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Risoluzione della Commissione dello Stato sull'esecuzione delle pene a giorni e la semilibertà - Principio

15 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Appenzello Interno
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Indice delle disposizioni (15)

Art. 1 Decisione della Commissione degli Ordini sul Regime Penitenziario Giornaliero e sulla Semi-detenzione - Principio Art. 2 Delibera della Commissione di Stato sull'esecuzione della pena a giorni alterni e la semidetenzione - Luogo di esecuzione Art. 3 Decisione della Commissione degli Ordini professionali relativa all'esecuzione della pena per giorni e alla semilibertà Art. 4 Delibera della Commissione degli Ordini sul regime carcerario giornaliero e la semi-detenzione Art. 5 Decisione della Commissione di Stato sull'esecuzione della pena giornaliera e la semilibertà Art. 6 Decisione della Commissione degli Ordini sulla detenzione giornaliera e la semidetenzione - Revoca Art. 7 Decisione della Commissione di Stato sull'esecuzione della pena a giorni alterni e la semidetenzione - Disposizioni speciali Art. 8 Decisione della Commissione di Stato sull'esecuzione penale a giorni alterni e sulla semi-detenzione - Permesso Art. 9 Deliberazione della Commissione di Stato sull'esecuzione della pena giornaliera e la semidetenzione - Visite Art. 10 Delibera della Commissione Permanente sull'esecuzione della pena giornaliera e la semidetenzione Art. 11 Decisione della Commissione di Livello sul periodo di esecuzione della pena e la semidetenzione - Visita medica Art. 12 Delibera della Commissione degli Ordini Professionali sul regime penitenziario giornaliero e la semilibertà - Altre condizioni Art. 13 Delibera della Commissione degli Ordini sul regime di esecuzione della pena per giorni e la semidetenzione - Libertà condizionale Art. 14 Delibera della Commissione di Stato sul regime di detenzione giornaliera e sulla semilibertà Art. 16 Decisione della Commissione di Stato sull'esecuzione penale giornaliera e la semilibertà

Testo normativo (15 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Per l'esecuzione della pena a giorni alterni o l'esecuzione sotto forma di semidetenzione, è necessaria un'autorizzazione del Dipartimento di giustizia, polizia e difesa.

1. Disposizioni Generali

1. La semidetenzione e la pena eseguibile a giorni si scontano di norma nel carcere cantonale di Appenzello o nel carcere distrettuale di Oberegg. Queste facilitazioni nell'esecuzione della pena possono essere concesse solo a condizione che le condizioni spaziali e di personale lo permettano.

1. Disposizioni Generali

1. La polizia amministrativa si mette in contatto con il condannato con sentenza definitiva per chiarire l'esecuzione della pena giornaliera o dell'esecuzione sotto forma di semicarcerazione. Una domanda corrispondente deve essere presentata dal condannato con una motivazione scritta alla polizia amministrativa.

2. Essa chiarisce, a favore del Landeshauptmann, i requisiti necessari. Quest'ultimo decide successivamente sulla domanda e emette un ordine di inizio pena.

3. Essa dispone temporalmente l'esecuzione delle pene ai sensi di questa decisione.

1. Disposizioni Generali

1. Il condannato è tenuto a partecipare adeguatamente ai costi di esecuzione (inclusi i costi per i pasti).

2. Per le decisioni ai sensi dell'art. 3 comma 2 di questa delibera, può essere applicata una tassa secondo il regolamento sulle tasse dell'amministrazione e della giustizia cantonale.

1. Disposizioni Generali

1. Tutti i costi di trasporto sono a carico del detenuto.

2. L'assicurazione contro malattia, infortuni sul lavoro e infortuni extraprofessionali è responsabilità del detenuto o del suo datore di lavoro. Il detenuto è assicurato contro gli infortuni solo all'interno della prigione.

1. Disposizioni Generali

1. La concessione della semilibertà e dell'esecuzione a giorni viene revocata quando

a) le condizioni per la loro concessione cessano di esistere;

b) il detenuto abusa della concessione, ad esempio, violando le condizioni e gli obblighi contenuti nell'autorizzazione, o

c) il detenuto rinuncia alla continuazione.

2. Il condannato deve essere ascoltato prima della decisione.

3. Nei casi lievi, può essere emesso un avvertimento.

1. Disposizioni Generali

1. Le forme speciali di esecuzione non sono ammesse per le multe convertite in pene detentive. Sono altresì escluse in caso di pericolo di fuga o pericolo comune, nonché per le pene residue.

1. Disposizioni Generali

1. La regolamentazione delle ferie si basa sulle direttive attualmente valide della Commissione per l'esecuzione delle pene della Svizzera orientale.

2. Responsabile per l'approvazione delle ferie è la polizia amministrativa. A tale riguardo, al detenuto possono essere imposte condizioni vincolanti riguardanti il luogo di pernottamento e il divieto di consumo di alcol, ecc.

1. Disposizioni Generali

1. Le visite, di norma, non sono concesse, a meno che i detenuti non abbiano l'opportunità di mantenere contatti personali nel periodo in cui si trovano al di fuori dell'istituto.

Mezza detenzione

1. Le pene detentive da sei mesi a un anno possono essere eseguite in regime di semidetenzione ai sensi del Codice penale svizzero.

Semilibertà

1. I detenuti nella modalità detentiva agevolata della semilibertà possono recarsi dal proprio medico durante l'orario di lavoro. In caso di inabilità al lavoro, il detenuto deve restare in cella. Ha altresì diritto a visite presso il proprio medico curante.

Mezza detenzione

1. Le disposizioni dettagliate sull'esecuzione, comprese le ore di permanenza in carcere, sono regolate dalla polizia amministrativa. In linea di principio, il carcere può essere lasciato al più presto alle ore 07:00. L'assenza dal carcere per l'esercizio dell'attività lavorativa non deve superare le 13 ore.

2. Il lavoro del sabato è consentito in caso di «emergenze» dichiarate, ma non oltre le ore 14:00.

Semidetenzione

1. I requisiti minimi legali per la liberazione condizionale sono disciplinati dalla legislazione federale.

2. La domanda di liberazione condizionale deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e indirizzata alla polizia amministrativa. L'autorità competente verifica d'ufficio se il detenuto può essere liberato condizionalmente. La polizia amministrativa è tenuta a redigere un rapporto scritto sulla condotta.

Esecuzione giornaliera

1. Pene detentive non superiori a quattro settimane possono, su richiesta, essere eseguite a giorni alterni ai sensi del Codice penale svizzero.

Esecuzione giornaliera

1. Questa delibera entra in vigore con l'adozione da parte della Commissione degli Stati.

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