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Concordato sui costi dell'esecuzione delle pene

27 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Appenzello Interno
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Indice delle disposizioni (27)

Testo normativo (27 Articoli)

Principi Generali - Assunzione delle Spese in Caso di Pene Detentive

1. Sono considerate pene ai sensi del presente Concordato le pene detentive pronunciate in virtù degli Articoli 35, 36 e 39 nonché degli Articoli 87 e 95 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937.

2. Queste pene sono eseguite ai sensi dell'Articolo 374 del Codice penale dal Cantone la cui autorità ha emesso la sentenza. È fatto salvo l'accordo contrattuale per l'internamento del condannato in un'istituzione di un altro Cantone (sistema del pensionamento).

Principi Generali - Assunzione delle Spese in Caso di Pene Detentive

1. Ogni cantone sostiene autonomamente i costi di esecuzione delle pene detentive pronunciate dalle proprie autorità, indipendentemente dalla cittadinanza e dal luogo di residenza del condannato. Fatte salve altre disposizioni, non ha diritto di rivalsa nei confronti del cantone di origine o di residenza.

Principi Generali - Ripartizione dei Costi per le Misure

1. Le misure ai sensi del presente Concordato comprendono la custodia, il trattamento e l'assistenza degli incapaci e dei parzialmente capaci di intendere e di volere (Art. 14 e 15 CP), le misure di sicurezza (Art. 42 fino a 45 CP), l'assistenza dei bambini e degli adolescenti in un istituto educativo o in una famiglia, il trattamento speciale di bambini e adolescenti e il trasferimento successivo di un adolescente in un istituto penale (Art. 84, 85, 91, 92 e 93 comma 2 CP).

Principi Generali - Ripartizione dei Costi per le Misure

1. Ogni provvedimento è eseguito dal Cantone la cui autorità lo ha ordinato (Cantone di giudizio).

2. Tuttavia, il Cantone di origine, e nel caso di obbligo contributivo anche il Cantone di domicilio, hanno il diritto di eseguire direttamente il provvedimento stesso. Se entrambi i Cantoni desiderano assumersi l'esecuzione, ha la precedenza il Cantone che deve sostenere il contributo maggiore, e in caso di stessa partecipazione, il Cantone di origine.

Principi Generali - Ripartizione dei Costi per le Misure

1. Le spese delle misure nei confronti dei cittadini svizzeri sono ripartite tra il cantone del giudizio, il cantone di origine e il cantone di domicilio come segue

1. Il cantone del giudizio sostiene le spese delle misure per la durata della pena pronunciata, ma sostituita o sospesa dalla misura stessa (Art. 14 cpv. 2, Art. 15 cpv. 2 e Art. 42-45 CP). Il cantone del giudizio non sostiene i costi per le misure contro gli incapaci di intendere e volere (Art. 14 e 15 CP) né per il trattamento e la cura di bambini e adolescenti (Art. 84, 85, 91, 92 e 93 cpv. 2 CP).

2. Nella misura in cui le spese non sono a carico del cantone del giudizio secondo la cifra 1, devono essere sostenute congiuntamente dal cantone di origine e dal cantone di domicilio. La quota di ciascun cantone è determinata dalla durata della residenza del destinatario della misura nel cantone di domicilio, come segue (il cantone di domicilio tuttavia non è tenuto al contributo se ha revocato al condannato il diritto di residenza a causa della sentenza penale da eseguire o per necessità di sostegno ai sensi dell'Art. 45 della Costituzione federale. In caso di misure di sicurezza, l'obbligo contributivo del cantone di domicilio cessa per i condannati con una durata di residenza inferiore a dieci anni dopo due anni, per i condannati con una durata di residenza inferiore a venti anni dopo 5 anni e per i condannati con una durata di residenza più lunga dopo dieci anni)

a) con una durata di residenza inferiore a quattro anni, il cantone di origine sostiene interamente i costi;

b) con una durata di residenza da quattro a dieci anni, il cantone di domicilio sostiene un quarto delle spese;

c) con una durata di residenza da dieci a venti anni, il cantone di domicilio sostiene la metà delle spese;

d) con una durata di residenza superiore a venti anni, il cantone di domicilio sostiene tre quarti delle spese.

3. Un cantone che partecipa all'esecuzione delle misure in diverse qualità deve contribuire alle spese di esecuzione in ciascuna di esse come cantone del giudizio, di origine e di domicilio.

Principi Generali - Ripartizione dei Costi per le Misure

1. Qualora, in seguito a una misura, debba essere eseguita successivamente la pena sospesa in tutto o in parte, ciò avviene ordinariamente nel Cantone della sentenza, anche se il Cantone di origine o di residenza aveva assunto l'esecuzione della misura. Tuttavia, i Cantoni coinvolti possono stabilire, mediante accordo, una regolamentazione diversa caso per caso.

2. Le spese dell'esecuzione della pena successiva sono ripartite tra i Cantoni coinvolti nello stesso modo in cui sarebbero state ripartite se la misura fosse stata proseguita.

Principi Generali - Ripartizione dei Costi per le Misure

1. I costi delle misure pronunciate contro gli stranieri sono a carico del cantone giudicante, fatto salvo ogni diverso accordo internazionale.

Principi di indagine e calcolo

1. Il cantone d'origine è tenuto al pagamento del contributo. Il cantone d'origine è quello di cui il condannato era cittadino al momento della definitività della sentenza.

2. Se il condannato è cittadino di più cantoni, il cantone d'origine si determina secondo l'art. 22 del Codice civile.

Principi di indagine e calcolo

1. Il cantone di residenza obbligato a contribuire è quello in cui il condannato ha risieduto in maniera continua per almeno quattro anni al momento in cui la sentenza è passata in giudicato.

2. Tuttavia, se il condannato è stato arrestato prima che la sentenza passasse in giudicato, per determinare il cantone di residenza è determinante la data dell'ordine di arresto.

3. Per le mogli e i minorenni, la durata della residenza e il cantone di residenza si determinano autonomamente.

Principi di indagine e calcolo

1. L'inizio della durata della residenza è considerato il momento della registrazione presso la polizia, a meno che non sia dimostrato che il soggiorno sia iniziato in un momento antecedente o successivo.

2. Nel calcolo della durata della residenza non si può includere il periodo durante il quale il condannato si è trattenuto al di fuori del cantone di residenza per scontare una pena o una misura, o per il ricovero, trattamento o guarigione in un istituto. Tuttavia, si deve includere la durata di tale soggiorno se una sentenza o un provvedimento amministrativo del cantone di residenza lo ha ordinato e se una sentenza o un provvedimento di un altro cantone viene eseguito in un istituto del cantone di residenza.

3. Se il condannato ha già vissuto nel cantone di residenza attuale in passato, nella ripartizione dei costi si deve conteggiare anche la durata della precedente residenza, purché essa sia durata ininterrottamente almeno dieci anni e l'assenza non abbia superato i due anni.

Principi di indagine e calcolo

1. Le spese di esecuzione sono calcolate in base al prezzo applicabile a cittadini, residenti o pensionati.

2. Il prezzo per i pensionati non deve superare in maniera irragionevole quello calcolato per i cittadini del cantone.

3. Le spese di esecuzione possono includere anche i costi necessari per vestiario e attrezzature, nonché per cure mediche.

**Procedura e Gestione del Concordato - Sentenza, Esecuzione delle Misure e Rendiconto delle Spese**

1. Il cantone del giudizio deve notificare al cantone d'origine e al cantone di residenza una sentenza o una decisione che ordina una misura, al più tardi venti giorni dopo aver deciso se la sentenza passa in giudicato.

2. In tal modo, deve comunicare loro dove intende eseguire la misura e invitarli a dichiarare se richiedono l'assunzione dell'esecuzione.

3. Contestualmente, sulla base delle sue constatazioni relative all'origine e alla durata della residenza, rende note le sue proposte sulla ripartizione dei costi.

**Procedura e Gestione del Concordato - Sentenza, Esecuzione delle Misure e Rendiconto delle Spese**

1. La richiesta di assunzione dell'esecuzione deve essere sollevata dal cantone di origine e dal cantone di domicilio entro venti giorni dal ricevimento della sentenza o della decisione.

2. Se entro questo termine non viene rilasciata alcuna dichiarazione, il diritto decade.

3. Se il cantone che ha emesso la sentenza non riconosce una richiesta di assunzione sollevata in tempo, deve comunicarlo immediatamente al richiedente facendo riferimento all'art. 22.

**Procedura e Gestione del Concordato - Sentenza, Esecuzione delle Misure e Rendiconto delle Spese**

1. Entro il medesimo termine di venti giorni (Art. 13), il cantone di origine e quello di residenza devono presentare eventuali obiezioni contro la ripartizione dei costi.

2. Il cantone giudicante deve comunicare loro le proprie pretese dopo il ricevimento delle loro obiezioni o dopo la scadenza del termine, con riferimento all'Art. 22.

**Procedura e Gestione del Concordato - Sentenza, Esecuzione delle Misure e Rendiconto delle Spese**

1. Il trasferimento della persona sottoposta alla misura dal cantone della sentenza al cantone dell'esecuzione è di competenza del cantone che assume l'esecuzione, il quale sostiene anche le spese del trasferimento.

2. Per il periodo tra la sentenza o la decisione e l'esecuzione della misura nel cantone che la assume, il cantone della sentenza dispone un alloggio adeguato. Le spese relative sono considerate come spese dell'esecuzione della misura.

**Procedura e Gestione del Concordato - Sentenza, Esecuzione delle Misure e Rendiconto delle Spese**

1. L'esecuzione delle misure avviene secondo le disposizioni vigenti nel cantone di esecuzione.

2. I cittadini di altri cantoni non devono essere trattati in modo diverso rispetto ai cittadini del proprio cantone per quanto riguarda la parte del guadagno, il vitto e il trattamento.

**Procedura e Gestione del Concordato - Sentenza, Esecuzione delle Misure e Rendiconto delle Spese**

1. Le decisioni riservate all'autorità competente o al giudice secondo le disposizioni del Codice Penale Svizzero (come il rilascio definitivo o condizionale, la revoca delle misure, il reinserimento, la sorveglianza protettiva, l'esecuzione posteriore della pena) devono essere prese dalle autorità del cantone di giudizio.

**Procedura e Gestione del Concordato - Sentenza, Esecuzione delle Misure e Rendiconto delle Spese**

1. Il cantone di esecuzione deve riferire almeno una volta all'anno all'autorità competente del cantone di condanna sull'esecuzione e fornire informazioni a essa o al giudice del cantone di condanna su tutte le circostanze che potrebbero dare luogo a decisioni ai sensi dell'art. 17.

**Procedura e Gestione del Concordato - Sentenza, Esecuzione delle Misure e Rendiconto delle Spese**

1. La sorveglianza protettiva è ordinariamente esercitata dal cantone di esecuzione. Se la persona sottoposta a sorveglianza protettiva prende dimora in un altro cantone o ritorna al suo precedente luogo di residenza, la sorveglianza protettiva viene trasferita al nuovo cantone.

2. Le spese sono a carico del cantone di esecuzione originale, salvo diversi accordi.

**Procedura e Gestione del Concordato - Sentenza, Esecuzione delle Misure e Rendiconto delle Spese**

1. In merito a ciascun caso soggetto a questo concordato, il cantone giudicante effettua la rendicontazione con i cantoni coinvolti in modo unitario per l'intera esecuzione, anche se determinate misure (come la vigilanza di sicurezza) vengono eseguite in un altro cantone.

2. La rendicontazione viene effettuata al termine dell'esecuzione, a meno che i cantoni coinvolti non si accordino per una rendicontazione parziale periodica in caso di misure dalla durata maggiore.

**Procedura e Gestione del Concordato - Gestione del Concordato**

1. In ogni cantone concordatario, il Consiglio di Stato esercita la suprema vigilanza sull'applicazione del concordato.

2. Esso designa le autorità incaricate dell'attuazione e che si occupano delle relazioni con gli altri cantoni.

**Procedura e Gestione del Concordato - Gestione del Concordato**

1. Contro ogni decisione relativa all'applicazione del concordato, che un Cantone trasmette a un altro con espressa menzione del presente articolo, il destinatario può rivolgersi entro venti giorni dalla ricezione al capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

2. Se un altro Cantone è direttamente coinvolto nella decisione, deve essere chiamato d’ufficio a partecipare al procedimento contenzioso.

3. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può disporre in una decisione su richiesta, ciò che deve essere fatto o astenuto in via provvisoria.

4. Non è vincolato dalle richieste delle parti e può richiedere alle parti ulteriori informazioni, accertamenti o la presentazione di ulteriori prove, indipendentemente dall'onere della prova.

5. Il Dipartimento di giustizia e polizia decide in via definitiva (salvo l’art. 23) e senza spese.

6. Le decisioni cantonali contro le quali nessuno dei cantoni coinvolti ha interpellato il Dipartimento entro il termine stabilito sono considerate riconosciute.

**Procedura e Gestione del Concordato - Gestione del Concordato**

1. Un caso risolto con sentenza passata in giudicato può essere riaperto, se, in base a fatti nuovi scoperti o a prove che non potevano essere presentate in precedenza, la sua risoluzione appare manifestamente errata.

**Procedura e Gestione del Concordato - Gestione del Concordato**

1. È fatto salvo il ricorso di diritto pubblico da parte dei cittadini dei cantoni del concordato ai sensi dell'art. 175 cifra 3 della legge federale sull'organizzazione della giustizia federale.

**Procedura e Gestione del Concordato - Gestione del Concordato**

1. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia convoca, secondo necessità, conferenze dei dipartimenti competenti dei cantoni aderenti al concordato. In queste conferenze possono essere trattate e decise a maggioranza questioni relative all'interpretazione e applicazione del presente concordato.

Disposizioni finali

1. Il Consiglio federale determina la data dell’entrata in vigore di questo Concordato.

2. Stabilisce altresì la data di inizio dell’efficacia per i cantoni che aderiscono al Concordato in un secondo momento.

3. Le disposizioni del Concordato non si applicano alle sentenze che sono già passate in giudicato alla data dell’entrata in vigore o della data di inizio dell’efficacia nel singolo cantone.

Disposizioni finali

1. Ogni Cantone contraente può recedere dal concordato con un preavviso di sei mesi con effetto dal 1° gennaio.

2. Le comunicazioni relative all'adesione e al recesso devono essere indirizzate al Consiglio federale, che le porterà a conoscenza dei Cantoni del concordato.

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