Legge sul pegno immobiliare (Legge sulle cartelle ipotecarie; ZeG) (Zeddelgesetz; ZeG) (ZeG)
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
1. Per quanto riguarda l'esigibilità, esistono
1. Cedole inalienabili;
2. Cedole all'ordine;
3. Cedole a termine;
4. Cedole recedibili (pagabili a richiesta) e
5. Cedole con diritto di recesso aleatorio (pagabili "alla morte del creditore").
1. Cedole inalienabili (giacenti), che siano su abitazioni, case o terreni, non possono essere rescisse dal creditore, ma possono essere pagate in tutto o in parte dal debitore in qualsiasi momento (secondo l'art. 19).
1. Lettere di credito, pagabili a cambio di mano, devono essere rimborsate dopo la vendita del pegno e dopo il recesso legale, altrimenti il creditore ha il diritto di intraprendere azioni legali contro il nuovo proprietario dell'immobile.
2. Se il creditore non esercita questo diritto, sia perché non richiede il pagamento sia perché ha stipulato un accordo con il debitore, egli potrà successivamente esigere il pagamento solo previa comunicazione scritta semestrale, o mantenere la validità della lettera di cambio di mano fino a una nuova modifica della proprietà.
1. Per i titoli pagabili a date fisse, non è richiesta una previa disdetta; essi possono essere riscossi immediatamente dopo la scadenza, se necessario, con mezzi legali. Se il creditore non intraprende alcuna azione per la riscossione entro tre mesi dalla scadenza di un titolo a termine (o di un termine), successivamente si applica l'obbligo di disdetta con un preavviso di sei mesi.
1. Per le obbligazioni di capitale, che riportano l'indicazione di essere pagabili su richiesta, si può esigere il rimborso dopo un preavviso di recesso semestrale e, se necessario, procedere al recupero tramite vie legali esecutive.
1. Per tutte le cambiali esistenti prima di questa legge, resta protetto il testo del documento in merito alla esigibilità.
1. La disdetta delle lettere di capitale rimane vincolante per il nuovo proprietario anche in caso di eventuale trasferimento del pegno, così come anche l'esecuzione iniziata per una pretesa di capitale.
1. Se le obbligazioni di capitale sono state rimborsate a meno di 100 centesimi per franco, i titoli subordinati avanzano per colmare il divario creato.
1. I creditori e i debitori possono richiedere che il tasso d'interesse concordato sia annotato nell'atto di capitale; tuttavia, lo stesso non può superare il 5%.
2. Gli interessi di Martino possono essere riscossi giuridicamente nelle parti interne del paese solo a partire dal giorno di San Giovanni dell'anno successivo, a meno che non si accumulino due interessi, nel qual caso si può avviare un'azione legale per entrambi, o nel caso in cui il capitale venga rimborsato.
3. La riscossione del cosiddetto interesse a rata è consentita solo per i titoli non annullabili.
1. Ogni aggravio delle condizioni dei capitali obbligazionari esistenti (modifica della valuta, aumento del tasso d'interesse o rendere revocabili titoli irrevocabili o revocabili solo con limitazioni) è inammissibile senza il consenso degli altri creditori pignoratizi, i quali potrebbero subire un pregiudizio o un danno nel loro ordine di priorità.
1. Un titolo può essere riscattato dal debitore con la stessa somma annotata nel titolo. In caso di rimborso, il creditore può esigere che i titoli siano pagati fino a 500 franchi in una sola volta e, per titoli di diverse migliaia di franchi, almeno 1000 franchi.
2. In caso di rimborso di capitale fisso non rescindibile al valore pieno di 100 centesimi per franco, gli interessi maturati devono essere remunerati al 5%, e gli interessi correnti o rateali secondo il tasso di interesse ordinario.
3. Per i titoli più vecchi e istituiti fino a Martini 1884, invece, in caso di rimborso di capitale rescindibile e di quello che ha un valore inferiore a 100 centesimi per franco e che può essere rimborsato secondo il testo, gli interessi maturati devono essere remunerati solo al 4½%, e, salvo che non sia stato stipulato un accordo scritto particolare, non devono essere pagati interessi rateali dall'ultimo trimestre fino al giorno del pagamento.
1. Ogni pagamento parziale deve essere annotato sul relativo titolo.
2. Un titolo può essere annullato solo mediante cancellazione presso l'ufficio del registro fondiario.
1. Il pegno non deve mai essere indebolito a danno del creditore pignoratizio.
2. Se parti del pegno vengono vendute, il creditore ha il diritto di richiedere il ricavato o di revocare lo Zeddel.
3. In caso di divisione di un pegno Zeddel, i creditori possono richiedere il pagamento dei loro Zeddel.