142.21
PG
CH-AR
Art. 3 Legge sul personale (PG) - Rapporto di lavoro di diritto pubblico
1. Sezione: Disposizioni Generali - II. Diritto Applicabile
Art. 3 PG - Rapporto di lavoro di diritto pubblico · Rapporto di lavoro di diritto pubblico
1. I rapporti di lavoro sono di diritto pubblico. Essi sono regolati dalla presente legge, dai relativi regolamenti di attuazione, dai contratti collettivi di lavoro eventualmente concordati e dal diritto federale superiore.
2. Nella misura in cui la presente legge e i relativi regolamenti di attuazione non dispongano diversamente, si applicano mutatis mutandis le disposizioni pertinenti del Codice delle obbligazioni.
3. Il Consiglio di governo regola i rapporti di lavoro degli apprendisti.