Regolamento sugli esami per l'ammissione all'avvocatura - Ambito di applicazione
Indice delle disposizioni (20)
Testo normativo (20 Articoli)
1. Il Regolamento comprende
a) Commissione d'esame;
b) Esame di avvocato;
c) Esame di idoneità ai sensi dell'Art. 31 BGFA;
d) Colloquio d'esame ai sensi dell'Art. 32 BGFA;
e) Amministrazione della giustizia.
1. Nella misura in cui il presente regolamento o la normativa superiore non contengano disposizioni particolari, si applica, mutatis mutandis, la legge sulla procedura amministrativa del Cantone Appenzello Interno (VerwVG) del 30 aprile 2000.
1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nomina una commissione d'esame, composta da un presidente e almeno altri due membri. La durata del mandato è di quattro anni ed è identica a quella del Gran Consiglio.
2. Sono eleggibili le persone con patente di avvocato, laureati universitari con esperienza professionale giuridica pluriennale e professori di facoltà di diritto svizzere.
3. La cancelleria del tribunale si occupa del segretariato.
1. Il Presidente della Commissione Esaminatrice decide sull'ammissione all'esame di avvocato, all'esame di idoneità ai sensi dell'art. 31 BGFA e al colloquio di esame ai sensi dell'art. 32 BGFA. Egli stabilisce le date per gli esami.
2. La Commissione Esaminatrice conduce l'esame di avvocato, l'esame di idoneità ai sensi dell'art. 31 BGFA e il colloquio di esame ai sensi dell'art. 32 BGFA.
3. I membri si dividono nella somministrazione delle materie d'esame.
1. All'esame di avvocato sono ammessi soltanto i candidati che abbiano svolto un tirocinio giuridico di almeno un anno, generalmente nel Cantone Appenzello Interno. Un'attività analoga in un altro cantone può essere riconosciuta in tutto o in parte. In ogni caso devono essere svolti almeno sei mesi in una delle seguenti sedi
a) presso la cancelleria del tribunale di Appenzello Interno;
b) * presso il servizio legale dell'amministrazione del Cantone Appenzello Interno (cancelleria del Consiglio, Procura);
c) presso un avvocato iscritto nell'albo degli avvocati del Cantone Appenzello Interno.
2. Un'attività pratica svolta dopo la laurea in giurisprudenza triennale, ma prima della laurea magistrale, viene riconosciuta ai fini della durata del tirocinio richiesta al comma 1 nella misura del 50%.
1. Le domande di iscrizione all'esame di avvocato devono essere presentate alla commissione d'esame con i seguenti allegati, assicurandosi che gli estratti dei registri siano aggiornati
a) Curriculum vitae;
b) Certificato di studi giuridici conforme all'art. 7 comma 1 lett. a BGFA;
c) Certificati di pratica legale;
d) Estratto del casellario giudiziale;
e) Estratto del registro delle esecuzioni;
f) Certificato di capacità giuridica;
g) Dichiarazione del candidato, che esonera le autorità e i privati nei confronti della commissione dal segreto d'ufficio e professionale affinché possano consentire l'accesso agli atti per la verifica dei requisiti di ammissione.
1. L'esame da avvocato si svolge di norma due volte all'anno. Le date ordinarie sono
a) in primavera con termine di iscrizione fino al 1° febbraio;
b) in autunno con termine di iscrizione fino al 1° agosto.
1. L'esame da avvocato comprende una parte scritta e una parte orale sull'intero diritto applicabile federale e cantonale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti giuridici
a) Diritto costituzionale e amministrativo (incluso il diritto delle assicurazioni sociali e il diritto tributario);
b) Diritto civile (incluso il diritto societario, il diritto dei titoli, il diritto delle assicurazioni private e il diritto internazionale privato);
c) Diritto processuale civile, diritto dell'esecuzione e fallimento nonché diritto dell'avvocatura;
d) Diritto penale e diritto processuale penale.
1. La parte scritta dell'esame comprende due prove scritte parziali. Una prova si svolge nel settore del diritto pubblico, l'altra nel settore del diritto civile. Per la soluzione di queste prove parziali, il candidato ha a disposizione un massimo di cinque ore ciascuna.
2. Il membro della commissione d'esame che stabilisce la prova d'esame determina gli strumenti che il candidato può utilizzare per risolvere le relative prove.
3. La parte scritta dell'esame è superata se entrambe le prove scritte parziali sono valutate complessivamente come sufficienti.
1. La parte orale dell'esame è sostenuta da almeno due membri della commissione d'esame e dura complessivamente per un candidato al massimo tre ore.
2. La parte orale dell'esame è pubblica.
3. La parte orale dell'esame è superata, se viene valutata complessivamente come sufficiente.
1. Il candidato ha superato l'esame di avvocato quando entrambi, la prova scritta e la prova orale, sono stati superati.
2. Se viene superata solo una parte dell'esame e l'altra parte non viene superata, il candidato può ripetere la parte non superata alla prossima sessione d'esame. In casi particolari, può essere fissata una data precedente per la prova di ripetizione. Se la parte ripetuta dell'esame viene nuovamente valutata come insufficiente, l'esame di avvocato è considerato non superato.
3. Se il candidato non si presenta a una parte dell'esame senza una preventiva disdetta scritta, quella parte dell'esame è considerata non superata. La disdetta è considerata un ritiro completo dell'iscrizione. In caso di nuova iscrizione per la prossima sessione d'esame, verrà riconosciuta la parte dell'esame già superata.
4. Dopo aver fallito l'esame di avvocato due volte, il candidato non sarà ammesso a un ulteriore esame di avvocato per cinque anni.
1. L'esito dell'esame di avvocato viene comunicato al candidato oralmente da un membro della commissione d'esame. Il candidato che non ha superato l'esame di avvocato può richiedere una notifica scritta entro cinque giorni dalla comunicazione orale.
2. Il termine per l'impugnazione decorre dalla data di notifica scritta. Rinunciando alla notifica scritta, si rinuncia contemporaneamente alla possibilità di presentare un ricorso.
1. Superato l'esame da avvocato, il presidente della commissione esaminatrice riferisce all'ordine degli avvocati con la richiesta di rilasciare al candidato il brevetto cantonale da avvocato.
2. Il rilascio del brevetto da avvocato avviene, sulla base della richiesta, da parte del presidente dell'ordine degli avvocati.
1. L'ammissione all'esame di idoneità è disciplinata dall'art. 31 BGFA.
2. Le domande di ammissione all'esame di idoneità devono essere presentate alla commissione d'esame entro il 1° febbraio o il 1° agosto.
3. Alla domanda devono essere allegati
a) Descrizione del percorso professionale e delle conoscenze professionali acquisite;
b) Certificati richiesti ai sensi dell'art. 31 comma 1 BGFA;
c) Dichiarazione del richiedente che le autorità e i privati sono sollevati, nei confronti della commissione, dall'obbligo del segreto di ufficio e professionale per la verifica dei requisiti di ammissione e possono consentire la visione dei relativi atti.
1. L'esame di idoneità viene generalmente effettuato nella forma e nella portata dell'esame di avvocato. Le disposizioni sull'esame di avvocato ai sensi dell'Art. 7 e seguenti di questo regolamento si applicano mutatis mutandis.
2. Per il resto, l'oggetto e lo svolgimento dell'esame di idoneità sono regolati dall'Art. 31 della BGFA.
1. L'ammissione al colloquio d'esame è disciplinata dall'art. 30 cpv. 1 lett. b BGFA.
2. Alla domanda devono essere allegati
a) un resoconto del percorso professionale e delle competenze professionali acquisite;
b) le attestazioni richieste secondo l'art. 31 cpv. 1 BGFA;
c) una certificazione di iscrizione in un elenco conforme all'art. 28 BGFA per almeno tre anni;
d) documenti comprovanti l'attività nel diritto svizzero secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. b BGFA;
e) una dichiarazione del richiedente in cui autorizza le autorità e i privati nei confronti della commissione a verificare i requisiti per l'ammissione e a dispensare dall'obbligo di segretezza d'ufficio e professionale, consentendo l'accesso ai relativi documenti.
1. Il colloquio d'esame si svolge di norma in una delle date ordinarie previste dall'art. 6 di questo regolamento.
1. Il colloquio d'esame ha una durata massima di due ore e può essere ripetuto una sola volta.
2. Per il resto, lo svolgimento e l'oggetto del colloquio d'esame sono disciplinati dall'art. 32 BGFA.
1. Le disposizioni della commissione d'esame e del suo presidente possono essere impugnate con ricorso presso la commissione degli ordini professionali secondo la legge sul procedimento amministrativo.
1. Questo regolamento entra immediatamente in vigore ed è applicabile ai procedimenti pendenti.