Legislator Giurisprudenza & Legislazione
122.11 CH-AR

Ordinanza d'applicazione della legge sui registri - Supervisione

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Appenzello Esterno
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

I. Disposizioni Generali

1. Il Dipartimento degli Interni e della Sicurezza sovrintende all'esecuzione della Legge sul Registro, salvo ove esista una competenza speciale.

I. Disposizioni Generali

1. Il Dipartimento dell'Interno e della Sicurezza gestisce un ufficio di coordinamento ai sensi dell'Art. 9 della Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali delle persone.

II. Registrazione

1. Il comune può richiedere la presentazione di documenti ufficiali e privati per la verifica dell'identità e la rilevazione delle caratteristiche. In particolare, possono essere richiesti i seguenti documenti

a) Passaporto o carta d'identità;

b) Certificato di nascita;

c) Certificato di stato civile, certificato di famiglia o certificato di partnership;

d) Permesso di soggiorno;

e) Patente di guida;

f) Contratto di lavoro;

g) Contratto di locazione;

h) Contratto di acquisto per immobile o appartamento abitato;

i) Estratto relativo alla regolamentazione dell'affidamento.

II. Registrazione delle residenze

1. Le direttrici e i direttori dei nuclei familiari collettivi delle seguenti categorie segnalano al controllo degli abitanti le persone che risiedono nel loro nucleo familiare collettivo da almeno tre mesi consecutivi o per tre mesi nell'arco di un anno

a) Case di riposo e case di cura;

b) Alloggi e istituti per bambini e giovani;

c) Colleggi e residenze universitarie;

d) Istituzioni per persone con disabilità;

e) Monasteri e altri alloggi di associazioni religiose.

II. Registrazione

1. Le dirigenti e i dirigenti di nuclei collettivi delle seguenti categorie comunicano annualmente all'Ufficio Federale di Statistica, con data di riferimento al 31 dicembre, i residenti raccolti in modo semplificato che risiedono nel loro nucleo collettivo da almeno tre mesi consecutivi o per tre mesi all'interno di un anno

a) Ospedali, case di cura e istituzioni simili nel settore sanitario;

b) Istituti di cure psichiatriche a lungo termine;

c) Istituzioni per l'esecuzione delle pene e delle misure per giovani e adulti;

d) Alloggi collettivi per richiedenti asilo.

2. Per i residenti di cui al comma 1 viene meno l'obbligo di comunicazione individuale.

III. Registro delle Votazioni

1. I registri elettorali sono pubblici. Viene concessa la consultazione delle seguenti informazioni: Nome, cognome, indirizzo e data di nascita.

III. Registro delle Votazioni

1. Ogni comune tiene elettronicamente un registro separato in cui devono essere iscritti gli svizzeri e le svizzere all'estero aventi diritto di voto nel comune.

2. I requisiti per le iscrizioni e le cancellazioni sono disciplinati dalle disposizioni della legislazione federale sugli svizzeri e le istituzioni svizzere all'estero.

3. Nel registro elettorale devono essere iscritti per tutti gli svizzeri e le svizzere all'estero aventi diritto di voto

a) il nome e i cognomi;

b) la data di nascita e il luogo di nascita;

c) il sesso;

d) l'indirizzo di residenza;

e) tutti i comuni e i cantoni di origine;

f) la lingua ufficiale per il materiale di votazione;

g) data di inizio del diritto di voto;

h) data e motivo della cancellazione.

IV. Piattaforma Cantonale dei Dati degli Abitanti

1. L'accesso ai dati della piattaforma cantonale dei dati degli abitanti è regolato dal concetto di autorizzazione emanato dal Governo e pubblicato su Internet.

2. Le richieste di concessione dei diritti di accesso devono essere presentate all'ufficio di coordinamento con l'indicazione delle informazioni necessarie. L'ufficio di coordinamento richiede il parere dell'organismo di controllo della protezione dei dati.

3. Gli enti autorizzati e l'entità del loro diritto di accesso sono pubblicati su Internet.

IV. Piattaforma Cantonale dei Dati dei Residenti

1. Gli accessi alla piattaforma cantonale dei dati dei residenti vengono registrati. Il registro contiene la lettura dei dati e le esportazioni dei dati.

2. I registri vengono conservati per un anno e successivamente eliminati.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →