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Art. 2 Ordinanza di applicazione della legge edilizia (BauV) - Pianificazione dei Quartieri

Diritto urbanistico
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Art. 2 BauV - Pianificazione dei Quartieri · Pianificazione dei Quartieri

1. La decisione sull'avvio della procedura del piano di quartiere spetta al Consiglio del Distretto.

2. È obbligato ad avviare la procedura se lo richiede almeno la metà dei proprietari terrieri ai quali appartiene almeno la metà della superficie da servire con il piano di quartiere.

3. La pianificazione del quartiere deve essere, se necessario, combinata con un riordino fondiario o un aggiustamento dei confini.

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