Regolamento sull'indennità per inconvenienti, spese, servizio di picchetto e orario di lavoro straordinario (REIS) - Ambito di applicazione (REIS)
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
1. Il regolamento si applica ai dipendenti dell'amministrazione cantonale, incluse le istituzioni e le imprese dipendenti, nonché i tribunali.
1bis. Salvo diversa disposizione speciale, il regolamento si applica anche ai dipendenti delle istituzioni e delle imprese autonome del Cantone.
2. Inoltre, costituisce la base per il rimborso delle spese paragonabili sostenute da terzi che operano per conto del Cantone.
1. L'indennizzo per indennità, spese, servizio di picchetto e orario di lavoro straordinario in aggiunta al BVO avviene sulla base di questo regolamento.
2. Gli indennizzi vengono generalmente calcolati mensilmente e corrisposti insieme al pagamento dello stipendio.
3. I crediti derivanti dai servizi stagionali possono essere liquidati alla fine della prestazione lavorativa.
1. Il diritto all'indennizzo richiede l'approvazione da parte della direzione dell'unità organizzativa. I documenti approvati devono essere trasmessi all'ufficio paghe.
1. Per servizi aggiuntivi vengono corrisposte le seguenti indennità
1. Custodi e personale tecnico: 20.-/settimana
2. Personale servizio invernale: 85.-/settimana
3. Direzione servizio invernale: 400.-/settimana
4. Servizio di reperibilità della Procura: 25.-/24 ore
5. * Servizio di presenza presso l'istituto penitenziario di Gmünden: 25.-/24 ore
1. In caso di orario di lavoro straordinario, viene corrisposto un indennizzo di Fr. 7.- per ogni ora di lavoro effettuata o iniziata.
2. In aggiunta, viene concessa una compensazione in termini di tempo del 20% sulle ore straordinarie effettuate. Il supplemento deve essere accreditato al saldo delle ore straordinarie.
3. Le unità organizzative con piani di servizio stabiliscono nel piano l'inizio e la fine del servizio di reperibilità e dell'orario di lavoro straordinario.
1. Per i viaggi di servizio con i mezzi pubblici vengono rimborsati i costi effettivi dei biglietti, a condizione che non sia possibile né ragionevole acquistare il biglietto tramite il datore di lavoro. In caso di frequenti viaggi di servizio, vengono inoltre rimborsati i costi annuali per un abbonamento metà prezzo.
2. Alle responsabili e ai responsabili delle unità organizzative e ai loro sostituti viene rimborsato un biglietto di 1ª classe. Se altri dipendenti viaggiano insieme ai dirigenti, anche a loro viene rimborsato un biglietto di 1ª classe.
1. Per i viaggi di servizio, se possibile, devono essere utilizzati i veicoli di servizio cantonali o altre offerte di veicoli messi a disposizione dal Cantone. In questi casi, non viene corrisposto alcun indennizzo.
2. Per i viaggi di servizio effettuati con veicoli privati, tutti i costi (inclusi i costi di parcheggio) vengono compensati con un'indennità chilometrica forfettaria proporzionale secondo le seguenti tariffe
a) Auto: 70 Rp./km
b) Moto: 40 Rp./km
c) Ciclomotore: 30 Rp./km
3. Per i viaggi all'interno del Cantone e dei comuni limitrofi, di norma, sono determinanti i chilometraggi secondo la tabella delle distanze in allegato. In casi particolari, possono essere rimborsati i chilometri effettivamente percorsi secondo il registro di marcia.
4. Il diritto all'indennità chilometrica esiste a partire dal luogo di residenza. Se il luogo di residenza si trova al di fuori del Cantone, viene indennizzato solo il tragitto a partire dal confine cantonale.
5. I costi di un incidente stradale durante un viaggio di servizio, che non sono coperti da un'assicurazione (inclusa la perdita di bonus), sono a carico del Cantone, a condizione che non vi sia comportamento gravemente negligente.
1. Per i viaggi di servizio al di fuori del territorio cantonale, di norma vengono rimborsati solo i costi dei mezzi di trasporto pubblici. Se viene utilizzato volontariamente un veicolo, il Cantone non copre i costi degli incidenti ai sensi dell'art. 7 c. 5.
2. Se in via eccezionale viene autorizzato l'uso del veicolo privato per viaggi di servizio al di fuori del Cantone e dei comuni limitrofi, vengono risarciti i chilometri effettivamente percorsi. Si applicano le tariffe forfettarie ai sensi dell'art. 7 c. 2.
1. Per il parcheggio su aree statali, i costi di affitto vengono compensati con un'indennità forfettaria di CHF 20.- al mese su base proporzionale, se il veicolo privato deve essere utilizzato per spostamenti di servizio a causa di turni, reperibilità o servizio invernale, o in media almeno tre giorni lavorativi a settimana.
1. In caso di impegno di servizio fuori sede, vengono erogate le seguenti indennità forfettarie per i pasti (cibo e bevande)
a) * Fr. 8.- per la colazione, se l'inizio del lavoro è prima delle 6.00;
b) * Fr. 30.- per il pranzo;
c) * Fr. 30.- per la cena, se il rientro avviene dopo le 20.00.
2. In casi eccezionali giustificati, possono essere rimborsate spese superiori.
1. Altre spese per necessità di servizio vengono rimborsate in base alle spese effettive documentate.
2. L'acquisto di beni o mezzi di lavoro non può essere rendicontato tramite le spese.
1. I collegamenti di rete privati messi a disposizione per l'uso professionale devono essere compensati in caso di necessità dimostrata e utilizzo regolare. Ciò riguarda in particolare i collegamenti di rete di dipendenti con servizio di reperibilità, emergenze, maggioranza di servizio esterno o senza una postazione di lavoro fissa.
2. L'uso professionale approvato dall'autorità di assunzione viene compensato proporzionalmente con un importo forfettario di Fr. 20.- mensili. Per ogni persona viene compensato solo un collegamento di rete.
3. Con il compenso per il collegamento di rete si considera compensato anche l'uso di dispositivi privati come telefono, cellulare, tablet, PC, notebook, fax, stampante ecc.
1. Per servizi aggiuntivi si corrispondono le seguenti indennità
a) Esercizio di una funzione dirigenziale fino al grado di servizio Wm: 220.- /mese
b) Funzioni speciali: 150.- /mese
2. Se la funzione viene esercitata a tempo parziale, il diritto si riduce in proporzione al grado di occupazione.
1. L'indennità per il servizio di pronta reperibilità (servizio di picchetto) al di fuori dell'orario di lavoro regolare ammonta a: Fr. 25.- /24 ore.
1. Le ore di riposo in base all'art. 5 paragrafo 2 vengono concesse per i tempi di lavoro dalle 22:00 alle 06:00.
1. Per i viaggi di servizio con mezzi pubblici, ai membri del personale di grado viene rimborsato un biglietto di 1ª classe. Se altri membri della polizia cantonale viaggiano insieme ai membri del personale di grado, anche a loro viene rimborsato un biglietto di 1ª classe.
2. Il comando di polizia può stabilire nelle rispettive convocazioni indennità forfettarie per incarichi di servizio speciali.
1. Se il veicolo privato deve essere utilizzato regolarmente per viaggi di servizio, si applicano i seguenti criteri di rimborso
a) per il personale nell'educazione stradale: 340.- /mese
b) per gli altri membri della polizia: 34.- /mese
2. I singoli viaggi di servizio con veicoli privati vengono rimborsati secondo l'art. 7.
3. Per i viaggi ordinati all'interno del territorio cantonale e dei comuni limitrofi, i chilometri percorsi effettivamente vengono rimborsati secondo l'annotazione nel piano di servizio.