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142.21 PG CH-AR

Art. 2 Legge sul personale (PG) - Ambito di applicazione

1. Sezione: Disposizioni Generali - I. Scopo e Ambito di Applicazione
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Art. 2 PG · Ambito di applicazione

1. Questa legge si applica ai dipendenti dell'amministrazione cantonale, comprese le istituzioni e le imprese non autonome, nonché i tribunali.

1bis. In assenza di una regolamentazione specifica, la legge e le relative disposizioni esecutive si applicano anche ai dipendenti delle istituzioni e delle imprese autonome del Cantone.

2. Non sono considerati dipendenti ai sensi di questa legge

a) * i membri del Consiglio cantonale;

b) * i membri del Consiglio di Stato;

c) * i membri dei tribunali;

cbis) * i membri delle autorità di conciliazione;

d) * i membri dei consigli di amministrazione;

e) * i membri delle commissioni.

3. I comuni possono dichiarare applicabile, in tutto o in parte, questa legge ai loro dipendenti.

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