Ordinanza sullo stato civile (ZiV) - Circoscrizione dello stato civile (ZIV)
Indice delle disposizioni (16)
Testo normativo (16 Articoli)
1. Il Cantone Appenzello Interno costituisce un distretto di stato civile con un ufficio di stato civile.
2. La sede dell'ufficio si trova ad Appenzello.
3. L'ufficio di stato civile è competente per tutte le attività inerenti allo stato civile.
4. Gestisce in ciascuna delle due regioni almeno un locale per le cerimonie di matrimonio. Il distretto di Oberegg mette a disposizione, a proprie spese, una sala adeguata a tal fine.
1. La Commissione degli Stati nomina almeno un ufficiale dello stato civile e, se necessario, i supplenti.
1. La lingua ufficiale è il tedesco.
1. L'Ufficio dello stato civile provvede alla custodia sicura dei registri, degli elenchi e dei documenti giustificativi.
1. L'autorità di vigilanza sullo stato civile è la Commissione dello Stato Civile.
2. Essa si occupa dell'esecuzione delle disposizioni in materia di stato civile e può emanare le relative norme di esecuzione.
1. L'autorità di vigilanza adotta le disposizioni necessarie per l'ispezione dell'ufficio dello stato civile.
2. Il rapporto di ispezione approvato dall'autorità di vigilanza deve essere comunicato all'ufficio dello stato civile e trasmesso all'autorità federale.
1. L'ufficio dello stato civile tiene i registri prescritti dall'ordinanza federale sullo stato civile.
1. Per la registrazione di una nascita deve essere utilizzato il modulo ufficiale previsto a tale scopo. Questo deve essere compilato dal medico specialista o dalla persona che assiste al parto e deve essere immediatamente inviato all'ufficio dello stato civile o consegnato alla persona obbligata alla dichiarazione per l'ufficio dello stato civile.
1. Chi trova un bambino di origine sconosciuta deve immediatamente informare la polizia cantonale. Quest'ultima informa l'autorità di protezione dei minori e degli adulti e le altre autorità competenti.
2. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti dispone le misure necessarie per un bambino trovato di origine sconosciuta e gli attribuisce un cognome e un nome di battesimo. Essa ne dà comunicazione scritta all'ufficio dello stato civile.
3. Un bambino di origine sconosciuta acquisisce la cittadinanza della parte del paese in cui è stato trovato.
1. In caso di decesso, il medico curante o lo specialista medico chiamato dopo il decesso compila il modulo ufficiale di certificazione di morte e lo trasmette all'ufficio di stato civile o lo consegna alla persona obbligata alla notifica per l'ufficio di stato civile.
2. Per i decessi nella parte esterna del territorio nazionale, la persona obbligata alla notifica può consegnare il certificato medico di morte all'amministrazione distrettuale di Oberegg. Quest'ultima inoltra il certificato insieme alla notifica di morte all'ufficio di stato civile.
1. L'ufficio di stato civile rilascia il permesso di seppellimento dopo aver ricevuto il certificato medico di decesso. Sono fatte salve disposizioni contrarie delle autorità inquirenti.
2. La Polizia Cantonale è responsabile del rilascio del permesso internazionale di trasporto di salme.
1. L'ufficio dello stato civile deve presentare i documenti all'autorità di vigilanza per l'esame nei seguenti casi o registrazioni nei registri dello stato civile
a) Uso del cognome, se il diritto straniero è applicabile o potrebbe esserlo al nome;
b) Riconoscimento del figlio, se la persona che riconosce o il bambino non ha la cittadinanza svizzera;
c) Celebrazione del matrimonio o registrazione di un'unione civile, se una delle persone fidanzate o una delle partner non ha la cittadinanza svizzera.
2. L'autorità di vigilanza può autorizzare i dipendenti dell'ufficio dello stato civile, che dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie, a esaminare completamente o parzialmente i documenti.
1. Oltre alle comunicazioni prescritte in disposizioni particolari della Confederazione e del Cantone, l'ufficio dello stato civile deve comunicare
a) all'ufficio di controllo degli abitanti tutti gli atti di stato civile che riguardano le persone residenti nella rispettiva parte del paese;
b) all'amministrazione fiscale cantonale e all'autorità competente per le successioni tutte le morti delle persone residenti nel circondario dello stato civile;
c) all'autorità di protezione dei minori e degli adulti la morte di una persona sotto tutela completa.
1. Le tariffe per i servizi dell'ufficio dello stato civile sono disciplinate dall'ordinanza federale sulle tasse nel settore dello stato civile (Ordinanza ZStGV).
1. Il pubblico ministero giudica le violazioni degli obblighi di comunicazione del regolamento federale sullo stato civile, che vengono segnalate dall'autorità di vigilanza.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1º luglio 2024, subordinatamente all'approvazione da parte della Confederazione.