Legge sulla cassa pensioni di AR (PKG) - Nome, Forma Giuridica e Sede (PKG)
Indice delle disposizioni (25)
Testo normativo (25 Articoli)
1. Con il nome Cassa Pensione AR esiste, ai sensi dell'art. 108 KV, un istituto di previdenza di diritto pubblico gestito secondo principi attuariali, dotato di personalità giuridica propria. La sua sede è a Herisau.
1. La Cassa Pensione AR serve alla previdenza professionale degli assicurati contro le conseguenze economiche della vecchiaia, della morte e dell'invalidità.
1. Sono affiliati per legge alla Cassa Pensioni AR
a) i dipendenti e i membri delle autorità del Cantone;
b) il personale degli enti pubblici autonomi del Cantone, inclusi il Consorzio Ospedaliero Appenzello Esterno e AR Informatik AG;
c) i docenti delle scuole pubbliche.
2. Mediante contratto, è possibile affiliarsi ulteriormente personale alla Cassa Pensioni AR. La condizione è che il rispettivo datore di lavoro svolga principalmente funzioni pubbliche nel Cantone.
1. La cassa pensione AR è gestita secondo il principio della capitalizzazione completa.
2. Fornisce prestazioni di vecchiaia sulla base del risparmio accumulato (primato dei contributi).
3. Fornisce prestazioni in caso di invalidità e decesso prima del pensionamento sulla base dello stipendio assicurato (primato delle prestazioni).
4. Per gli assicurati obbligatoriamente affiliati alla cassa pensione AR per legge, si applica l'assicurazione standard. Nei contratti di adesione possono essere offerte assicurazioni diverse.
1. L'assicurazione standard si basa su un piano contributivo, finanziato complessivamente al 44% dai contributi degli assicurati e al 56% dai contributi dei datori di lavoro.
1. Il salario annuo assicurato è la base per la determinazione dei contributi annui e dei contributi di risanamento.
2. Esso corrisponde al salario annuo ai sensi della Legge federale sulle assicurazioni per la vecchiaia e per i superstiti, diminuito delle componenti salariali occasionali e della deduzione di coordinamento ai sensi della LPP. Per i lavoratori a tempo parziale, la deduzione di coordinamento si riduce proporzionalmente.
3. La commissione amministrativa determina quali componenti salariali occasionali possono essere detratte dal salario annuo.
4. Il salario annuo massimo assicurabile corrisponde al massimo della classe di stipendio 20 secondo il Regolamento sugli stipendi.
1. I contributi annuali sono costituiti dai contributi di risparmio, di rischio e dai costi amministrativi.
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4. La commissione di amministrazione stabilisce i contributi annuali nel rispetto delle disposizioni di legge nel regolamento previdenziale. Le nuove determinazioni possono essere effettuate solo all'inizio di un anno e devono essere pubblicate almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore.
5. ...
1. I contributi di risparmio servono all'accumulazione del capitale di risparmio.
2. Nella assicurazione standard i contributi di risparmio ammontano in percentuale del salario annuo assicurato
Età | Assicurato | Datore di lavoro
--- | --- | ---
18 - 19 | 2,8 - 5,2 % | 4,2 - 7,8 %
20 - 24 | 3,8 - 6,2 % | 5,7 - 9,3 %
25 - 29 | 4,8 - 7,2 % | 7,2 - 10,8 %
30 - 34 | 5,8 - 8,2 % | 8,7 - 12,3 %
35 - 39 | 6,8 - 9,2 % | 10,2 - 13,8 %
40 - 44 | 7,6 - 10,0 % | 11,4 - 15,0 %
45 - 49 | 8,6 - 10,6 % | 12,9 - 15,9 %
50 - 54 | 9,2 - 11,2 % | 13,8 - 16,8 %
55 - 59 | 9,8 - 11,8 % | 14,7 - 17,7 %
60 - 65 | 10,4 - 12,4 % | 15,6 - 18,6 %
66 - 70 | 5,6 - 8,8 % | 8,4 - 13,2 %
1. I contributi di rischio servono al finanziamento delle prestazioni in caso di invalidità e decesso. Possono includere una quota per finanziare un tasso di conversione più alto.
2. Nella assicurazione standard, il contributo di rischio per assicurati e datori di lavoro ammonta complessivamente a un massimo del 4% del salario annuo assicurato.
1. La cassa pensioni AR richiede un contributo adeguato per coprire i costi di amministrazione.
2. L'ammontare del contributo è determinato sulla base dei costi di amministrazione dell'ultimo rendiconto operativo e tenendo conto del preventivo dell'anno di riscossione.
1. In caso di risanamento, la cassa pensioni AR può stabilire e riscuotere un contributo di risanamento temporaneo sulla base di un piano di risanamento elaborato dall'esperto di previdenza professionale. I datori di lavoro devono sostenere almeno il 50% delle misure di risanamento complessive, includendo l'eventuale diminuzione o mancata remunerazione dei risparmi accumulati dagli assicurati.
2. Il piano di risanamento deve essere comunicato ai datori di lavoro e agli assicurati almeno sei mesi prima della prima riscossione dei contributi di risanamento.
1. Se cambiano le basi del diritto federale per la determinazione dei contributi, la commissione di amministrazione adotta misure adeguate per evitare o attenuare difficoltà immediate per gli assicurati o i datori di lavoro.
2. A tal fine, la commissione di amministrazione può derogare, in particolare, alla detrazione di coordinamento ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 e al quadro contributivo ai sensi dell'art. 7a cpv. 2.
1. La Commissione di Amministrazione stabilisce le prestazioni nel regolamento previdenziale. Deve essere garantito che le prestazioni minime previste dalla LPP siano fornite in ogni caso.
1. Gli organi della Cassa Pensione AR sono
a) la commissione di gestione
b) la direzione
c) l'organo di revisione
1. La Commissione di Amministrazione è l'organo supremo della cassa pensioni AR. Essa esercita la direzione generale, garantisce l'adempimento dei compiti legali, definisce gli obiettivi strategici e i principi, nonché i mezzi necessari per il loro adempimento nel quadro di questa legge.
2. La Commissione di Amministrazione stabilisce l'organizzazione della cassa pensioni AR, assicura la sua stabilità finanziaria e supervisiona la gestione aziendale. Emette i regolamenti necessari, in particolare in materia di previdenza, investimenti, accantonamenti tecnici, organizzazione e elezione dei membri della commissione.
1. La commissione di amministrazione è composta da otto o dieci membri, che devono essere assicurati presso il fondo pensione AR. Si compone per metà di rappresentanti dei lavoratori e per metà di rappresentanti dei datori di lavoro.
2. Il direttore o la direttrice finanziaria partecipa alla commissione di amministrazione come rappresentante dei datori di lavoro di diritto.
3. La commissione di amministrazione si costituisce da sola. Se la presidenza è occupata da un rappresentante dei lavoratori, la vicepresidenza è riservata a un rappresentante dei datori di lavoro e viceversa.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. La decisione finale cambia ogni anno di mandato tra la parte dei datori di lavoro e quella dei lavoratori. Le decisioni per circolazione sono ammesse.
1. Per l'elezione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori, la commissione amministrativa suddivide gli assicurati in collegi elettorali. Essa provvede a una ripartizione il più possibile equilibrata degli assicurati tra i collegi elettorali.
2. Nel regolamento elettorale, stabilisce le modalità per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori e dei rappresentanti dei datori di lavoro nei vari collegi elettorali.
3. La durata del mandato è di quattro anni.
1. Il Direttore o la Direttrice è responsabile della gestione corrente della cassa pensioni AR. Egli o ella è subordinato/a alla commissione amministrativa e partecipa alle sue riunioni con funzione consultiva.
2. I rapporti di lavoro del Direttore o della Direttrice e del restante personale della cassa pensioni AR sono disciplinati dalla legge cantonale sul personale. La commissione amministrativa può emanare disposizioni divergenti nei casi previsti dalla LPP.
1. La commissione amministrativa incarica un revisore riconosciuto di effettuare la verifica annuale della gestione, della contabilità e degli investimenti patrimoniali in conformità alle disposizioni della LPP.
1. Il Consiglio Cantonale prende atto annualmente del rapporto annuale e del bilancio annuale nell'ambito della sua supervisione superiore.
1. Le indennità di adeguamento al costo della vita, approvate fino al 31 dicembre 1993 dal Consiglio di Governo a carico dei datori di lavoro e da corrispondere a vita, sono compensate dai datori di lavoro con un'unica sovvenzione calcolata al 31 dicembre 2014 da un esperto in previdenza professionale secondo i principi attuariali.
1. I datori di lavoro affiliati effettuano, a partire dal 1° gennaio 2018, un contributo unico per ridurre la diminuzione delle prestazioni sulle future rendite di vecchiaia. Il contributo ammonta a un massimo di 15.000 franchi per persona assicurata.
1. La commissione di gestione adegua gradualmente il finanziamento dell'assicurazione standard al nuovo piano contributivo.
2. Per il raggiungimento del rapporto di finanziamento ai sensi dell'art. 5 si applica un termine di attuazione di due anni dall'entrata in vigore della revisione parziale.
1. Le controversie tra la Cassa pensioni AR, i datori di lavoro e le persone aventi diritto sono decise dal Tribunale Superiore. Su richiesta della persona avente diritto, la Cassa pensioni AR deve esprimere per iscritto il suo punto di vista e motivarlo.
2. La procedura è disciplinata dalla LPP e dalla legge sulla giustizia amministrativa.
1. Questa legge entra in vigore il 1º gennaio 2014.