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Legge sui registri - Oggetto

19 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Appenzello Esterno
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Indice delle disposizioni (19)

Testo normativo (19 Articoli)

I. Disposizioni Generali

1. Questo legge serve all'attuazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali delle persone del 23 giugno 2006. Regola in particolare la gestione dei registri degli abitanti nonché gli obblighi di notifica e mira a una semplificazione dello scambio di dati.

2. La legge costituisce inoltre una base per un registro degli oggetti cantonale.

I. Disposizioni Generali

1. Il Consiglio di Stato designa un ufficio cantonale responsabile, ai sensi dell'art. 9 RHG, per il coordinamento, l'esecuzione e il controllo di qualità dell'armonizzazione dei registri.

II. Registro degli abitanti - a) Definizioni

1. **Residenza principale ai sensi di questa legge**: una persona ha la residenza principale nel comune in cui soggiorna con l'intenzione di rimanervi permanentemente e stabilisce, in modo riconoscibile per terzi, il centro della propria vita.

2. Una persona può avere solo una residenza principale.

II. Registro degli abitanti - a) Definizioni

1. Residenza secondaria ai sensi di questa legge è il luogo in cui una persona risiede in un comune per un determinato scopo, senza l'intenzione di rimanervi permanentemente, per almeno tre mesi consecutivi o tre mesi nell'arco di un anno.

II. Registro della Popolazione - b) Registrazione Residenziale

1. È obbligato a registrarsi

a. chi prende o lascia la residenza principale o secondaria in un comune;

b. chi cambia abitazione all'interno di un comune o di un edificio.

2. Chi è obbligato a registrarsi, deve farlo entro 14 giorni tramite presentazione personale o per via elettronica presso il comune. Il comune garantisce la registrazione elettronica e la verifica dell'identità.

3. La persona obbligata a registrarsi deve fornire informazioni veritiere sui dati da registrare nel registro degli abitanti e deve fornire prova di tali dati su richiesta. Il comune può richiedere il deposito di un certificato di origine o di un documento equivalente.

4. Restano salve le disposizioni particolari per i cittadini stranieri.

II. Registro della Popolazione - b) Registrazione Residenziale

1. Se una persona non adempie al suo obbligo di registrazione o di informazione, il comune può raccogliere informazioni presso i datori di lavoro, i locatori, le amministrazioni di immobili e i fornitori di alloggio.

2. Le informazioni devono essere fornite gratuitamente.

II. Registro della Popolazione - b) Registrazione Residenziale

1. Opere industriali e altri enti responsabili del registro devono mettere gratuitamente a disposizione delle autorità competenti per i registri degli abitanti i dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento dell'identificatore federale di alloggio di una persona soggetta a obbligo di notifica.

II. Registro degli abitanti - c) Gestione del registro

1. Ogni comune tiene un registro degli abitanti. In esso sono registrate tutte le persone che hanno la residenza principale o secondaria nel comune.

2. Il registro degli abitanti è tenuto in forma elettronica.

3. Il comune sostiene i costi per la raccolta, registrazione e aggiornamento dei dati.

II. Registro degli abitanti - c) Gestione del registro

1. Il Consiglio Comunale designa l'ufficio di registrazione. Questo ha in particolare i seguenti compiti

a. Gestione del registro degli abitanti e scambio di dati in caso di trasferimenti di residenza secondo le disposizioni federali;

b. Ricezione delle comunicazioni di arrivo e partenza;

c. Rilascio di certificati di residenza su richiesta;

d. Fornitura di dati all'Ufficio Federale di Statistica secondo le disposizioni federali.

II. Registro degli abitanti - c) Gestione del registro

1. Il registro della popolazione include i dati relativi agli identificatori e alle caratteristiche secondo l'art. 6 RHG.

2. I comuni possono inserire nel registro della popolazione ulteriori identificatori e caratteristiche necessari per l'adempimento delle loro funzioni legali.

II. Registro degli abitanti - c) Gestione del registro

1. Il Consiglio comunale stabilisce, dopo aver consultato l'autorità di controllo del cantone sulla protezione dei dati, le autorizzazioni di accesso degli uffici comunali.

2. L'autorizzazione di accesso è limitata ai dati necessari per l'adempimento delle funzioni previste dalla legge.

II. Registro degli abitanti - c) Gestione del registro

1. Il registro degli abitanti serve come base per il registro elettorale.

2. Per l'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri all'estero esiste in ogni comune un registro elettorale separato, che è armonizzato a livello cantonale e gestito elettronicamente. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.

III. Piattaforma Cantonale dei Dati Anagrafici

1. Il Cantone gestisce una piattaforma di dati anagrafici come replica dei registri anagrafici dei Comuni.

2. La piattaforma di dati anagrafici serve allo scambio di dati tra i registri anagrafici dei Comuni e alla fornitura di dati alla Confederazione. Può essere utilizzata per l'adempimento di ulteriori compiti da parte del Cantone e dei Comuni.

3. Il Consiglio di Stato stabilisce, previo parere dell'organo cantonale di controllo della protezione dei dati, i diritti di accesso degli uffici cantonali e comunali.

4. I diritti di accesso si limitano ai dati necessari per l'adempimento dei compiti legali.

5. I costi per il funzionamento della piattaforma di dati anagrafici sono coperti per due terzi dal Cantone. I restanti costi sono a carico dei Comuni in proporzione al numero dei residenti.

IV. Registro Oggetti Cantonale

1. Il Cantone gestisce un registro cantonale degli oggetti per adempiere ai compiti del Cantone e dei comuni nonché a fini statistici. Il Consiglio di Stato designa l'ufficio responsabile del registro.

2. Il registro degli oggetti è mantenuto come replica del registro federale degli edifici e delle abitazioni. Il Consiglio di Stato può stabilire ulteriori oggetti e caratteristiche da includere nel registro degli oggetti.

3. I costi di gestione del registro degli oggetti sono a carico del Cantone e dei comuni. Il criterio di ripartizione è dato in base al rapporto tra il numero di utenti.

IV. Registro Oggetti Cantonale

1. Il cantone e i comuni, nonché le istituzioni e le corporazioni autonome di diritto pubblico, mettono a disposizione gratuitamente i dati necessari per il registro degli oggetti.

2. La trasmissione dei dati avviene in forma elettronica e protetta da accessi non autorizzati.

3. Le mutazioni devono essere comunicate all'autorità di registro il più rapidamente possibile.

IV. Registro Oggetti Cantonale

1. Il Consiglio di Stato stabilisce, dopo aver consultato l'organo di controllo cantonale della protezione dei dati, i diritti di accesso degli uffici comunali e cantonali.

2. I diritti di accesso si limitano ai dati necessari per adempiere ai compiti legali.

V. Disposizioni Finali e Transitorie

1. La comunicazione di dati a terzi è disciplinata dalla legge cantonale sulla protezione dei dati. Restano riservate disposizioni particolari, in particolare le prescrizioni federali riguardanti il numero AVS degli assicurati.

2. I dati nei registri degli abitanti e nel registro cantonale degli oggetti sono archiviati a tempo indeterminato.

3. Gli accessi ai registri di questa legge vengono registrati.

4. L'organo di controllo della protezione dei dati è autorizzato a verificare gli accessi ai registri sui server.

V. Disposizioni Finali e Transitorie

1. Chiunque, nonostante avviso, non adempia volontariamente o negligentemente all'obbligo di comunicazione e informazione secondo gli artt. 5 e 6, è punito con una multa fino a 1'000 franchi.

V. Disposizioni Finali e Transitorie

1. La segnalazione elettronica e la verifica dell'identità devono essere garantite entro due anni al più tardi dall'entrata in vigore di questa legge.

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