Ordinanza sulla tariffa degli avvocati - Ambito di applicazione
Indice delle disposizioni (28)
Testo normativo (28 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina i compensi per l'assistenza e la rappresentanza legale negli atti civili, penali e nei procedimenti amministrativi.
1. Il regolamento si applica sia alle autorità che agli avvocati e alle avvocate; in particolare, la decisione delle autorità in merito ai costi è vincolante per le parti.
2. È consentito un accordo reciproco per la remunerazione basata sul tempo impiegato in casi diversi da quelli previsti dal regolamento.
3. Si può derogare alle indennità previste da questo regolamento se risultano in un evidente dislivello rispetto agli sforzi effettivamente compiuti.
1. L'indennità si compone di un onorario e delle spese vive.
2. L'IVA viene addebitata come supplemento.
1. Il calcolo dei costi contiene le basi di calcolo e le disposizioni regolamentari applicate.
2. Le autorità determinano l'indennizzo a discrezione, qualora non sia stato loro presentato un calcolo dei costi o questo risulti insufficiente.
1. Superando l'avvocato o l'avvocatessa l'onorario medio, devono giustificarlo nel conto delle spese.
2. Se l'autorità scende al di sotto dell'onorario medio, deve giustificarlo nella sua decisione.
1. I conti delle spese possono essere sottoposti alla Commissione di Sorveglianza degli Avvocati per la valutazione.
2. Alle parti può essere presentata una proposta per la determinazione dell'indennizzo, previo ottenimento dei documenti e delle informazioni necessarie.
3. La valutazione avviene gratuitamente; eccezionalmente, in particolare in caso di ricorso abusivo alla commissione o di chiara sovrafatturazione, può essere applicata una tassa statale.
4. Gli accordi arbitrali prima della fatturazione sono nulli.
1. Gli onorari sono determinati
a) in base al valore della controversia
b) in modo forfettario oppure
c) in base al tempo impiegato.
1. La determinazione in base al valore della controversia si applica nei procedimenti civili e nei ricorsi amministrativi con un valore della controversia determinato o determinabile.
1. Il compenso medio si compone di un importo fisso e di una percentuale del valore della controversia.
2. È pari per un valore della controversia di
a) fino a Fr. 5 000.-: Fr. 500.- + 30,0%
b) oltre Fr. 5 000.- fino a Fr. 20 000.-: Fr. 1 230.- + 15,4%
c) oltre Fr. 20 000.- fino a Fr. 50 000.-: Fr. 1 850.- + 12,3%
d) oltre Fr. 50 000.- fino a Fr. 100 000.-: Fr. 3 600.- + 8,8%
e) oltre Fr. 100 000.- fino a Fr. 500 000.-: Fr. 9 100.- + 3,3%
f) oltre Fr. 500 000.- fino a Fr. 1 000 000.-: Fr. 12 600.- + 2,6%
g) oltre Fr. 1 000 000.- fino a Fr. 2 000 000.-: Fr. 15 600.- + 2,3%
h) oltre Fr. 2 000 000.-: Fr. 37 600.- + 1,2%
3. Il compenso comprende gli sforzi pre-processuali e un eventuale procedimento di mediazione.
1. Nel procedimento sommario l'onorario medio si riduce al 10-50 percento.
2. Resta riservato l'art. 68 comma 1 del Regolamento sulle tasse del Codice federale di esecuzione e fallimento.
1. L'onorario medio può essere ridotto o aumentato fino a un quarto per tener conto di circostanze particolari.
2. Tra le circostanze particolari si considerano, in particolare
a) l'importanza fondamentale e la difficoltà di un caso,
b) le condizioni economiche delle parti coinvolte,
c) il tempo necessario,
d) la rappresentanza di più parti,
e) gli sforzi straordinari pre-processuali.
1. Al compenso medio possono essere applicati supplementi per
a) la partecipazione ad un'ulteriore udienza come istruzione peritale, assunzione di prove o udienza conclusiva,
b) una istanza aggiuntiva e significativa richiesta o autorizzata dall'autorità,
c) un processo eccezionalmente complicato,
d) misure cautelari nel processo principale,
e) negoziati transattivi complessi.
2. Il singolo supplemento ammonta al 10 al 40 percento del compenso base. I supplementi non devono generalmente superare il compenso base complessivamente.
1. La determinazione forfettaria si applica
a) * nelle questioni matrimoniali e di parentela e nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti,
b) nel procedimento penale,
c) dinanzi al tribunale superiore in materia amministrativa.
2. Nelle questioni matrimoniali e di parentela e nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti, così come nel procedimento penale, l'avvocato o l'avvocata può determinare l'onorario in base al tempo impiegato.
1. In materia di cause matrimoniali e familiari e nel settore della protezione di minori e adulti, il compenso è forfettario e varia da Fr. 1.200.- a Fr. 6.500.-.
2. Per le misure cautelari può essere applicato un supplemento dal 10 al 40 percento.
3. La tariffa forfettaria include gli sforzi pre-processuali e un eventuale procedimento di mediazione.
1. Nel procedimento penale, il compenso per la difesa degli imputati o la rappresentanza delle parti lese è forfettario
a) fino a Fr. 3 000.-, se il procedimento viene risolto mediante un'ordinanza penale o di abbandono,
b) da Fr. 1 000.- a Fr. 6 500.-, se decide il tribunale cantonale.
2. Il compenso forfettario per la rappresentanza in giudizio include gli sforzi nel procedimento d'inchiesta.
1. Nel procedimento dinanzi al Tribunale Superiore in materia amministrativa, l'onorario è forfettario e varia da Fr. 1 000.- a Fr. 10 000.-.
2. In procedimenti eccezionalmente complessi, l'onorario può essere aumentato della metà.
3. Resta riservato l'art. 8.
1. All'interno del quadro stabilito per un compenso forfettario, l'onorario è determinato in base alle circostanze particolari del caso.
2. In considerazione si prendono, in particolare
a) la natura e l'entità degli sforzi,
b) la difficoltà del caso,
c) le condizioni economiche delle parti coinvolte.
1. La determinazione in base al tempo impiegato si applica
a) nei procedimenti civili, quando il valore della controversia non è determinabile o è difficile da stabilire e una tariffa forfettaria è esclusa,
b) * nel procedimento davanti al tribunale delle misure coercitive e nell'istanza di reclamo penale[5],
c) nel caso dell'articolo 13, paragrafo 2, nonché nei casi per i quali il presente regolamento non prevede una disposizione specifica.
2. L'impegno non necessario è escluso.
1. L'onorario medio è di Fr. 200.- all'ora.
2. Può essere ridotto o aumentato fino a un quarto per tener conto delle circostanze particolari.
3. Nella liquidazione del regime patrimoniale può essere aumentato per richieste di
a) oltre Fr. 250 000.- a Fr. 300.-
b) oltre Fr. 500 000.- a Fr. 350.-
c) oltre Fr. 1 000 000.- a Fr. 400.-
1. Se l'onorario è stato calcolato in base al valore della causa o forfettario, esso ammonta per la procedura di ricorso
a) nel procedimento scritto dal 20 al 50 percento,
b) nel procedimento con udienza orale dal 40 al 75 percento.
1. Nel procedimento civile ordinario, il compenso per una fase del procedimento è
a) per il procedimento di conciliazione fino al 20 percento,
b) per lo scambio di documenti fino al 75 percento,
c) per l'udienza fino al 50 percento,
d) per il procedimento di ricorso con udienza fino al 90 percento.
2. In altri procedimenti si procede a una riduzione adeguata.
3. I costi aggiuntivi di un cambio di avvocato sono a carico del cliente.
1. Tra le spese vive rientrano in particolare i costi necessari per i viaggi, le spedizioni, i servizi di telecomunicazione e le copie.
2. Possono essere calcolati
a) Fr. -.70 per copia,
b) il costo del biglietto ferroviario di 1ª classe,
c) Fr. -.70 per chilometro per l’utilizzo di un’automobile.
3. I costi per le copie dei propri atti, l'acquisto di letteratura specialistica e l'utilizzo di banche dati giuridiche sono compensati dal compenso.
1. Lo Stato risarcisce l'assistenza legale gratuita e la difesa d'ufficio secondo il tempo necessario.
2. Rimborsa le spese vive.
1. L'onorario ammonta a CHF 200.- l'ora più IVA.
2. Non è complessivamente superiore all'onorario da determinare in base al valore della controversia o forfettariamente[9].
1. La concessione del patrocinio legale gratuito o della difesa d'ufficio ha effetto retroattivo al momento della presentazione della domanda.
2. Di regola, gli sforzi compiuti precedentemente non vengono compensati.
1. L'indennizzo sarà erogato al termine del procedimento e previa opportuna rendicontazione.
2. Nel rendiconto devono essere dettagliatamente elencati e sommariamente giustificati il tempo impiegato e le spese sostenute.
3. Nei procedimenti molto complessi possono essere effettuati pagamenti parziali su specifica richiesta.
1. I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento devono essere valutati secondo il diritto precedente.
2. I procedimenti di ricorso avviati dopo l'entrata in vigore possono essere valutati secondo il nuovo diritto.
3. L'indennizzo per il patrocinio legale gratuito e la difesa d'ufficio è disciplinato dalla legge vigente al momento della sua concessione.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.
2. Sostituisce i regolamenti del 2 dicembre 1957 sulle tariffe degli avvocati nei procedimenti giudiziari (tariffa avvocati) e del 10 agosto 1993 sulle indennità per l'assistenza legale gratuita e la difesa d'ufficio.