142.21
PG
CH-AR
Art. 2 Legge sul personale (PG) - Ambito di applicazione
1. Sezione: Disposizioni Generali - I. Scopo e Ambito di Applicazione
Art. 2 PG · Ambito di applicazione
1. Questa legge si applica ai dipendenti dell'amministrazione cantonale, comprese le istituzioni e le imprese non autonome, nonché i tribunali.
1bis. In assenza di una regolamentazione specifica, la legge e le relative disposizioni esecutive si applicano anche ai dipendenti delle istituzioni e delle imprese autonome del Cantone.
2. Non sono considerati dipendenti ai sensi di questa legge
a) * i membri del Consiglio cantonale;
b) * i membri del Consiglio di Stato;
c) * i membri dei tribunali;
cbis) * i membri delle autorità di conciliazione;
d) * i membri dei consigli di amministrazione;
e) * i membri delle commissioni.
3. I comuni possono dichiarare applicabile, in tutto o in parte, questa legge ai loro dipendenti.