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Risoluzione della Commissione di Stato sulla vigilanza sulle fondazioni (StKB Stiftungsaufsicht) - Ambito di Applicazione

11 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Appenzello Interno
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Indice delle disposizioni (11)

Testo normativo (11 Articoli)

**Generale**

1. Questa delibera disciplina la vigilanza sulle fondazioni ai sensi degli art. 80 e seguenti del CC.

2. Essa non si applica agli enti previdenziali, alle fondazioni familiari e alle fondazioni ecclesiastiche, nonché alle fondazioni soggette alla vigilanza della Confederazione.

**Generale**

1. L'autorità di vigilanza sulle fondazioni è l'autorità cantonale competente, a meno che il diritto superiore non disponga diversamente.

Obblighi della Fondazione

1. La fondazione presenta all'autorità di vigilanza i rapporti annuali spontaneamente entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

2. Essa fornisce

a) il rapporto sull'attività operativa;

b) il bilancio annuale (comprese le cifre dell'anno precedente) composto da stato patrimoniale, conto economico e allegato;

c) l'elenco dei titoli;

d) il rapporto del revisore o, se la fondazione è esonerata dall'obbligo di designare un revisore, una dichiarazione di completezza;

e) il verbale del consiglio di fondazione sull'approvazione del bilancio annuale.

3. L'autorità di vigilanza delle fondazioni può prendere visione dei documenti giustificativi e richiedere ulteriori documenti o informazioni.

Obblighi della Fondazione

1. La fondazione presenta spontaneamente nuovi regolamenti o regolamenti modificati.

Doveri della Fondazione

1. La fondazione informa senza indugio l'autorità di vigilanza sulle fondazioni su eventi che hanno un'influenza sostanziale sul suo patrimonio o sulla sua ulteriore attività.

3. Compiti della Vigilanza della Fondazione

1. La vigilanza sulle fondazioni esercita i compiti a lei assegnati dalla legislazione.

2. Essa prende visione dei documenti presentati. Questa ispezione non comporta uno scarico di responsabilità per gli organi responsabili della fondazione.

3. Essa tiene un registro delle fondazioni sottoposte alla sua autorità e lo rende accessibile al pubblico.

Compiti della Vigilanza sulle Fondazioni

1. L'autorità di vigilanza sulle fondazioni emette disposizioni in particolare su

a) l'assoggettamento della fondazione alla sua vigilanza;

b) la modifica o la riscrittura dell'atto costitutivo della fondazione, nella misura in cui la legge non designa un'altra autorità;

c) l'esame del rapporto sull'attività commerciale e del bilancio annuale;

d) l'esonero dall'obbligo legale della revisione contabile;

e) l'approvazione dei trasferimenti patrimoniali e delle fusioni;

f) la soppressione della fondazione.

3. Compiti della Vigilanza della Fondazione

1. In caso di violazioni di legge, l'Autorità di vigilanza sulle fondazioni adotta le disposizioni necessarie, se necessario come misure precauzionali.

2. Essa può in particolare

a) impartire istruzioni agli organi della fondazione o al revisore;

b) emettere ammonizioni e avvertimenti;

c) modificare o annullare le delibere degli organi della fondazione;

d) revocare gli organi della fondazione e nominare un amministratore;

e) richiedere pareri;

f) disporre l'esecuzione d'ufficio;

g) imporre multe fino a Fr. 2'000.--.

Compiti della Vigilanza sulle Fondazioni

1. La supervisione della fondazione amministra i dati necessari per lo svolgimento dell'attività di vigilanza. Essi riguardano in particolare lo scopo della fondazione, il tipo di fondazione, gli indirizzi delle persone responsabili, i dati di costituzione, i regolamenti, le relazioni contabili e i dati di bilancio.

2. La divulgazione dei dati è soggetta alle normative cantonali sulla protezione dei dati.

Compiti della Supervisione delle Fondazioni

1. La vigilanza sulle fondazioni addebita per la sua attività, come la verifica della relazione annuale, una tassa secondo la normativa tariffaria cantonale.

Disposizione finale

1. La Decisione della Commissione Stanziale sulla Sorveglianza delle Fondazioni del 26 settembre 1977 è abrogata.

2. Questa decisione entra in vigore il 1° settembre 2021.

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