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142.21 PG CH-AR

Art. 3 Legge sul personale (PG) - Rapporto di lavoro di diritto pubblico

1. Sezione: Disposizioni Generali - II. Diritto Applicabile
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Art. 3 PG - Rapporto di lavoro di diritto pubblico · Rapporto di lavoro di diritto pubblico

1. I rapporti di lavoro sono di diritto pubblico. Essi sono regolati dalla presente legge, dai relativi regolamenti di attuazione, dai contratti collettivi di lavoro eventualmente concordati e dal diritto federale superiore.

2. Nella misura in cui la presente legge e i relativi regolamenti di attuazione non dispongano diversamente, si applicano mutatis mutandis le disposizioni pertinenti del Codice delle obbligazioni.

3. Il Consiglio di governo regola i rapporti di lavoro degli apprendisti.

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