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Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale - Contenuto del diritto civico

22 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Appenzello Esterno
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Indice delle disposizioni (22)

Art. 1 Legge sul diritto territoriale e sul diritto civico comunale Art. 2 Legge sul Diritto Territoriale e il Cittadinato Comunale Art. 3 Legge sul Diritto Territoriale e il Diritto di Cittadinanza Comunale - Condizioni Generali Art. 4 Legge sul Diritto Territoriale e sulla Cittadinanza Comunale - Residenza Art. 6 Legge sul Diritto Territoriale e sul Diritto di Cittadinanza Comunale - Bambini Art. 7 Legge sul Diritto Territoriale e sul Diritto Civico Comunale - Minori [[1]](#articletitle_text_fn_66547_2_1_c) Art. 8 Legge sui diritti territoriali e sulla cittadinanza comunale - Competenza Art. 9 Legge sul diritto territoriale e la cittadinanza comunale - Tassa Art. 10 Legge sul diritto territoriale e sul diritto civico comunale - Competenza Art. 12 Legge sul diritto territoriale e sulla cittadinanza comunale - Tassa Art. 13 Legge sul diritto territoriale e sulla cittadinanza comunale - Efficacia Art. 14 Legge sul Diritto Territoriale e sulla Cittadinanza Comunale Art. 15 Legge sul diritto fondiario e sui diritti civici comunali Art. 17 Legge sul diritto fondiario e sul diritto di cittadinanza comunale - Bambini Art. 18 Legge sul diritto territoriale e sul diritto di cittadinanza comunale Art. 19 Legge sui Diritti Territoriali e sui Diritti di Cittadinanza Comunale - Competenza Art. 20 Legge sul diritto territoriale e sul diritto di cittadinanza comunale Art. 21 Legge sul Diritto Territoriale e sul Diritto di Cittadinanza Comunale - Autorità Competente Art. 22 Legge sul Diritto Territoriale e sul Diritto di Cittadinanza Comunale Art. 22a Legge sui diritti territoriali e sui diritti di cittadinanza comunale Art. 23 Legge sul diritto fondiario e sul diritto civico municipale - Domande pendenti Art. 24 Legge sui Diritti Territoriali e sui Diritti di Cittadinanza Comunale

Testo normativo (22 Articoli)

1. Sezione: Fondamenti

1. La legge regola l'acquisizione e la perdita del diritto fondiario e del diritto di cittadinanza comunale.

1. Sezione: Fondamenti

1. La cittadinanza comunale è la base del diritto cantonale.

2. Il diritto cantonale può essere acquisito solo da chi ha ottenuto la cittadinanza comunale.

2. Sezione: Acquisizione per Naturalizzazione - I. Disposizioni Generali

1. Il diritto di cittadinanza cantonale e quello di cittadinanza comunale sono conferiti solo a persone che, in particolare,

a) sono familiari con le abitudini di vita svizzere, cantonali e locali,

b) rispettano l'ordinamento giuridico,

c) possiedono conoscenze linguistiche sufficienti.

2. I cittadini stranieri devono dimostrare di essere in possesso dell'autorizzazione federale di naturalizzazione.

2. Sezione: Acquisizione per Naturalizzazione - I. Disposizioni Generali

1. Chi ha la residenza nello stesso comune da almeno tre anni può presentare domanda per l'acquisizione del diritto cantonale e della cittadinanza comunale.

2. ...

2. Sezione: Acquisizione per Naturalizzazione - I. Disposizioni Generali

1. La naturalizzazione si estende ai figli sotto la tutela dei genitori della persona che fa domanda, ma riguarda i giovani di età superiore ai 16 anni solo se essi acconsentono per iscritto alla loro naturalizzazione.

1bis. In caso di affidamento congiunto, il genitore che non presenta la domanda deve acconsentire per iscritto alla naturalizzazione del figlio.

2. In casi giustificati, la naturalizzazione può essere limitata alla persona richiedente o a singoli figli.

2. Sezione: Acquisizione per Naturalizzazione - I. Disposizioni Generali

1. Minori di età possono essere naturalizzati autonomamente.

2. Devono presentare la domanda di naturalizzazione tramite il loro rappresentante legale.

3. Le persone di età superiore ai 16 anni devono inoltre dichiarare per iscritto la loro volontà di acquisire la cittadinanza.

2. Sezione: Acquisizione mediante naturalizzazione - II. Diritto Territoriale

1. Il diritto fondiario è conferito dal Consiglio di Governo.

2. Sezione: Acquisizione per Naturalizzazione - II. Diritto Territoriale

1. Chi acquisisce il diritto fondiario, è tenuto a pagare una tassa secondo la legge sulle spese relative alle questioni amministrative.

2. Sezione: Acquisizione per Naturalizzazione - III. Cittadinanza Comunale

1. La cittadinanza comunale è conferita dal consiglio comunale.

2. Il regolamento comunale può trasferire tale competenza a una commissione.

2. Sezione: Acquisizione per naturalizzazione - III. Cittadinanza comunale

1. Per il conferimento della cittadinanza comunale può essere riscossa una tassa secondo il tariffario delle tasse per i comuni.

2. Sezione: Acquisizione per Naturalizzazione - III. Cittadinanza Comunale

1. La cittadinanza comunale diventa effettiva con l'acquisizione del diritto di cittadinanza cantonale.

2. La concessione di un'ulteriore cittadinanza comunale a un cittadino o una cittadina del cantone diventa giuridicamente valida con la decisione del consiglio comunale.

3. Sezione: Rinuncia alla cittadinanza

1. Chi dimostra di avere un'altra cittadinanza verrà, su sua richiesta, rilasciato dai diritti civili dal Consiglio di Governo.

2. Con il rilascio dai diritti civili decadono anche i diritti di cittadinanza comunale al di fuori dei confini cantonali.

3. Sezione: Rinuncia alla cittadinanza

1. Chi dimostra di possedere un altro diritto di cittadinanza comunale extrarodese, viene su sua richiesta esonerato dal diritto di cittadinanza comunale dal consiglio comunale senza perdere il diritto territoriale.

3. Sezione: Rinuncia alla cittadinanza

1. La rinuncia alla cittadinanza si estende ai figli della persona richiedente che sono sotto la tutela dei genitori, ma ai giovani di più di 16 anni solo se acconsentono per iscritto alla rinuncia.

1bis. In caso di responsabilità genitoriale condivisa, un genitore che non presenta la richiesta deve acconsentire per iscritto alla rinuncia del figlio alla cittadinanza.

2. In casi giustificati, la rinuncia può essere limitata alla persona richiedente o a singoli figli.

3. Sezione: Rinuncia alla cittadinanza

1. La rinuncia al diritto statale e al diritto di cittadinanza comunale è gratuita.

4. Sezione: Procedura di accertamento

1. Quando è in dubbio se qualcuno possieda il diritto territoriale o un diritto di cittadinanza comunale, decide il Consiglio di Stato.

5. Sezione: Procedure; Competenze

1. Il procedimento davanti alle autorità cantonali e comunali è regolato dalla legge sulla procedura amministrativa.

5. Sezione: Procedura; Competenze

1. Autorità competente ai sensi della legge federale è il Consiglio di Governo. Esso può delegare le sue competenze, in tutto o in parte, a un dipartimento o a un dipartimento amministrativo.

5. Sezione: Procedura; Competenze

1. Il bambino abbandonato acquisisce la cittadinanza del comune in cui è stato trovato.

5. Sezione: Procedura; Competenze

1. Le autorità cantonali e comunali competenti per la cittadinanza decidono in via definitiva sull'attribuzione del diritto di cittadinanza cantonale o comunale.

6. Sezione: Disposizioni transitorie e finali

1. Le domande di cittadinanza in sospeso al momento dell'entrata in vigore di questa legge sono valutate secondo la normativa più favorevole per le persone interessate.

6. Sezione: Disposizioni transitorie e finali

1. Questa legge entra in vigore con l'approvazione da parte del Landsgemeinde.

2. Allo stesso momento, la legge del 26 aprile 1925 sull'acquisizione del diritto di cittadinanza cantonale e comunale, nonché sulla rinuncia a tali diritti (Legge sul diritto di cittadinanza cantonale e comunale), viene abrogata.

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