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142.21 PG CH-AR

Art. 32 Legge sul personale (PG) - Assenza ingiustificata o abbandono del posto di lavoro

2. Sezione: Inizio, Cessazione e Modifica del Rapporto di Lavoro - III. Licenziamento - in Particolare
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Art. 32 PG · Assenza ingiustificata o abbandono del posto di lavoro

1. Se l'impiegata o l'impiegato non inizia il lavoro senza un motivo valido o se ne va senza preavviso, il datore di lavoro può chiedere un risarcimento pari a un quarto dello stipendio mensile; inoltre, il Cantone ha diritto al risarcimento di ulteriori danni.

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