favorevoli possibile per la coltivazione.

2. Il terreno che la cooperativa necessita per la realizzazione di impianti comuni, in particolare per la costruzione di strade, viene acquisito tramite ritenzione sottraendo dal valore complessivo del precedente stato patrimoniale.

3. Se il cantone o il comune necessita di un terreno nella zona di riordino per la costruzione di una strada prevista, il consiglio di stato può disporre un'ulteriore ritenzione e sottrazione per la quale deve essere rimborsato alla cooperativa il valore di mercato.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritto delle Cose - C. Miglioramenti Fondiari

1. Con la riassegnazione, si dovrebbe attribuire a ciascun partecipante terreno con un valore di qualità equivalente ai suoi terreni incorporati, possibilmente in pochi appezzamenti e di estensione adeguata e, nella misura in cui ciò è attuabile nel rispetto dell’uguaglianza, nella posizione in cui si trovavano i punti focali delle precedenti proprietà.

2. Un risarcimento in denaro può avvenire

a) per compensare piccole differenze di valore tra le vecchie e le nuove proprietà;

b) se è stato incorporato solo un piccolo terreno di scarso valore e manca un terreno adeguato per il rimpiazzo, in tal caso il risarcimento si misura in base al valore di mercato.

3. Se con l’accorpamento vengono realizzati altri miglioramenti del suolo, l’aumento di valore generato da questi viene considerato nella redistribuzione.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Parte Quinta: Diritto delle Cose - C. Miglioramenti Fondiari

1. Il progetto della nuova ripartizione deve essere reso pubblico secondo le disposizioni riguardanti il progetto e il preventivo dei costi (Art. 174) e sottoposto alla procedura di opposizione.

2. Dopo la risoluzione delle opposizioni, il piano definitivo di nuova ripartizione, insieme alla riorganizzazione delle servitù e dei diritti annotati e iscritti, deve essere presentato al Consiglio di Stato per l'approvazione.

3. Con l'approvazione della nuova ripartizione da parte del Consiglio di Stato, i nuovi terreni passano in proprietà delle persone a cui sono stati assegnati.

4. Contestualmente, le servitù, i diritti annotati e iscritti, che nel piano di nuova ripartizione sono indicati come permanenti, si trasferiscono sui nuovi terreni, mentre tutti gli altri cessano di esistere.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Parte Quinta: Diritto delle Cose - C. Miglioramenti Fondiari

1. Con l'iscrizione delle modifiche nei rapporti di proprietà e servitù dovute alla nuova assegnazione, il conservatore del registro fondiario procede anche al trasferimento dei diritti di pegno fondiario e degli oneri fondiari ai nuovi fondi assegnati (Art. 802 CC).

2. Per il trattamento nel registro fondiario delle ricomposizioni fondiarie, così come per gli altri miglioramenti fondiari ai sensi delle disposizioni di questa sezione, non possono essere addebitate tasse (Art. 954 comma 2 CC).

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Parte Quinta: Diritto delle Cose - C. Miglioramenti Fondiari

1. Per i contributi che la cooperativa richiede per coprire i costi dell'operazione di miglioramento del suolo, essa ha un diritto di pegno sugli immobili dei membri coinvolti che prevale su tutti i diritti di pegno registrati, senza necessità di registrazione (Art. 234).

2. Un proprietario terriero che contrae un prestito per pagare i suoi contributi di costo può concedere al creditore un diritto di pegno che prevale su tutti gli oneri registrati mediante registrazione nel libro fondiario (Art. 820 Codice Civile, Art. 75 e Art. 119 Regolamento del libro fondiario).

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Parte Quinta: Diritto delle Cose - C. Miglioramenti Fondiari

1. Sulle migliorie del suolo realizzate con contributi statali, oltre alle disposizioni del presente capitolo, si applicano le norme della legislazione speciale cantonale e federale, in particolare le disposizioni della legge sui contributi al miglioramento delle aziende agricole nel Cantone Appenzell A.Rh., della legge federale sull'agricoltura, nonché delle leggi federali sulla polizia forestale e sulla polizia delle costruzioni idrauliche.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinto Parte: Diritto delle Cose - C. Miglioramenti Fondiari

1. Le disposizioni di questa legge sulla ricomposizione fondiaria agricola possono essere applicate anche al terreno edificabile, qualora una costruzione adeguata renda necessaria la modifica dei confini (rettifica dei confini) oppure la fusione e la nuova assegnazione delle parcelle edificabili (lottizzazione).

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinto Parte: Diritto delle Cose - C. Miglioramenti Fondiari

1. Le controversie derivanti dall'impresa tra le parti saranno decise in primo grado dal Dipartimento dell'Edilizia e dell'Economia Pubblica.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinto Parte: Diritti Reali - F. Diritto Minerario

1. La disposizione sui giacimenti di minerali, carbone, petrolio, gas naturale e altri idrocarburi solidi, semisolidi, liquidi o gassosi e minerali per la produzione di energia atomica, così come sui depositi di sale, spetta al Cantone come diritto di sovranità.

2. L'autorità preposta al diritto di sovranità è il Consiglio di Stato.

3. Il Consiglio di Stato è in particolare competente per il rilascio delle autorizzazioni di ricerca e sviluppo, nonché per il rilascio delle concessioni di sfruttamento (concessioni minerarie).

4. L'amministrazione del diritto minerario può essere disciplinata più dettagliatamente mediante regolamento del Consiglio Cantonale.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinto Parte: Diritti Reali - G. Caccia e Pesca

1. Sull'esercizio della caccia e della pesca si applicano le leggi e i regolamenti pertinenti della Confederazione e del Cantone. L'accesso a terreni erbosi e pascoli altrui e ai boschi è consentito ai titolari del diritto di caccia e pesca solo nella misura in cui ciò possa avvenire senza danno per i proprietari terrieri. In caso di danni, è dovuto il risarcimento del danno (art. 699 CC).

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Quinto Parte: Diritto delle cose - H. Ipoteca fondiaria

1. Non sono pignorabili né ipotecabili i beni immobili del patrimonio amministrativo del Cantone, nonché dei Comuni e di altri enti di diritto pubblico cantonale (Legge federale sull’esecuzione forzata nei confronti dei Comuni e di altri enti di diritto pubblico cantonale).

2. I beni immobili del patrimonio di utilizzo di un Comune o di un ente di diritto pubblico cantonale possono essere ipotecati solo per finanziare spese necessarie alla loro sicurezza o all'incremento del rendimento, e solo con l'approvazione del Consiglio di Stato.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Quinto Parte: Diritto delle cose - H. Ipoteca fondiaria

1. Esiste un'ipoteca legale, che prevale su tutte le iscrizioni registrate, senza necessità di iscrizione

a) per i premi dovuti all'istituto cantonale di assicurazione contro gli incendi e i danni causati dagli elementi naturali, con una durata di due anni dalla loro scadenza;

b) per i contributi di diritto pubblico sulle proprietà immobiliari, edifici e altre opere di costruzione, relativi ai costi di realizzazione e ampliamento di strade e vie, miglioramenti del suolo, riunioni fondiarie, impianti fognari, opere di contenimento delle acque, per la durata di dieci anni decorrenti dalla distribuzione dei costi.

2. ...

3. La durata per la quale esiste il diritto di pegno si prolunga per la durata di una dilazione concessa, tuttavia non oltre due anni.

4. Il creditore può, senza pregiudizio del suo diritto di pegno legale, procedere anche con pignoramento o fallimento.

5. Fatto salvo il rispetto della tutela dei terzi in buona fede ai sensi dell'art. 836 cpv. 2 del Codice Civile per i diritti di pegno di importo superiore a 1'000 franchi.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Quinto Parte: Diritto delle cose - H. Ipoteca fondiaria

1. Il Consiglio di Stato regola la valutazione ufficiale.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Quinto Parte: Diritto delle cose - H. Ipoteca fondiaria

1. Il limite di carico per la costituzione di diritti di pegno immobiliare su terreni agricoli è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 73 e seguenti della legge federale sul diritto fondiario rurale.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Quinto Parte: Diritto delle cose - H. Ipoteca fondiaria

1. Le restrizioni esistenti alla disdetta del diritto cantonale sono abrogate.

2. Gli atti di debito (Schuldbriefe) emessi durante il periodo di validità delle restrizioni alla disdetta possono essere disdettati ai sensi dell'Art. 847 del Codice Civile Svizzero (ZGB).

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Quinta Parte: Diritto delle cose - I. Pegno su beni mobili - Primo Capitolo: Pegno su bestiame

1. Il Consiglio di Stato può autorizzare gli istituti di credito e le cooperative che si occupano della concessione di prestiti ad accettare un diritto di pegno sul bestiame senza trasferimento del possesso (pegno del bestiame, art. 885 CC).

2. Gli statuti e i regolamenti pertinenti di questi istituti necessitano dell'approvazione del Consiglio di Stato.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Quinta Parte: Diritto delle cose - I. Pegno su beni mobili - Primo Capitolo: Pegno su bestiame

1. Il pegno del bestiame senza trasferimento del possesso avviene mediante iscrizione in un registro ipotecario tenuto dall'ufficio delle esecuzioni.

2. Le modalità di tenuta del registro e le relative tasse sono specificate dal regolamento del Consiglio federale relativo al pegno del bestiame.

3. L'ufficio delle esecuzioni, in qualità di ufficio delle ipoteche, è soggetto alla supervisione del Tribunale superiore.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinta Parte: Diritto delle Cose - I. Pegno su Beni Mobili - Seconda Sezione: Commercio di Pegni

1. Chi intende esercitare l'attività di prestito su pegno (art. 907 e ss. CC) deve ottenere un'autorizzazione dal Consiglio di Stato.

2. L'autorizzazione può essere concessa solo a enti pubblici o di pubblica utilità o a persone che possano dimostrare un'ottima reputazione e che negli ultimi tre anni non siano falliti né abbiano subito esecuzioni infruttuose.

3. Il Consiglio di Stato può, se necessario, disporre un controllo sull'attività di prestito su pegno, esigere tasse e stabilire ulteriori norme.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinto Parte: Diritto delle Cose - K. Catasto

1. Ogni comune costituisce un distretto catastale, tuttavia due o più comuni possono unirsi per formare un distretto catastale.

2. La formazione di tali distretti catastali può essere disposta dal Consiglio di Stato con l'approvazione del Consiglio del Cantone, qualora ciò appaia necessario per un'organizzazione adeguata e una gestione competente dell'ufficio catastale.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Quinto Parte: Diritti reali - K. Registro fondiario

1. Il consiglio comunale elegge un conservatore del catasto e almeno un sostituto, che agisce sotto la propria responsabilità quando il conservatore del catasto è impedito o si trova in conflitto d'interessi. L'elezione del conservatore del catasto e dei suoi sostituti necessita dell'approvazione del consiglio di governo.

2. L'idoneità professionale dei conservatori del catasto e dei rispettivi sostituti deve essere dimostrata attraverso la formazione o l'esperienza pratica. Il consiglio di governo disciplina i dettagli con regolamento.

3. Gli uffici catastali devono essere dotati di personale tecnico e ausiliario sufficiente, in modo che l'assolvimento corretto di tutte le funzioni sia garantito in ogni momento.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinto Parte: Diritto delle Cose - K. Catasto

1. I comuni sostengono i costi della gestione del catasto e percepiscono le tasse catastali.

2. La tariffa delle tasse per la gestione del catasto è stabilita dal Consiglio cantonale.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinto Parte: Diritto delle Cose - K. Catasto

1. I uffici del registro fondiario sono soggetti alla supervisione del Consiglio di Stato.

2. Il Consiglio di Stato esercita la supervisione mediante la decisione dei ricorsi generali e speciali sul registro fondiario, tramite l'emissione di regolamenti e direttive di servizio, l'esecuzione di ispezioni anche nei comuni senza registro fondiario federale, nonché attraverso misure per eliminare le irregolarità nell'organizzazione e nella gestione dell'ufficio (art. 956 - 956b CC).

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinto Parte: Diritto delle Cose - K. Catasto

1. Il cantone è responsabile per tutti i danni che derivano dalla gestione del catasto.

2. Egli ha un diritto di regresso nei confronti del comune interessato e quest'ultimo nei confronti dei funzionari e impiegati dell'amministrazione del catasto, nonché degli organi di vigilanza diretta, ai quali è imputabile una colpa.

3. I comuni possono richiedere ai funzionari e agli impiegati dell'amministrazione del catasto un'adeguata garanzia (art. 955 CC).

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinto Parte: Diritto delle Cose - K. Catasto

1. Il Consiglio di Stato può disporre la procedura pubblica di rettificazione ai sensi dell'art. 976c CC in una determinata area. Regola i dettagli tramite ordinanza.

2-4 ...

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Quinto Parte: Diritto delle Cose - K. Catasto

1. I dati del registro principale consultabili senza prova di interesse ai sensi dell'art. 970 cpv. 2 del CC svizzero sono resi pubblicamente accessibili su Internet. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli attraverso un regolamento.

2. Il Consiglio di Stato disciplina attraverso un regolamento l'accesso ampliato ai dati del registro fondiario informatizzato mediante procedura di richiesta. L'accesso ai dati è gratuito per gli utenti autorizzati del Cantone, dei Comuni e di altre istituzioni che svolgono compiti pubblici.

3. ...

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Quinto Parte: Diritti reali - K. Registro fondiario

1. La tenuta dei registri immobiliari mediante l'informatica e il commercio elettronico per gli uffici del registro fondiario sono ammessi ai sensi della legislazione federale. Il consiglio di governo disciplina i dettagli tramite regolamento.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Quinto Parte: Diritti reali - K. Registro fondiario

1. Tutte le limitazioni della proprietà di diritto pubblico secondo il diritto cantonale, che impongono al proprietario una restrizione permanente nell'uso e nella disponibilità o un obbligo relativo all'immobile, devono essere annotate nel registro fondiario.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Sesta Parte: Diritto delle obbligazioni - A. Aste

1. Un'asta pubblica deve essere annunciata pubblicamente almeno otto giorni prima del suo svolgimento e deve tenersi alla presenza di almeno due persone nominate a tale scopo dal consiglio comunale, di cui una deve redigere il verbale.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Sesto Parte: Diritto delle Obbligazioni - A. Aste

1. All'inizio devono essere lette le condizioni d'asta. Per quanto riguarda gli immobili, una descrizione deve essere inclusa nelle condizioni d'asta, indicando se possibile la superficie, nonché un elenco completo di tutti i diritti e gli oneri.

2. Questi documenti devono essere esposti per la consultazione durante l'asta.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Sesta Parte: Diritto delle obbligazioni - A. Aste

1. Il venditore può recedere immediatamente dalla vendita se il pagamento non viene effettuato in contanti o secondo le condizioni dell'asta.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Sesta Parte: Diritto delle obbligazioni - A. Aste

1. Di ogni aumento deve essere redatto un verbale e conservato ufficialmente.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Sesta Parte: Diritto delle obbligazioni - A. Aste

1. Nelle aste di beni immobili, tutte le offerte devono essere iscritte nel verbale, mentre per quelle di beni mobili è sufficiente annotare solo l'offerta a cui viene aggiudicato l'oggetto.

II. Titolo: Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Sesta Parte: Diritto delle obbligazioni - A. Aste

1. Le disposizioni del CO e della LEF in materia di aste restano riservate.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Sesto Parte: Diritto delle Obbligazioni - B. Deposito

1. I luoghi di deposito sono, in tutti i casi in cui è prevista la custodia e non è designato un altro luogo in tale contesto o mediante decisione del Consiglio di Stato, le filiali delle banche svizzere e le casse di risparmio nel Cantone di Appenzello Esterno, che sono soggette alla legge bancaria.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Sesta Parte: Diritto delle Obbligazioni - C. Responsabilità per il Danno Causato da Funzionari e Impiegati dell'Ente Pubblico

1. Per i danni arrecati a terzi da funzionari, impiegati o membri dell'autorità del cantone, dei comuni e di altre persone giuridiche di diritto pubblico nell'esercizio illegittimo delle loro funzioni ufficiali, risponde l'ente pubblico.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Sesta Parte: Diritto delle Obbligazioni - C. Responsabilità per il Danno Causato da Funzionari e Impiegati dell'Ente Pubblico

1. Se funzionari, impiegati o membri dell'autorità hanno causato il danno con dolo o colpa grave, la comunità può rivalersi su di loro nella misura in cui ha prestato risarcimento danni, anche dopo la cessazione del rapporto di servizio.

2. Se si procede al regresso su più responsabili del danno, si applica l'art. 266.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Sesta Parte: Diritto delle Obbligazioni - C. Responsabilità per il Danno Causato da Funzionari e Impiegati dell'Ente Pubblico

1. Per i danni che i funzionari, dipendenti o membri di un ente pubblico hanno causato intenzionalmente o per grave negligenza allo stesso ente, essi sono responsabili nei suoi confronti.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Sesta Parte: Diritto delle Obbligazioni - C. Responsabilità per il Danno Causato da Funzionari e Impiegati dell'Ente Pubblico

1. Se il danneggiato ha acconsentito all'azione o omissione dannosa o se è tenuto a rispondere delle circostanze che hanno contribuito a causare o ad aumentare il danno; in particolare, se ha omesso di avvalersi di mezzi di ricorso o di altri rimedi legali per evitare il danno, il giudice può ridurre il diritto al risarcimento o respingerlo completamente.

2. Qualora il danno sia stato arrecato alla comunità, queste disposizioni si applicano analogamente, in particolare per quanto riguarda l'autorizzazione dell'autorità superiore nonché la sua approvazione o il tacito accordo del comportamento del funzionario o impiegato che ha causato il danno.

3. Inoltre, gli articoli 42, 43 e 44 del Codice delle Obbligazioni sono determinanti per la determinazione del danno, la definizione del risarcimento e i motivi di riduzione.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Sesta Parte: Diritto delle Obbligazioni - C. Responsabilità per il Danno Causato da Funzionari e Impiegati dell'Ente Pubblico

1. Se più autorità, membri delle autorità, funzionari o dipendenti hanno causato il danno attraverso una cooperazione consapevole, essi sono responsabili in solido.

2. In tutti gli altri casi, ciascuno di loro è responsabile per la quota corrispondente al grado della sua colpa.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Sesta Parte: Diritto delle Obbligazioni - C. Responsabilità per il Danno Causato da Funzionari e Impiegati dell'Ente Pubblico

1. Restano riservate le disposizioni di responsabilità del diritto federale.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Sesta Parte: Diritto delle Obbligazioni - C. Responsabilità per il Danno Causato da Funzionari e Impiegati dell'Ente Pubblico

1. Se una persona ha subito danni, senza propria colpa, durante il legittimo esercizio del potere statale per motivi di pubblica utilità, essa ha diritto a richieste di risarcimento nei confronti dello Stato, nella misura in cui tali richieste derivano da un'applicazione corrispondente dei principi della legge sull'espropriazione forzata.

II. Titolo: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Sesta Parte: Diritto delle Obbligazioni - D. Contratto Collettivo Normale di Lavoro

1. Il Consiglio di Stato emette un contratto collettivo di lavoro per i lavoratori domestici.

III. Titolo: Disposizioni transitorie - A. Regime patrimoniale coniugale

1. Un contratto matrimoniale valido stipulato prima dell'entrata in vigore del Codice Civile Svizzero (ZGB) mantiene la sua validità anche dopo tale data, ma ha effetto nei confronti di terzi dopo l'entrata in vigore del ZGB solo a condizione che sia stato presentato al Consiglio di Stato per la registrazione nel registro dei regimi patrimoniali prima di tale momento (Art. 10 Titolo Finale ZGB).

III. Titolo: Disposizioni transitorie - A. Regime patrimoniale coniugale

1. I matrimoni esistenti al momento dell'entrata in vigore del Codice civile (ZGB) rimangono disciplinati, per quanto riguarda i rapporti tra i coniugi, dalla normativa precedente, ad eccezione delle disposizioni concernenti il regime patrimoniale straordinario, i beni personali e il contratto matrimoniale.

2. Mediante la presentazione di una dichiarazione scritta congiunta al Consiglio di Stato per conto del registro dei regimi patrimoniali, i coniugi possono sottoporre i loro rapporti giuridici reciproci al nuovo diritto, sia per l'intera durata del matrimonio, sia a partire da un determinato momento (Art. 9 Titolo finale ZGB).

III. Titolo: Disposizioni Transitorie - B. Diritti Ipotecari

1. I Zedel e i Handwechselzedel esistenti al momento dell'entrata in vigore del Codice Civile Svizzero (ZGB) rimangono in vigore e, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 273, sono soggetti alle disposizioni della Legge cantonale sui Zedel del 30 aprile 1882 (articolo 22 delle disposizioni finali del ZGB).

2. Con accordo libero, le parti possono in qualsiasi momento trasformare i Zedel esistenti nonché le Gülten, costituite sulla base del diritto federale o di precedenti diritti cantonali, in forme di pegno del nuovo diritto.

III. Titolo: Disposizioni Transitorie - B. Diritti Ipotecari

1. Un avanzamento dei titoli posteriori per effetto di legge al momento del pagamento o dell'estinzione di un titolo anteriore non ha più luogo. Rimangono riservati accordi speciali espressamente contenuti nel titolo.

III. Titolo: Disposizioni Transitorie - C. Diritto Fondiario

1. Fino all'introduzione del registro fondiario, alle iscrizioni e cancellazioni nei precedenti protocolli di trasferimento di proprietà, servitù e pegno presso le cancellerie comunali viene attribuito effetto di registro fondiario riguardo all'origine, trasferimento, modifica e cessazione dei diritti reali (Art. 48 titolo finale CC).

2. Tuttavia, in ogni circondario del registro fondiario, anche prima dell'introduzione del registro fondiario, è necessario condurre il giornale secondo il formulario federale ai sensi dell'Art. 948 CC e secondo le disposizioni del regolamento relativo al registro fondiario.

III. Titolo: Disposizioni Transitorie - C. Diritto Fondiario

1. Il libro fondiario è istituito sulla base del rilevamento ufficiale.

2. Il momento dell'istituzione per ciascun comune è determinato dal consiglio di governo.

III. Titolo: Disposizioni Transitorie - C. Diritto Fondiario

1. Le ulteriori istruzioni necessarie per l'introduzione del registro fondiario vengono emanate dal Consiglio di Stato nel rispetto delle disposizioni federali.

III. Titolo: Disposizioni Transitorie - C. Diritto Fondiario

1. I beni immobili, che appartengono al patrimonio amministrativo del Cantone, del Comune o di qualsiasi altra corporazione di diritto pubblico, sono inseriti nel registro fondiario al momento della sua istituzione.

2. La decisione sull'iscrizione di beni immobili ad uso comune, qualora non sia necessaria secondo l'art. 944 cpv. 2 CC (Costituzione di diritti reali), è di competenza del Consiglio di Stato.

III. Titolo: Disposizioni transitorie - Dbis. Diritto di protezione dei minori e degli adulti

1. Già prima dell'entrata in vigore della modifica degli articoli 37-70 del 20 febbraio 2012, i membri della nuova autorità di protezione dei minori e degli adulti, le persone dei servizi professionali e le assistenze professionali possono essere assunte. Essi possono consultare i fascicoli delle misure esistenti, nonché dei procedimenti pendenti nell'ambito del nuovo diritto di protezione dei minori e degli adulti.

III. Titolo: Disposizioni transitorie - E. Abrogazione del diritto cantonale

1. Con l'entrata in vigore di questa legge, sono abrogate le disposizioni del diritto cantonale che siano in contrasto con essa. In particolare, sono abrogate

1. Legge del 30 aprile 1911 concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero per il Cantone di Appenzello A.Rh.[67];

2. Ordinanza cantonale di introduzione alla Legge Federale sulla revisione dei titoli XXIV-XXXIV del Codice delle Obbligazioni, del 18 dicembre 1936, per il Cantone di Appenzello A.Rh.[68];

3. Legge del 29 aprile 1906 concernente il diritto dei comuni di adottare regolamenti edilizi[69];

4. Ordinanza del 27 dicembre 1917 concernente l'attuazione della legislazione federale sui diritti d'acqua nel Cantone di Appenzello A.Rh.[70];

5. Ordinanza di introduzione del 15 febbraio 1965 alla Legge Federale del 19 dicembre 1963 sulla modifica della quarta parte del Codice Civile (Comproprietà e proprietà per piani)[71];

6. Ordinanza di introduzione alla Legge Federale sui cartelli e organizzazioni simili del 20 dicembre 1962[72];

7. Ordinanza di introduzione alla Legge Federale sul contratto di vendita a rate e il contratto di anticipo del 23 marzo 1962[73];

8. Art. 40 cpv. 1 della Legge del 27 aprile 1941 sull'introduzione e applicazione del Codice Penale Svizzero e sul diritto penale cantonale per il Cantone di Appenzello A.Rh.[74];

9. Art. 50k cpv. 3 della Legge del 27 aprile 1958 sulle imposte dirette per il Cantone di Appenzello A.Rh.[75];

10. Art. 7 del Regolamento del 22 marzo 1952 concernente l'assistenza alle persone con problemi di alcolismo[76].

III. Titolo: Disposizioni transitorie - F. Disposizione finale

1. Questa legge entra in vigore con l'accettazione da parte della Landsgemeinde.

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