Ordinanza sul registro degli alpeggi nel registro fondiario - Principio
Indice delle disposizioni (15)
Testo normativo (15 Articoli)
1. L'ufficio competente per il catasto tiene un registro degli alpeggi riguardante alpi e pascoli che sono di proprietà
a) del Cantone Appenzello Interno con diritti di partecipazione autonomi di terzi (alpi comuni) oppure
b) di consorzi alpeggici con diritti di partecipazione autonomi
1. I diritti di quota (diritti di alpeggio) sono per legge equiparati ai beni immobili ai sensi dell'art. 655 comma 2 n. 2 del Codice Civile Svizzero (ZGB). I diritti di quota comprendono
a) i diritti di utilizzo proporzionali (frazioni dell'uso complessivo dell'alpeggio) ai sensi della legge sull'alpeggio del 30 aprile 1995 su un alpeggio comune;
b) diritti di utilizzo ai sensi degli statuti delle cooperative d'alpeggio su un determinato alpeggio privato in base al numero assegnato di colpi (1 colpo = 1 diritto di vacca);
c) diritti, in quanto proprietari, di costruire e gestire edifici agricoli (capanna d'alpeggio, stalle ecc.).
2. La cessione dei diritti di quota e la costituzione di diritti reali limitati su di essi richiedono, per la loro validità, l'iscrizione nel registro alpestre.
3. Se i diritti di quota sono ipotecati, la cooperativa d'alpeggio può ipotecare la proprietà fondiaria solo con l'autorizzazione della Commissione di Stato. Questa può essere concessa in particolare se l'ipoteca è finalizzata alla realizzazione di miglioramenti fondiari o alla costruzione e miglioramento di edifici e strade.
4. I contratti di compravendita, scambio, donazione o ipoteca di diritti di quota, la costituzione di un diritto d'usufrutto su tali diritti e la costituzione di un diritto di acquisto o di riscatto richiedono l'autenticazione pubblica da parte del conservatore del registro fondiario.
5. Le disposizioni della legge federale sul diritto fondiario agricolo del 4 ottobre 1991 (BGBB) si applicano mutatis mutandis ai diritti di quota.
1. L'ufficio competente per il catasto crea un registro alpeggi per i diritti di partecipazione e lo gestisce.
2. Il registro alpeggi costituisce parte integrante del catasto. Può essere tenuto su carta o mediante elaborazione elettronica dei dati (catasto elettronico).
3. Nel registro alpeggi devono essere iscritti
a) i diritti d'uso proporzionale e gli edifici pertinenti (baita, stalle ecc.);
b) la proprietà dei diritti di partecipazione;
c) i diritti di pegno immobiliare sui diritti di partecipazione;
d) i diritti di usufrutto.
4. Non possono essere costituiti altre servitù oltre ai diritti di usufrutto sui diritti di partecipazione.
1. Dopo l'entrata in vigore di questo regolamento, il Cantone di Appenzello Interno (Alpi comuni) o la cooperativa alpina (Alpi private) devono essere registrati come proprietari della proprietà fondiaria (proprietà originaria) nel registro fondiario entro 12 mesi, e devono essere redatti i fogli principali per l'estensione dei diritti di quota.
2. Nel registro fondiario deve essere indicato, secondo lo statuto o il regolamento riguardante le Alpi comuni (libretto alpino) del 12 febbraio 1996, l'esistenza e l'estensione dei diritti di quota.
3. Le amministrazioni delle cooperative alpine sono obbligate a notificare immediatamente per iscritto all'autorità competente per il catasto fondiario ogni modifica dei diritti di quota registrata presso di loro. Deve essere presentata una delibera di assemblea approvata.
4. Il Dipartimento dell'Agricoltura e delle Foreste è obbligato a notificare immediatamente per iscritto all'autorità competente per il catasto fondiario qualsiasi modifica eventuale delle quote consentite ai sensi dell'art. 2 par. 1 del libretto alpino. La relativa delibera del Gran Consiglio deve essere presentata all'autorità competente per il catasto fondiario.
1. L'autorità competente per il catasto emette, entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo regolamento, un bando pubblico nell'organo di pubblicazione ufficiale, in cui
a) * il Cantone di Appenzello Interno e le cooperative alpine sono invitati a presentare presso l'autorità competente per il catasto gli statuti e i verbali approvati e legalmente validi esistenti, nonché l'elenco dei membri e altri documenti pertinenti;
b) i titolari di diritti di partecipazione e altre persone, i cui diritti non risultano dai documenti del Cantone di Appenzello Interno o della cooperativa alpina, sono invitati a far valere i propri diritti per essere inseriti nei fogli principali dei diritti di partecipazione.
2. Il termine per la presentazione delle domande è di un mese dalla data di pubblicazione.
1. L'autorità competente per il catasto immobiliare gestisce, riguardo alle Alpi comuni, insieme al responsabile del Dipartimento dell'agricoltura e delle foreste e, riguardo alle Alpi private, con il consiglio della cooperativa alpina interessata, le richieste pervenute ai sensi dell'art. 5 di questo regolamento.
2. Se le parti interessate (proprietario dei diritti di quota interessato e consiglio della cooperativa alpina) non riescono a raggiungere un accordo amichevole, l'autorità competente per il catasto immobiliare stabilisce un termine di 30 giorni per la presentazione della causa al tribunale civile. Di norma, il tribunale assegnerà la parte attrice
a) al richiedente che rivendica un diritto non registrato nel catasto o richiede la modifica di una registrazione;
b) a colui che contesta, in tutto o in parte, un diritto registrato nel catasto.
3. Dopo la risoluzione dei casi controversi, il responsabile del Dipartimento dell'agricoltura e delle foreste, riguardo alle Alpi comuni, o il consiglio della cooperativa alpina, riguardo alle Alpi private, segnala per il trattamento catastale l'elenco dei proprietari dei diritti di quota e i diritti e oneri esistenti sui diritti di quota.
1. Sui diritti azionari rettificati e per ogni proprietà principale, l'ufficio competente per il catasto crea un foglio principale (Alpregister).
1. I fogli sui diritti di partecipazione devono essere redatti come fogli principali (Art. 945 cpv. 1 CC). Essi contengono
a) la designazione del proprietario;
b) la natura della proprietà (descrizione del fondo): estensione dei diritti di partecipazione (Alpi comuni), numero di lotti (Alpi private), edifici con numeri di edificio;
c) il modo di acquisto;
d) i diritti di usufrutto;
e) i diritti di pegno immobiliare.
2. I fogli principali sui diritti di partecipazione devono essere numerati. Devono contenere un riferimento alla proprietà originaria. I fogli principali delle proprietà originarie devono inoltre contenere
a) il Cantone Appenzello Interno per le Alpi comuni ovvero il nome e la sede della società alpina (Alpi private);
b) la data di entrata in vigore dei fogli principali dei diritti di partecipazione;
c) il numero totale dei diritti di partecipazione (lotti).
1. Il completamento dei lavori di bonifica sarà pubblicato per consultazione nel bollettino ufficiale.
2. Il termine di deposito è di un mese ai sensi del comma 1 di questo articolo.
3. Entro questo termine può essere presentata opposizione scritta contro le iscrizioni sui fogli del registro principale all'autorità competente per il registro fondiario. Le opposizioni devono essere trattate in applicazione analoga dell'art. 6 di questo regolamento.
1. Dopo aver esaminato eventuali obiezioni, l'ufficio responsabile per il catasto sottopone i fogli principali relativi ai diritti di quota alla commissione di stato per la verifica.
2. Basandosi sulla verifica effettuata, la commissione di stato rende efficaci i fogli principali relativi ai diritti di quota e li notifica per la registrazione nel catasto.
3. L'ufficio responsabile per il catasto pubblica l'entrata in vigore nel bollettino ufficiale.
1. Nessuna tassa viene imposta per la registrazione iniziale dei fogli del libro mastro relativi ai diritti di partecipazione.
1. Per la tenuta dei fogli del libro mastro relativi ai diritti di partecipazione si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni relative alla tenuta del registro fondiario federale.
2. La Commissione di Stato può emanare istruzioni integrative.
1. I documenti relativi alla tenuta dei fogli di libro mastro sui diritti di partecipazione sono considerati documenti catastali.
1. Le tasse per la gestione dei fogli del libro mastro relativi ai diritti di partecipazione sono determinate in base al Regolamento sulle tasse dell'amministrazione cantonale (GebV).
1. Questo regolamento entra in vigore dopo l'adozione da parte del Gran Consiglio, sotto riserva dell'approvazione federale.