Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale - Contenuto del diritto civico
Indice delle disposizioni (22)
Testo normativo (22 Articoli)
1. La legge regola l'acquisizione e la perdita del diritto fondiario e del diritto di cittadinanza comunale.
1. La cittadinanza comunale è la base del diritto cantonale.
2. Il diritto cantonale può essere acquisito solo da chi ha ottenuto la cittadinanza comunale.
1. Il diritto di cittadinanza cantonale e quello di cittadinanza comunale sono conferiti solo a persone che, in particolare,
a) sono familiari con le abitudini di vita svizzere, cantonali e locali,
b) rispettano l'ordinamento giuridico,
c) possiedono conoscenze linguistiche sufficienti.
2. I cittadini stranieri devono dimostrare di essere in possesso dell'autorizzazione federale di naturalizzazione.
1. Chi ha la residenza nello stesso comune da almeno tre anni può presentare domanda per l'acquisizione del diritto cantonale e della cittadinanza comunale.
2. ...
1. La naturalizzazione si estende ai figli sotto la tutela dei genitori della persona che fa domanda, ma riguarda i giovani di età superiore ai 16 anni solo se essi acconsentono per iscritto alla loro naturalizzazione.
1bis. In caso di affidamento congiunto, il genitore che non presenta la domanda deve acconsentire per iscritto alla naturalizzazione del figlio.
2. In casi giustificati, la naturalizzazione può essere limitata alla persona richiedente o a singoli figli.
1. Minori di età possono essere naturalizzati autonomamente.
2. Devono presentare la domanda di naturalizzazione tramite il loro rappresentante legale.
3. Le persone di età superiore ai 16 anni devono inoltre dichiarare per iscritto la loro volontà di acquisire la cittadinanza.
1. Il diritto fondiario è conferito dal Consiglio di Governo.
1. Chi acquisisce il diritto fondiario, è tenuto a pagare una tassa secondo la legge sulle spese relative alle questioni amministrative.
1. La cittadinanza comunale è conferita dal consiglio comunale.
2. Il regolamento comunale può trasferire tale competenza a una commissione.
1. Per il conferimento della cittadinanza comunale può essere riscossa una tassa secondo il tariffario delle tasse per i comuni.
1. La cittadinanza comunale diventa effettiva con l'acquisizione del diritto di cittadinanza cantonale.
2. La concessione di un'ulteriore cittadinanza comunale a un cittadino o una cittadina del cantone diventa giuridicamente valida con la decisione del consiglio comunale.
1. Chi dimostra di avere un'altra cittadinanza verrà, su sua richiesta, rilasciato dai diritti civili dal Consiglio di Governo.
2. Con il rilascio dai diritti civili decadono anche i diritti di cittadinanza comunale al di fuori dei confini cantonali.
1. Chi dimostra di possedere un altro diritto di cittadinanza comunale extrarodese, viene su sua richiesta esonerato dal diritto di cittadinanza comunale dal consiglio comunale senza perdere il diritto territoriale.
1. La rinuncia alla cittadinanza si estende ai figli della persona richiedente che sono sotto la tutela dei genitori, ma ai giovani di più di 16 anni solo se acconsentono per iscritto alla rinuncia.
1bis. In caso di responsabilità genitoriale condivisa, un genitore che non presenta la richiesta deve acconsentire per iscritto alla rinuncia del figlio alla cittadinanza.
2. In casi giustificati, la rinuncia può essere limitata alla persona richiedente o a singoli figli.
1. La rinuncia al diritto statale e al diritto di cittadinanza comunale è gratuita.
1. Quando è in dubbio se qualcuno possieda il diritto territoriale o un diritto di cittadinanza comunale, decide il Consiglio di Stato.
1. Il procedimento davanti alle autorità cantonali e comunali è regolato dalla legge sulla procedura amministrativa.
1. Autorità competente ai sensi della legge federale è il Consiglio di Governo. Esso può delegare le sue competenze, in tutto o in parte, a un dipartimento o a un dipartimento amministrativo.
1. Il bambino abbandonato acquisisce la cittadinanza del comune in cui è stato trovato.
1. Le autorità cantonali e comunali competenti per la cittadinanza decidono in via definitiva sull'attribuzione del diritto di cittadinanza cantonale o comunale.
1. Le domande di cittadinanza in sospeso al momento dell'entrata in vigore di questa legge sono valutate secondo la normativa più favorevole per le persone interessate.
1. Questa legge entra in vigore con l'approvazione da parte del Landsgemeinde.
2. Allo stesso momento, la legge del 26 aprile 1925 sull'acquisizione del diritto di cittadinanza cantonale e comunale, nonché sulla rinuncia a tali diritti (Legge sul diritto di cittadinanza cantonale e comunale), viene abrogata.