142.21
PG
CH-AR
Art. 32 Legge sul personale (PG) - Assenza ingiustificata o abbandono del posto di lavoro
2. Sezione: Inizio, Cessazione e Modifica del Rapporto di Lavoro - III. Licenziamento - in Particolare
Art. 32 PG · Assenza ingiustificata o abbandono del posto di lavoro
1. Se l'impiegata o l'impiegato non inizia il lavoro senza un motivo valido o se ne va senza preavviso, il datore di lavoro può chiedere un risarcimento pari a un quarto dello stipendio mensile; inoltre, il Cantone ha diritto al risarcimento di ulteriori danni.